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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01684/2022

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uente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], per il rigetto; lette le conclusioni della difesa per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di BOLOGNA, con sentenza del 15/11/2019, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal TRIBUNALE di PIACENZA in data 26/10/2017, ha revocato la sospensione condizionale della pena e ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 628, e 582 e 585 cod. pen.1.

Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità con specifico riferimento alla condotta posta in essere e alla sussistenza dell'elemento psicologico. 1.2.

Violazione di legge in relazione agli artt. 533 cod. proc. pen. e 27 cost.1.3.

Violazione di legge in relazione agli artt. 628 e 624 cod. pen. 1.4.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 530 cod. proc. pen. con riferimento al reato di cui al capo c).

1.5. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.

Nel quinto motivo la difesa censura il giudizio di "parzialità" formulato in ordine al risarcimento effettuato.

A fronte dell'avvenuto risarcimento, indicato come "integrale" dalle persone offese, infatti, ogni diversa conclusione sarebbe preclusa e l'attenuante invocata andrebbe comunque riconosciuta.

1.6. Vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio.

1.7. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla disposta revoca della sospensione condizionale della pena.

2. In data 27 settembre 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia rigettato.

3. In data 10 ottobre 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dell'imputato, evidenziando le ragioni per le quali le considerazioni del Procuratore Generale non sono condivisibili, insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1.1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità con specifico riferimento alla condotta posta in essere e alla sussistenza dell'elemento psicologico rilevando che la difformità tra la contestazione (nella quale il reato era indicato come rapina propria) e quanto ritenuto nella sentenza di primo grado e poi confermato (dove il fatto è qualificato come rapina impropria) avrebbe determinato una lesione del diritto di difesa.

Tale vulnus, d'altro canto, si riferirebbe alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo che nel caso di specie non sussisterebbe in quanto il ricorrente non aveva intenzione di conseguire alcun profitto.

La doglianza è manifestamente infondata.Diversamente da quanto evidenziato nell'atto di ricorso l'imputato è stato ritenuto responsabile del fatto così come descritto in dettaglio nel capo di imputazione.

Al di là della citazione del primo comma dell'art. 628 cod. pen. piuttosto che del secondo, infatti, la condotta contestata al ricorrente ("... in particolare dapprima [OSCURATO:PERSONA] si faceva consegnare il telefono dal Pirolo con un pretesto (dicendo che doveva telefonare alla propria madre); poi avendo il Pirolo capito le intenzioni del Lazzari, gli si avvicinava per chiederne la restituzione, ma veniva aggredito al fianco dal [OSCURATO:PERSONA] e dal terzo soggetto ignoto; quest'ultimo con due violenti schiaffi al viso faceva rovinare a terra il Pirolo, e poi lo colpiva dandogli un violento calcio alla gamba sinistra; a quel punto, mentre Squeri cercava di aiutare il Pirolo, [OSCURATO:PERSONA] estraeva un bastone di metallo con il quale cercava di colpire i due senza riuscirvi; inoltre il Lazzari spingeva per terra lo Squari e poi lo colpiva con diversi calci alla spalla destra") era descritta esattamente nei termini che sono stati poi ritenuti provati nel corso del giudizio e per i quali lo stesso è stato condannato.

Sotto tale profilo, pertanto, a fronte di una perfetta coincidenza tra quanto contestato e quanto ritenuto nelle sentenze di merito, la difesa non ha subito alcun pregiudizio e la condotta e l'elemento soggettivo (la volontà di scoraggiare la reazione della persona offesa che ha già subito lo spossessamento del bene), entrambi compiutamente descritti, sono stati correttamente ritenuti sussistenti.

2. Nel secondo motivo, facendo riferimento a quanto indicato nel primo motivo, la difesa rileva che la conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito si fonderebbe esclusivamente su presunzioni e congetture e pertanto sarebbe violata la regola secondo la quale la responsabilità dell'imputato deve essere provata "al di là di ogni ragionevole dubbio".

La doglianza, formulata in termini generici e astratti, non è consentita.

Nel motivo, al di là di un riferimento al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, non vi è alcuna critica specifica riferibile alla motivazione del provvedimento impugnato.

A ben vedere, infatti, l'unica censura evidenziata è, testualmente, "che la colpevolezza del Lazzari è stata sostenuta esclusivamente sulla base di presunzioni ed ipotesi che non possono assolutamente qualificarsi come indizi, gravi, precisi e concordanti; inoltre, fanno riferimento ad elementi non dirimenti e costituenti mere congetture poste a fondamento di una ricostruzione della vicenda".

Affermazione generica questa che non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato così che il motivo di ricorso risulta del tutto privo dei requisiti di cui all'art. 591, lett. c), in relazione all'art. 581 c.p.p., lett. c), perché le doglianze in esso contenute non contengono il necessario elemento di critica "specifica" al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici.3.

Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge rilevando che il fatto, al più, avrebbe dovuto essere qualificato come furto.

La doglianza, anche questa formulata in termini estremamente generici, è manifestamente infondata.

A fronte della coerente e logica ricostruzione di quanto accaduto, caratterizzato dalla violenza e minaccia posta in essere nei confronti del Pirolo e dei suoi amici al fine di scoraggiarne la reazione e assicurarsi il possesso del telefono, infatti, la qualificazione giuridica attribuita ai fatti in entrambe le sentenze di merito è corretta.

4. Nel quarto motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 530 cod. proc. pen. con riferimento al reato di cui al capo c) rilevando che la conclusione secondo la quale sussisterebbe un nesso teleologico tra la sottrazione e la violenza contestata sarebbe errata.

La motivazione sul punto sarebbe apodittica e la inconfigurabilità dell'aggravante determinerebbe l'improcedibilità del reato di lesioni personali.

La doglianza, generica e reiterativa di quanto già oggetto dei motivi di appello, è manifestamente infondata.

Sul punto la Corte territoriale, facendo riferimento alla ricostruzione di quanto accaduto, considerando anche che il reato è stato commesso dal Lazzari in concorso materiale e morale con gli altri soggetti, si è confermata alla pacifica giurisprudenza di legittimità per la quale si configura la circostanza aggravante del nesso teleologico tra il reato di rapina impropria e quello di lesioni personali nel caso in cui la violenza o minaccia sia stata esercitata immediatamente dopo la sottrazione e, come nel caso di specie, al fine di conseguire il possesso del bene ovvero l'impunità (cfr. da ultimo Sez. 2, n. 9865 del 22/01/2021, Assegnati, Rv. 280688).

Argomenti questi con i quali l'affermazione apodittica della difesa, per la quale la violenza e minaccia non sarebbe stata finalizzata alla presunta sottrazione del cellulare, d'altro canto, non si confronta in alcun modo.

5. Nel quinto motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. censurando in specifico il giudizio di "parzialità" formulato in ordine al risarcimento effettuato.

A fronte dell'avvenuto risarcimento, indicato come "integrale" dalle persone offese, infatti, ogni diversa conclusione sarebbe preclusa e l'attenuante invocata andrebbe comunque riconosciuta.

La doglianza è manifestamente infondata.

Come di recente ribadito da questa Corte, infatti, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, ossia comprensivo della totale riparazione di ogni effetto dannoso, e la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa (cfr. Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, C., Rv. 278368) escludendo che l'avvenuto risarcimento del danno sia stato integrale, ciò anche qualora la persona offesa abbia giudicato congrua la somma offerta dall'imputato, accettando l'offerta risarcitoria (Sez. 6, n. 52671 del 23/10/2018, N., Rv. 274579).

Nel caso di specie, pertanto, la conclusione della Corte territoriale, che conformandosi ai citati principi ha adeguatamente motivato quanto alla inefficacia della condotta riparatoria per l'applicazione dell'attenuante invocata, è corretta e non è sindacabile in questa sede.

6. Nel sesto motivo la difesa deduce il vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio.

La doglianza è manifestamente infondata.

La sentenza impugnata, infatti, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, fa buon governo della legge penale e, con il riferimento ai fatti e al già benevolo trattamento sanzionatorio applicato, ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito e le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono generiche e astratte e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818).

7. Nel settimo e ultimo motivo la difesa deduce la violazione dell'art. 597, comma 5 cod. proc. pen. in quanto la Corte territoriale, revocando la concessa sospensione condizionale della pena in assenza di appello dell'organo dell'accusa, avrebbe riformato in peius la sentenza di primo grado.

La doglianza è manifestamente infondata.

Accogliendo la richiesta del Procuratore Generale in sede di discussione, infatti, la Corte territoriale si è conformata alla pacifica giurisprudenza di legittimità per la quale "non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di rinvio che revochi il beneficio della sospensione condizionale, nelle ipotesi previste dai commi primo e terzo dell'art. 168 cod. pen., in quanto, in entrambi i casi, si tratta di provvedimenti dichiarativi, riguardanti effetti che si producono "ope legis" e presuppongono non un'attività discrezionale o valutativa, bensì puramente ricognitiva, con cui si accerta il venir meno delle preesistenti condizioni legittimanti (cfr. da ultimo Sez. 6, Sentenza n. 51131 del 15/11/2019, Niasse, Rv. 277570).

L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], per il rigetto; lette le conclusioni della difesa per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di BOLOGNA, con sentenza del 15/11/2019, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal TRIBUNALE di PIACENZA in data 26/10/2017, ha revocato la sospensione condizionale della pena e ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 628, e 582 e 585 cod. pen.1. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità con specifico riferimento alla condotta posta in essere e alla sussistenza dell'elemento psicologico. 1.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 533 cod. proc. pen. e 27 cost.1.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 628 e 624 cod. pen. 1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 530 cod. proc. pen. con riferimento al reato di cui al capo c). 1.5. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. Nel quinto motivo la difesa censura il giudizio di "parzialità" formulato in ordine al risarcimento effettuato. A fronte dell'avvenuto risarcimento, indicato come "integrale" dalle persone offese, infatti, ogni diversa conclusione sarebbe preclusa e l'attenuante invocata andrebbe comunque riconosciuta. 1.6. Vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio. 1.7. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla disposta revoca della sospensione condizionale della pena. 2. In data 27 settembre 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia rigettato. 3. In data 10 ottobre 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dell'imputato, evidenziando le ragioni per le quali le considerazioni del Procuratore Generale non sono condivisibili, insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità con specifico riferimento alla condotta posta in essere e alla sussistenza dell'elemento psicologico rilevando che la difformità tra la contestazione (nella quale il reato era indicato come rapina propria) e quanto ritenuto nella sentenza di primo grado e poi confermato (dove il fatto è qualificato come rapina impropria) avrebbe determinato una lesione del diritto di difesa. Tale vulnus, d'altro canto, si riferirebbe alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo che nel caso di specie non sussisterebbe in quanto il ricorrente non aveva intenzione di conseguire alcun profitto. La doglianza è manifestamente infondata.Diversamente da quanto evidenziato nell'atto di ricorso l'imputato è stato ritenuto responsabile del fatto così come descritto in dettaglio nel capo di imputazione. Al di là della citazione del primo comma dell'art. 628 cod. pen. piuttosto che del secondo, infatti, la condotta contestata al ricorrente ("... in particolare dapprima [OSCURATO:PERSONA] si faceva consegnare il telefono dal Pirolo con un pretesto (dicendo che doveva telefonare alla propria madre); poi avendo il Pirolo capito le intenzioni del Lazzari, gli si avvicinava per chiederne la restituzione, ma veniva aggredito al fianco dal [OSCURATO:PERSONA] e dal terzo soggetto ignoto; quest'ultimo con due violenti schiaffi al viso faceva rovinare a terra il Pirolo, e poi lo colpiva dandogli un violento calcio alla gamba sinistra; a quel punto, mentre Squeri cercava di aiutare il Pirolo, [OSCURATO:PERSONA] estraeva un bastone di metallo con il quale cercava di colpire i due senza riuscirvi; inoltre il Lazzari spingeva per terra lo Squari e poi lo colpiva con diversi calci alla spalla destra") era descritta esattamente nei termini che sono stati poi ritenuti provati nel corso del giudizio e per i quali lo stesso è stato condannato. Sotto tale profilo, pertanto, a fronte di una perfetta coincidenza tra quanto contestato e quanto ritenuto nelle sentenze di merito, la difesa non ha subito alcun pregiudizio e la condotta e l'elemento soggettivo (la volontà di scoraggiare la reazione della persona offesa che ha già subito lo spossessamento del bene), entrambi compiutamente descritti, sono stati correttamente ritenuti sussistenti. 2. Nel secondo motivo, facendo riferimento a quanto indicato nel primo motivo, la difesa rileva che la conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito si fonderebbe esclusivamente su presunzioni e congetture e pertanto sarebbe violata la regola secondo la quale la responsabilità dell'imputato deve essere provata "al di là di ogni ragionevole dubbio". La doglianza, formulata in termini generici e astratti, non è consentita. Nel motivo, al di là di un riferimento al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, non vi è alcuna critica specifica riferibile alla motivazione del provvedimento impugnato. A ben vedere, infatti, l'unica censura evidenziata è, testualmente, "che la colpevolezza del Lazzari è stata sostenuta esclusivamente sulla base di presunzioni ed ipotesi che non possono assolutamente qualificarsi come indizi, gravi, precisi e concordanti; inoltre, fanno riferimento ad elementi non dirimenti e costituenti mere congetture poste a fondamento di una ricostruzione della vicenda". Affermazione generica questa che non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato così che il motivo di ricorso risulta del tutto privo dei requisiti di cui all'art. 591, lett. c), in relazione all'art. 581 c.p.p., lett. c), perché le doglianze in esso contenute non contengono il necessario elemento di critica "specifica" al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici.3. Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge rilevando che il fatto, al più, avrebbe dovuto essere qualificato come furto. La doglianza, anche questa formulata in termini estremamente generici, è manifestamente infondata. A fronte della coerente e logica ricostruzione di quanto accaduto, caratterizzato dalla violenza e minaccia posta in essere nei confronti del Pirolo e dei suoi amici al fine di scoraggiarne la reazione e assicurarsi il possesso del telefono, infatti, la qualificazione giuridica attribuita ai fatti in entrambe le sentenze di merito è corretta. 4. Nel quarto motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 530 cod. proc. pen. con riferimento al reato di cui al capo c) rilevando che la conclusione secondo la quale sussisterebbe un nesso teleologico tra la sottrazione e la violenza contestata sarebbe errata. La motivazione sul punto sarebbe apodittica e la inconfigurabilità dell'aggravante determinerebbe l'improcedibilità del reato di lesioni personali. La doglianza, generica e reiterativa di quanto già oggetto dei motivi di appello, è manifestamente infondata. Sul punto la Corte territoriale, facendo riferimento alla ricostruzione di quanto accaduto, considerando anche che il reato è stato commesso dal Lazzari in concorso materiale e morale con gli altri soggetti, si è confermata alla pacifica giurisprudenza di legittimità per la quale si configura la circostanza aggravante del nesso teleologico tra il reato di rapina impropria e quello di lesioni personali nel caso in cui la violenza o minaccia sia stata esercitata immediatamente dopo la sottrazione e, come nel caso di specie, al fine di conseguire il possesso del bene ovvero l'impunità (cfr. da ultimo Sez. 2, n. 9865 del 22/01/2021, Assegnati, Rv. 280688). Argomenti questi con i quali l'affermazione apodittica della difesa, per la quale la violenza e minaccia non sarebbe stata finalizzata alla presunta sottrazione del cellulare, d'altro canto, non si confronta in alcun modo. 5. Nel quinto motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. censurando in specifico il giudizio di "parzialità" formulato in ordine al risarcimento effettuato. A fronte dell'avvenuto risarcimento, indicato come "integrale" dalle persone offese, infatti, ogni diversa conclusione sarebbe preclusa e l'attenuante invocata andrebbe comunque riconosciuta. La doglianza è manifestamente infondata. Come di recente ribadito da questa Corte, infatti, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, ossia comprensivo della totale riparazione di ogni effetto dannoso, e la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa (cfr. Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, C., Rv. 278368) escludendo che l'avvenuto risarcimento del danno sia stato integrale, ciò anche qualora la persona offesa abbia giudicato congrua la somma offerta dall'imputato, accettando l'offerta risarcitoria (Sez. 6, n. 52671 del 23/10/2018, N., Rv. 274579). Nel caso di specie, pertanto, la conclusione della Corte territoriale, che conformandosi ai citati principi ha adeguatamente motivato quanto alla inefficacia della condotta riparatoria per l'applicazione dell'attenuante invocata, è corretta e non è sindacabile in questa sede. 6. Nel sesto motivo la difesa deduce il vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio. La doglianza è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, infatti, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, fa buon governo della legge penale e, con il riferimento ai fatti e al già benevolo trattamento sanzionatorio applicato, ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito e le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono generiche e astratte e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). 7. Nel settimo e ultimo motivo la difesa deduce la violazione dell'art. 597, comma 5 cod. proc. pen. in quanto la Corte territoriale, revocando la concessa sospensione condizionale della pena in assenza di appello dell'organo dell'accusa, avrebbe riformato in peius la sentenza di primo grado. La doglianza è manifestamente infondata. Accogliendo la richiesta del Procuratore Generale in sede di discussione, infatti, la Corte territoriale si è conformata alla pacifica giurisprudenza di legittimità per la quale "non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di rinvio che revochi il beneficio della sospensione condizionale, nelle ipotesi previste dai commi primo e terzo dell'art. 168 cod. pen., in quanto, in entrambi i casi, si tratta di provvedimenti dichiarativi, riguardanti effetti che si producono "ope legis" e presuppongono non un'attività discrezionale o valutativa, bensì puramente ricognitiva, con cui si accerta il venir meno delle preesistenti condizioni legittimanti (cfr. da ultimo Sez. 6, Sentenza n. 51131 del 15/11/2019, Niasse, Rv. 277570). L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d
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