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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2022

Cassazione n. 18821/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANO(d atoynatì; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con motivo unico di ricorso l'imputato, a mezzo di difensdre, lamenta la violazione di legge quanto alla mancata verifica da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano della corretta quantificazione della pena, in violazione di quanto disposto dall'art. 444, comma 2, c.p., in particolare alla luce della asserita carenza di motivazione in ordine al disposto aumento per la continuazione e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Deve rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. - disposizione introdotta con la

I. n. 103 del 23 giugno 2017 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione di volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti - come il presente - per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017.

Nel caso in esame il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della propria volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma solo, peraltro del tutto genericamente, questioni attinenti al controllo da parte del Giudice per le indagini preliminari circa la congruità della pena applicata.

Peraltro, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, deve rammentarsi che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, nel patteggiamento l'ac:cordo si forma non tanto sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con le quali essa viene determinata, bensì sul risultato finale delle operazioni stesse, risultato finale che nel caso di specie risulta pienamente corrispondente a quello contenuto nell'accordo delle parti (Sez. 4, n. 1853 del 17/11/2005; Sez. 4, n. 518 del 28/01/2000; Sez. 6, n. 1705 del 06/05/1999).

Per questi motivi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANO(d atoynatì; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con motivo unico di ricorso l'imputato, a mezzo di difensdre, lamenta la violazione di legge quanto alla mancata verifica da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano della corretta quantificazione della pena, in violazione di quanto disposto dall'art. 444, comma 2, c.p., in particolare alla luce della asserita carenza di motivazione in ordine al disposto aumento per la continuazione e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è manifestamente infondato. Deve rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. - disposizione introdotta con la I. n. 103 del 23 giugno 2017 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione di volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti - come il presente - per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017. Nel caso in esame il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della propria volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma solo, peraltro del tutto genericamente, questioni attinenti al controllo da parte del Giudice per le indagini preliminari circa la congruità della pena applicata. Peraltro, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, deve rammentarsi che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, nel patteggiamento l'ac:cordo si forma non tanto sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con le quali essa viene determinata, bensì sul risultato finale delle operazioni stesse, risultato finale che nel caso di specie risulta pienamente corrispondente a quello contenuto nell'accordo delle parti (Sez. 4, n. 1853 del 17/11/2005; Sez. 4, n. 518 del 28/01/2000; Sez. 6, n. 1705 del 06/05/1999). Per questi motivi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022
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