CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 febbraio 2023
Cassazione n. 29661/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CANADA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza del 7 febbraio 2023 la Corte d'appello di Campobasso in funzione di giudice dell'esecuzione, decidendo in sede di rinvio disposto con sentenza di annullamento della prima sezione di questa Corte del 7 maggio 2022, ha revocato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la sospensione condizionale della pena di anni uno e mesi sei di reclusione concessa con sentenza della Corte d'appello di Campobasso del 5 aprile 2016 e la sospensione condizionale della pena di anni due concessa con sentenza della Corte d'appello di Campobasso del 4 marzo 2021. 2.Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Reale, deducendo "erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 81 comma 2 e 168 comma 1 nn. 1 e 2 c.p." per avere, la Corte territoriale, nell'affermare che la sospensione condizionale della pena della sentenza del 4 marzo 2021 fosse stata disposta in violazione dell'art. 164 comma 4 cod. pen., in quanto il cumulo di detta pena con quella irrogata con la sentenza del 5 aprile 2016 avesse superato il limite di pena di cui all'art. 163 cod. pen. - con ciò ravvisando i presupposti per la revoca obbligatoria di entrambi i benefici ai sensi dell'art. 168 comma 1 nn. 1 e 2 cod. pen. - valutato l'irrilevanza di un'ordinanza da ultimo emessa dalla stessa Corte d'appello di Campobasso in data 3 febbraio 2023, prodotta dalla difesa, con la quale era stata riconosciuta al Reale, in executivis, l'applicazione della disciplina della continuazione in relazione a talune sentenze di condanna irrevocabili, tra le quali era stata inclusa anche la condanna inflitta con sentenza 5 aprile 2016, oggetto del presente giudizio, con la rideterminazione, in tale sede e con riferimento a tale "gruppo" di provvedimenti, della pena complessiva in anni uno e mesi dieci di reclusione. In sostanza, con l'emissione di quest'ultima ordinanza, il riconoscimento della sospensione condizionale effettuato con la prima sentenza del 5 aprile 2016 sarebbe automaticamente venuto meno, non essendosi il giudice espresso sulla estensione del beneficio alla pena così complessivamente rideterminata; in definitiva, la sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza del 4 marzo 2021 non potrebbe essere revocata perché sarebbero venuti a mancare i presupposti del calcolo del "cumulo" rilevante ai sensi dell'art. 164 comma 4 cod. pen., in assenza, sopravvenuta, di una "precedente concessione dello stesso beneficio", da ritenersi "revocata" - a riguardo della sentenza del 5 aprile 2016 - per effetto dell'ordinanza del 3 febbraio 2023. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.Va in primo luogo dato atto che il giudice del rinvio, in armonìa con gli obblighi previsti dall'art. 627 comma 3 cod. proc. pen., si è conformato al principio di diritto, richiamato dalla pronunzia rescindente, secondo il quale "Il giudice della esecuzione deve revocare la sospensione condizionale della esecuzione della pena concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative, salvo che tali cause risultassero documentalmente al giudice della cognizione. A tal fine il giudice della esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio" (Sez. U. n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381). Il giudice dell'esecuzione, con l'apprensione degli atti del fascicolo procedimentale n.375/19 R.G. App. definito con sentenza della Corte d'appello di Campobasso del 4 marzo 2021, ha riscontrato come, dal certificato del [OSCURATO:PERSONA] di quel procedimento penale, risultasse "NULLA" a carico del ricorrente ed ha, per l'effetto, revocato la sospensione condizionale ordinata con le sentenze del 5 aprile 2016 e del 4 marzo 2021. 2. In tale contesto, il motivo di ricorso si palesa inammissibile, sotto diversi profili. Per un verso, esso si duole, nella formulazione iniziale, di un'insussistente violazione della disciplina della revoca "di diritto" della sospensione condizionale della pena, puntualmente applicata dalla Corte territoriale nelle funzioni di giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 168 comma 1 nn. 1 e 2 cod. pen.; per altro verso, esso è generico ed indeterminato, perché non allega il provvedimento del procedimento di esecuzione n.135/2022 mod. 32 del 3 febbraio 2023 e neppure ne riporta nel dettaglio i contenuti, così da precludere al collegio di coglierne la rilevanza e l'influenza decisiva ai fini della presente deliberazione; per altro verso ancora, sconta manifesta infondatezza nella parte in cui assume che l'ordinanza da ultimo citata, del 3 febbraio 2023, avrebbe "revocato" il beneficio della sospensione condizionale concesso con la sentenza del 5 aprile 2016, quando nelle ragioni espositive immediatamente precedenti sostiene che tale condanna sarebbe stata inclusa nell'applicazione della disciplina del reato continuato insieme ad altre sentenze, diverse da quella del 4 marzo 2021, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., che non determina in sé la revoca del beneficio concesso con una delle pronunce oggetto dell'unificazione ma impone semmai al giudice di valutare - evenienza che secondo il ricorrente non sarebbe stata percorsa, né in positivo, né in negativo - se il beneficio già concesso possa estendersi alla pena complessivamente determinata ovvero se esso debba essere revocato perché venuti meno i presupposti di legge (da ultimo, sez. 1, n. 3137 del 7/07/2021, Nozzolillo, Rv. 282493).3.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i