CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 39715/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. C65 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 30 ottobre 2024, la Corte d'appello di Lecce, in riforma della decisione di primo grado che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dai delitti di cui agli artt. 615 bis e 595, terzo comma, cod. pen., ha ritenuto l'imputata responsabile del delitto di diffamazione, condannandola al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la rubrica, l'imputata pubblicava sul proprio profilo Facebook immagini ritraenti la persona offesa mentre faceva ingresso in un garage -bene in comproprietà con altri soggetti-, accompagnandole con commenti lesivi della reputazione del [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si duole di vizio di motivazione, per avere la Corte d'appello denegato l'applicazione della esimente della provocazione di cui all'art.599 cod. pen., senza considerare la condotta provocatoria della parte civile, correttamente valorizzata dal giudice di primo grado, che aveva sottolineato il contesto di accesa conflittualità tra le parti in relazione all'uso del vano garage. Nella decisione di primo grado, si era inoltre evidenziato come, all'epoca dei fatti, in base a una convenzione familiare poi recepita in un testamento olografo, il garage fosse informalmente assegnato in via esclusiva all'imputata e al di lei marito, i quali conservavano, in quella sede, alcuni beni di loro proprietà. Oltre a contraddire in maniera illogica i principi giurisprudenziali in tema di comodato, la gravata pronuncia non considera le risultanze processuali, che dimostravano la condotta insistita e pretestuosa della parte civile di accedere al garage e, soprattutto, di asportarne illecitamente attrezzi di lavoro appartenenti all'imputata. 2.2 Col secondo motivo, si lamenta lesione dei principi in tema di motivazione cd. rafforzata. 2.3 Col terzo motivo, si deduce omessa motivazione in tema di invocata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., stante la particolare tenuità del fatto ascritto. 3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. È pervenuta memoria nell'interesse della parte civile, con cui si aderisce alle conclusioni espresse dal [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate e va, dunque, rigettato. 2. I primi due motivi sono inammissibili, in quanto generici e aspecifici (sulla la mancanza di specificità dei motivi, che va valutata e ritenuta non solo per la genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità per violazione dell'art. 591 comma 1, lett. c), cod. proc. pen., v., ex plur., Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo, Rv. 260608 — 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849- 01). Dirimente, ai fini della fondatezza del giudizio di condanna, è quanto dalla Corte territoriale osservato a proposito della mancata ricorrenza, nel caso in scrutinio, del "fatto ingiusto altrui", di cui all'art. 599 cod. pen., su cui, invece, il giudice di primo grado aveva fondato la pronuncia assolutoria. A tal riguardo, in motivazione è notato che la data del testamento olografo (3 marzo 2020), è successiva a quella della presentazione della querela: il che ha comprovato, secondo l'argomentato giudizio della Corte, la totale infondatezza della pretesa ventilata dall'imputata di avere la disponibilità esclusiva della pertinenza in base a un "comodato verbale". Da tale corretta premessa, i giudici d'appello hanno fatto conseguire, con motivazione affatto esente dai dedotti vizi, l'errata applicazione, da parte del giudice di primo grado, della causa di non punibilità, di cui all'art. 599 cod. pen., al caso di specie, attesa l'assenza del carattere d'ingiustizia obiettiva nella condotta altrui (cfr. Sez. 1, n. 21409 del 27/03/2019, Leccisi, Rv. 275894 - 02: «ai fini della configurabilità dell'attenuante della provocazione occorrono: a) lo "stato d'ira [...] b) il "fatto ingiusto altrui", che deve essere connotato dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale»). Né può pregiarsi di valido fondamento la doglianza circa l'assenza di motivazione rafforzata, atteso che, come ricordato dalla Corte distrettuale, era stato lo stesso giudice di primo grado, nel pronunciarsi per l'assoluzione, a rimarcare l'obiettiva portata diffamatoria delle espressioni pubblicate a mezzo social media. Ne consegue che, una volta efficacemente dimostrata la mancata ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 599 cod. pen., del tutto razionalmente la Corte distrettuale ha affermato la responsabilità della ricorrente per il delitto di diffamazione. 3. Il terzo motivo è infondato, in quanto inedito, non avendo la ricorrente sollevato la relativa censura in sede d'appello. Si osserva, inoltre, che sebbene l'applicazione della causa di cui all'art. 131 bis cod. pen. sia stata invocata in udienza, essa risulta, in ogni caso, genericamente formulata (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024, Strongone, Rv. 286101 - 02: «in tema di particolare tenuità del fatto, il disposto di cui all'art. 131 bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo, la prova della cui ricorrenza è demandata all'imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l'indicazione di elementi specifici»). 4. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada rigettato. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così decis