CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2021
Cassazione n. 13835/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2019 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Catania riformava parzialmente in senso favorevole agli imputati la sentenza con cui il tribunale di Catania, in data 15.3.2011, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno alle pene principali e accessorie ritenute di giustizia, in ordine ai fatti di bancarotta loro in rubrica ascritti. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con autonomi atti di impugnazione. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], nel ricorso a firma del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, sotto diversi profili. 2.2. [OSCURATO:PERSONA], nel ricorso a firma del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali, ai fini dell'affermazione di responsabilità; di ritenuta sussistenza del dolo specifico; del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. In via preliminare va rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], come si evince dal certificato di morte rilasciato dall'ufficio di stato civile del comune di Misterbianco in data 15.2.2021, prodotto dal difensore di fiducia, risulta deceduto il 12.2.2021. Si è verificata, pertanto, una causa estintiva del reato ex art. 150, c.p., rilevabile in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass., sez. IV, 26.6.2008, n. 36524, rv. 242114). che impone l'adozione di una pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, nei confronti del suddetto ricorrente, con riferimento ai reati ascrittigli. 4. Inammissibile va invece dichiarato il ricorso del Lombardo, perché fondato su censure di merito e generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). 5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del Lombardo ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati ascritti a [OSCURATO:PERSONA] sono estinti per morte del reo. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna i; ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e'Jro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14.12.2021. Il Consigliere E tensore