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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 12465/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE di APPELLO di TORINO.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito, per l'imputato, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato la sua dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di rapina ascrittogli, riducendo la pena ritenuta di giustizia dal Tribunale della stessa città, per effetto dell'esclusione della recidiva e del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., con giudizio di prevalenza (unitamente alle altre circostanza attenuanti già riconosciute) sulle circostanze aggravanti concorrenti, deducendo / violazione dell'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen. e vizi di motivazioAe per l'asseritamente illegittimo diniego di riconoscimento della relativa circostanza attenuante. [OSCURATO:PERSONA]-0 Il ricorso è fondato.

1. Secondo la Corte di appello, l'invocato risarcimento del danno sarebbe tardivo, "in quanto effettuato nel corso, e non prima del giudizio", e comunque già posto a fondamento del riconoscimento, in favore dell'imputato, delle circostanze attenuanti generiche (così f. 4 della sentenza impugnata).

2. Dall'esame degli atti, sempre consentito, ed anzi necessario in riferimento alla risoluzione di questioni di natura processuale (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro ed altri, Rv. 220092 - 01), risulta che: - a fronte di una rapina che gli aveva fruttato la somma di euro trenta, l'imputato, in udienza, aveva documentato, prima della pronunzia dell'ordinanza di ammissione al rito abbreviato, la corresponsione alla p.o., a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro cento; - il GUP del Tribunale non aveva tenuto in alcun conto questa circostanza, ed aveva posto a fondamento del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche unicamente "i lineamenti concreti del fatto", senza alcuna ulteriore specificazione sul punto: può immediatamente rilevarsi, pertanto, che la Corte di appello erra nel ritenere che l'intervenuto risarcimento del danno fosse stato posto a fondamento della predetta statuizione; - l'imputato non aveva proposto appello sul punto; - la questione era stata posta con i motivi nuovi depositati nel corso del giudizio d'appello.

3. Il primo problema da risolvere riguarda la possibilità di proporre la questione del mancato riconoscimento della predetta circostanza attenuante con l'odierno ricorso, in difetto di un corrispondente motivo di appello. z

3.1. L'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. stabilisce che, "Con la sentenza (di appello) possono essere applicate anche di ufficio la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e una o più circostanze attenuanti; può essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione a norma dell'articolo 69 del codice penale".

3.2. Questa Corte (Sez.

U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 - 01) ha già interpretato la predetta disposizione, sia pur in tema di sospensione condizionale della pena, nel senso che, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito.

Riprendendo un passo della motivazione della predetta decisione, una decisione successiva (Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Rv. 276596 - 02) ha precisato che il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare di ufficio i benefici di legge e una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l'effettivo espletamento del medesimo potere-dovere non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello, ovvero, nei casi in cui intervenga condanna la prima volta in appello, neppure con le conclusioni subordinate proposte dall'imputato nel giudizio di primo grado: nel caso esaminato, con la sentenza di condanna, emessa in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, non era stata concessa la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e non era stata applicata la circostanza attenuante del risarcimento del danno.

Può quindi ritenersi ormai consolidato l'orientamento, che il collegio condivide e ribadisce anche con specifico riferimento al riconoscimento di circostanze attenuanti, secondo il quale, quando l'effettivo espletamento del potere-dovere officioso di cui all'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello, il suo mancato esercizio, non accompagnato da alcuna motivazione, può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione; alle medesime conclusioni deve ancor più pervenirsi nel caso in cui il mancato esercizio del predetto potere- dovere officioso sia giustificato da una motivazione giuridicamente errata.

3.3. Per quanto, invece, riguarda la tempestività o meno del risarcimento del danno, ai fini del riconoscimento della relativa circostanza attenuante,A4L giudizio abbreviato, questa Corte (Sez. 3, n. 15750 del 16/01/2020, Rv. 279270 - 01; Sez. 6, n. 20836 del 13/04/2018, Rv. 272933 - 01; Sez. 2, n. 56935 del 15/11/2017, Rv. 271666 - 01), superato un orientamento, espresso da ultimo da Sez. 3, n. 10490 del 19/11/2014, dep. 2015, Rv. 262652 - 01 (a parere del quale, nel caso in cui il procedimento venga definito nelle forme del giudizio abbreviato, il risarcimento del danno ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen. deve avere luogo prima dell'inizio della discussione), ritiene .,:.,,..,.ormai che, in caso di giudizio abbreviato, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciata l'ordinanza del giudice di ammissione al rito ex art. 438, comma 4, cod. proc. pen. e non prima dell'inizio della discussione ex art. 421 cod. proc. pen. 3.4.

Resta sempre fermo, quanto alle condizioni in presenza delle quali è legittimo riconoscere la predetta circostanza attenuante, l'orientamento ormai consolidato di questa Corte (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173), che il collegio ancora una volta condivide e ribadisce, secondo il quale, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, con riferimento ai delitti di rapina ed estorsione, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva dei delitti de quibus, i quali ledono non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto.

Ne consegue che, soltanto nel caso in cui la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità, può farsi luogo all'applicazione della circostanza attenuante in oggetto, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici.

4. Ciò premesso, quanto alla possibilità di dedurre la questione nell'odierno ricorso, pur in difetto di un corrispondente, tempestivo, motivo di appello, osserva il collegio che la risposta affermativa s'impone in considerazione del fatto che il ricorrente non si è limitato a sollecitare il riconoscimento del beneficio in limine, ovvero all'atto della precisazione delle conclusioni, come pure si è visto sarebbe stato sufficiente, ma si è attivato ben prima, con i (pur tardivi) motivi nuovi, da ritenersi all'uopo funzionalmente equipollenti.

4.1. Inoltre, ancora una volta alla luce di quanto premesso, il risarcimento del danno, intervenuto prima della pronunzia dell'ordinanza di ammissione al rito abbreviato (cfr. verbale udienza 23/11/2020), era senz'altro tempestivo.

5. La sentenza impugnata va, quindi, annullata limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino, che, ritenuta la tempestività del risarcimento del danno effettuato dall'imputato, valuterà se esso possa integrare la predetta circostanza attenuante, conformandosi al principio di diritto enunciato sub §

2.4. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE di APPELLO di TORINO. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito, per l'imputato, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato la sua dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di rapina ascrittogli, riducendo la pena ritenuta di giustizia dal Tribunale della stessa città, per effetto dell'esclusione della recidiva e del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., con giudizio di prevalenza (unitamente alle altre circostanza attenuanti già riconosciute) sulle circostanze aggravanti concorrenti, deducendo / violazione dell'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen. e vizi di motivazioAe per l'asseritamente illegittimo diniego di riconoscimento della relativa circostanza attenuante. [OSCURATO:PERSONA]-0 Il ricorso è fondato. 1. Secondo la Corte di appello, l'invocato risarcimento del danno sarebbe tardivo, "in quanto effettuato nel corso, e non prima del giudizio", e comunque già posto a fondamento del riconoscimento, in favore dell'imputato, delle circostanze attenuanti generiche (così f. 4 della sentenza impugnata). 2. Dall'esame degli atti, sempre consentito, ed anzi necessario in riferimento alla risoluzione di questioni di natura processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro ed altri, Rv. 220092 - 01), risulta che: - a fronte di una rapina che gli aveva fruttato la somma di euro trenta, l'imputato, in udienza, aveva documentato, prima della pronunzia dell'ordinanza di ammissione al rito abbreviato, la corresponsione alla p.o., a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro cento; - il GUP del Tribunale non aveva tenuto in alcun conto questa circostanza, ed aveva posto a fondamento del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche unicamente "i lineamenti concreti del fatto", senza alcuna ulteriore specificazione sul punto: può immediatamente rilevarsi, pertanto, che la Corte di appello erra nel ritenere che l'intervenuto risarcimento del danno fosse stato posto a fondamento della predetta statuizione; - l'imputato non aveva proposto appello sul punto; - la questione era stata posta con i motivi nuovi depositati nel corso del giudizio d'appello. 3. Il primo problema da risolvere riguarda la possibilità di proporre la questione del mancato riconoscimento della predetta circostanza attenuante con l'odierno ricorso, in difetto di un corrispondente motivo di appello. z 3.1. L'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. stabilisce che, "Con la sentenza (di appello) possono essere applicate anche di ufficio la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e una o più circostanze attenuanti; può essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione a norma dell'articolo 69 del codice penale". 3.2. Questa Corte (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 - 01) ha già interpretato la predetta disposizione, sia pur in tema di sospensione condizionale della pena, nel senso che, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito. Riprendendo un passo della motivazione della predetta decisione, una decisione successiva (Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Rv. 276596 - 02) ha precisato che il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare di ufficio i benefici di legge e una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l'effettivo espletamento del medesimo potere-dovere non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello, ovvero, nei casi in cui intervenga condanna la prima volta in appello, neppure con le conclusioni subordinate proposte dall'imputato nel giudizio di primo grado: nel caso esaminato, con la sentenza di condanna, emessa in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, non era stata concessa la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e non era stata applicata la circostanza attenuante del risarcimento del danno. Può quindi ritenersi ormai consolidato l'orientamento, che il collegio condivide e ribadisce anche con specifico riferimento al riconoscimento di circostanze attenuanti, secondo il quale, quando l'effettivo espletamento del potere-dovere officioso di cui all'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello, il suo mancato esercizio, non accompagnato da alcuna motivazione, può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione; alle medesime conclusioni deve ancor più pervenirsi nel caso in cui il mancato esercizio del predetto potere- dovere officioso sia giustificato da una motivazione giuridicamente errata. 3.3. Per quanto, invece, riguarda la tempestività o meno del risarcimento del danno, ai fini del riconoscimento della relativa circostanza attenuante,A4L giudizio abbreviato, questa Corte (Sez. 3, n. 15750 del 16/01/2020, Rv. 279270 - 01; Sez. 6, n. 20836 del 13/04/2018, Rv. 272933 - 01; Sez. 2, n. 56935 del 15/11/2017, Rv. 271666 - 01), superato un orientamento, espresso da ultimo da Sez. 3, n. 10490 del 19/11/2014, dep. 2015, Rv. 262652 - 01 (a parere del quale, nel caso in cui il procedimento venga definito nelle forme del giudizio abbreviato, il risarcimento del danno ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen. deve avere luogo prima dell'inizio della discussione), ritiene .,:.,,..,.ormai che, in caso di giudizio abbreviato, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciata l'ordinanza del giudice di ammissione al rito ex art. 438, comma 4, cod. proc. pen. e non prima dell'inizio della discussione ex art. 421 cod. proc. pen. 3.4. Resta sempre fermo, quanto alle condizioni in presenza delle quali è legittimo riconoscere la predetta circostanza attenuante, l'orientamento ormai consolidato di questa Corte (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173), che il collegio ancora una volta condivide e ribadisce, secondo il quale, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, con riferimento ai delitti di rapina ed estorsione, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva dei delitti de quibus, i quali ledono non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, soltanto nel caso in cui la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità, può farsi luogo all'applicazione della circostanza attenuante in oggetto, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici. 4. Ciò premesso, quanto alla possibilità di dedurre la questione nell'odierno ricorso, pur in difetto di un corrispondente, tempestivo, motivo di appello, osserva il collegio che la risposta affermativa s'impone in considerazione del fatto che il ricorrente non si è limitato a sollecitare il riconoscimento del beneficio in limine, ovvero all'atto della precisazione delle conclusioni, come pure si è visto sarebbe stato sufficiente, ma si è attivato ben prima, con i (pur tardivi) motivi nuovi, da ritenersi all'uopo funzionalmente equipollenti. 4.1. Inoltre, ancora una volta alla luce di quanto premesso, il risarcimento del danno, intervenuto prima della pronunzia dell'ordinanza di ammissione al rito abbreviato (cfr. verbale udienza 23/11/2020), era senz'altro tempestivo. 5. La sentenza impugnata va, quindi, annullata limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino, che, ritenuta la tempestività del risarcimento del danno effettuato dall'imputato, valuterà se esso possa integrare la predetta circostanza attenuante, conformandosi al principio di diritto enunciato sub § 2.4. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Così
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