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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:452
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0820_RES

Causa C‑820/24 [OSCURATO:PERSONA] GmbH contro [OSCURATO:PERSONA] mbH (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht) Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 giugno 2026 «Rinvio pregiudiziale – Aggiudicazione di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Principi di parità di trattamento e di trasparenza – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 72 – Modifica di contratti durante il periodo di validità – Nozione di “contratti durante il periodo di validità” – Accettazione dei lavori eseguiti – Presentazione della fattura finale – Mancato pagamento da parte dell’amministrazione aggiudicatrice» Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, di forniture e di lavori – Direttiva 2014/24 – Esecuzione dell’appalto – Modifica di contratti durante il periodo di validità senza una nuova procedura d’appalto – Nozione di contratto durante il periodo di validità – Prestazioni integralmente eseguite e definitivamente accettate – Fattura finale emessa dall’aggiudicatario – Esclusione – Mancato pagamento da parte dell’amministrazione aggiudicatrice della fattura finale – Irrilevanza (Directive du Parlement européen et du Conseil 2014/24, art. 72) (voir points 46-53, 56 et disp.) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale, Austria), la Corte dichiara che «il periodo di validità» di un appalto pubblico cessa, ai sensi dell’articolo 72 della direttiva 2014/24 ( 1 ), nel momento in cui l’aggiudicatario ha integralmente eseguito le prestazioni che dovevano essere fornite nell’ambito dell’appalto di cui trattasi, l’amministrazione aggiudicatrice ha accettato definitivamente tali prestazioni e l’aggiudicatario ha emesso la fattura finale, anche se tale amministrazione aggiudicatrice non ha ancora pagato il prezzo indicatovi.

Il 3 agosto 2022 la [OSCURATO:PERSONA] mbH (in prosieguo: la «BIG») ha aggiudicato alla Fiegl un appalto di lavori di installazione elettrica relativo ad una parte di un campus scolastico situato a Salisburgo (Austria) (in prosieguo: l’«appalto iniziale»).

Meno di un mese prima della conclusione dell’appalto iniziale, è scoppiato un incendio in un’altra parte del suddetto campus scolastico, rendendo necessaria una revisione della sua concezione spaziale e funzionale.

Tale revisione ha costretto la BIG ad annullare alcune prestazioni che la Fiegl era tenuta a eseguire in virtù di detto appalto.

Il 15 dicembre 2023 la Fiegl ha presentato la fattura finale per le prestazioni fornite e non annullate, nell’ambito dell’appalto iniziale, e, il 22 dicembre 2023, la BIG le ha aggiudicato un nuovo appalto per l’esecuzione di lavori di illuminazione in una parte del campus diversa da quella oggetto dell’appalto iniziale (in prosieguo: il «nuovo appalto»).

Per la sua aggiudicazione non era stata pubblicata alcuna gara d’appalto.

Il 9 luglio 2024 la [OSCURATO:PERSONA], alla quale la BIG aveva aggiudicato, il 6 dicembre 2023, un appalto per l’esecuzione di lavori di installazione elettrica per la riparazione dei danni causati dall’incendio, ha adito il giudice del rinvio con un’azione diretta a far dichiarare l’illegittimità dell’aggiudicazione del nuovo appalto senza pubblicazione di un bando di gara.

Secondo la BIG, tale procedura costituiva una modifica lecita dell’appalto iniziale, che non avrebbe richiesto il rispetto di una nuova procedura di appalto.

Al fine di valutare se una simile procedura fosse necessaria nel caso di specie, il giudice del rinvio deve rispondere alla questione se l’aggiudicazione del nuovo appalto sia avvenuta «durante il periodo di validità» dell’appalto iniziale, ai sensi dell’articolo 72 della direttiva 2014/24.

Orbene, a tal riguardo, mentre le prestazioni convenute e non annullate nell’ambito dell’appalto iniziale erano state eseguite e accettate definitivamente e la fattura finale era stata presentata, quest’ultima non era stata ancora pagata dalla BIG.

In tali circostanze, il giudice del rinvio ha sottoposto alla Corte una questione pregiudiziale volta a determinare, in sostanza, se possa ritenersi che «il periodo di validità» di un contratto pubblico perduri ai sensi di tale disposizione, fintantoché la fattura finale emessa dall’aggiudicatario relativa ai lavori eseguiti in conformità a tale appalto e accettati definitivamente non sia stata pagata.

Giudizio della Corte La Corte osserva, anzitutto, che l’articolo 72 della direttiva 2014/24 subordina la possibilità di modificare un contratto senza una nuova procedura d’appalto alla condizione che ciò avvenga specificamente «durante la sua esecuzione».

Orbene, il termine «esecuzione» rinvia, come si evince dalla seconda parte di frase dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 5, nonché dall’articolo 58, paragrafo 4, primo comma, dall’articolo 67, paragrafo 3, e dall’articolo 70 della direttiva 2014/24, alla realizzazione delle prestazioni a carico dell’aggiudicatario e non all’obbligo di pagamento gravante sull’amministrazione aggiudicatrice.

Può quindi ritenersi che «il periodo di validità» di un contratto perduri, ai sensi dell’articolo 72 della direttiva 2014/24, solo a condizione che le prestazioni che incombono all’aggiudicatario in forza di tale contratto non siano state integralmente eseguite.

Pertanto, una modifica di detto contratto, alle condizioni previste dalla disposizione in questione, è possibile solo fino alla completa esecuzione delle prestazioni di tale aggiudicatario, mentre il mancato pagamento da parte dell’amministrazione aggiudicatrice è a tal fine irrilevante.

La Corte ricorda poi che l’articolo 72 della direttiva 2014/24 introduce una certa flessibilità nell’applicazione delle norme che disciplinano gli appalti pubblici, al fine di consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di rispondere in modo pragmatico alle situazioni che si trovano ad affrontare nel corso dell’esecuzione degli appalti.

Orbene, una volta che le prestazioni dell’aggiudicatario sono state accettate definitivamente dall’amministrazione aggiudicatrice e che la fattura finale è stata presentata, a quest’ultima non può più riconoscersi alcun margine di manovra nell’applicazione delle norme disciplinanti gli appalti pubblici, dal momento che è escluso che essa possa incontrare, nell’esecuzione dell’appalto di cui trattasi, situazioni che richiederebbero di essere prese in considerazione mediante una modifica.

Infine, poiché l’articolo 72 della direttiva 2014/24 costituisce una disposizione derogatoria ai principi di parità di trattamento e di trasparenza che deve essere oggetto di un’interpretazione restrittiva, non si può consentire all’amministrazione aggiudicatrice di prorogare, a sua discrezione, il periodo che le consente di modificare un appalto pubblico, senza avviare una nuova procedura di appalto, fintantoché non versi il corrispettivo delle prestazioni eseguite dall’aggiudicatario. ( 1 ) Direttiva n. 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE ( GU 2014, L 94, pag. 65 ), modificata dal regolamento delegato (UE) 2021/1952 della Commissione, del 10 novembre 2021 ( GU 2021, L 395, pag. 23 ).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0820_RES Causa C‑820/24 [OSCURATO:PERSONA] GmbH contro [OSCURATO:PERSONA] mbH (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht) Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 giugno 2026 «Rinvio pregiudiziale – Aggiudicazione di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Principi di parità di trattamento e di trasparenza – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 72 – Modifica di contratti durante il periodo di validità – Nozione di “contratti durante il periodo di validità” – Accettazione dei lavori eseguiti – Presentazione della fattura finale – Mancato pagamento da parte dell’amministrazione aggiudicatrice» Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, di forniture e di lavori – Direttiva 2014/24 – Esecuzione dell’appalto – Modifica di contratti durante il periodo di validità senza una nuova procedura d’appalto – Nozione di contratto durante il periodo di validità – Prestazioni integralmente eseguite e definitivamente accettate – Fattura finale emessa dall’aggiudicatario – Esclusione – Mancato pagamento da parte dell’amministrazione aggiudicatrice della fattura finale – Irrilevanza (Directive du Parlement européen et du Conseil 2014/24, art. 72) (voir points 46-53, 56 et disp.) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale, Austria), la Corte dichiara che «il periodo di validità» di un appalto pubblico cessa, ai sensi dell’articolo 72 della direttiva 2014/24 ( 1 ), nel momento in cui l’aggiudicatario ha integralmente eseguito le prestazioni che dovevano essere fornite nell’ambito dell’appalto di cui trattasi, l’amministrazione aggiudicatrice ha accettato definitivamente tali prestazioni e l’aggiudicatario ha emesso la fattura finale, anche se tale amministrazione aggiudicatrice non ha ancora pagato il prezzo indicatovi. Il 3 agosto 2022 la [OSCURATO:PERSONA] mbH (in prosieguo: la «BIG») ha aggiudicato alla Fiegl un appalto di lavori di installazione elettrica relativo ad una parte di un campus scolastico situato a Salisburgo (Austria) (in prosieguo: l’«appalto iniziale»). Meno di un mese prima della conclusione dell’appalto iniziale, è scoppiato un incendio in un’altra parte del suddetto campus scolastico, rendendo necessaria una revisione della sua concezione spaziale e funzionale. Tale revisione ha costretto la BIG ad annullare alcune prestazioni che la Fiegl era tenuta a eseguire in virtù di detto appalto. Il 15 dicembre 2023 la Fiegl ha presentato la fattura finale per le prestazioni fornite e non annullate, nell’ambito dell’appalto iniziale, e, il 22 dicembre 2023, la BIG le ha aggiudicato un nuovo appalto per l’esecuzione di lavori di illuminazione in una parte del campus diversa da quella oggetto dell’appalto iniziale (in prosieguo: il «nuovo appalto»). Per la sua aggiudicazione non era stata pubblicata alcuna gara d’appalto. Il 9 luglio 2024 la [OSCURATO:PERSONA], alla quale la BIG aveva aggiudicato, il 6 dicembre 2023, un appalto per l’esecuzione di lavori di installazione elettrica per la riparazione dei danni causati dall’incendio, ha adito il giudice del rinvio con un’azione diretta a far dichiarare l’illegittimità dell’aggiudicazione del nuovo appalto senza pubblicazione di un bando di gara. Secondo la BIG, tale procedura costituiva una modifica lecita dell’appalto iniziale, che non avrebbe richiesto il rispetto di una nuova procedura di appalto. Al fine di valutare se una simile procedura fosse necessaria nel caso di specie, il giudice del rinvio deve rispondere alla questione se l’aggiudicazione del nuovo appalto sia avvenuta «durante il periodo di validità» dell’appalto iniziale, ai sensi dell’articolo 72 della direttiva 2014/24. Orbene, a tal riguardo, mentre le prestazioni convenute e non annullate nell’ambito dell’appalto iniziale erano state eseguite e accettate definitivamente e la fattura finale era stata presentata, quest’ultima non era stata ancora pagata dalla BIG. In tali circostanze, il giudice del rinvio ha sottoposto alla Corte una questione pregiudiziale volta a determinare, in sostanza, se possa ritenersi che «il periodo di validità» di un contratto pubblico perduri ai sensi di tale disposizione, fintantoché la fattura finale emessa dall’aggiudicatario relativa ai lavori eseguiti in conformità a tale appalto e accettati definitivamente non sia stata pagata. Giudizio della Corte La Corte osserva, anzitutto, che l’articolo 72 della direttiva 2014/24 subordina la possibilità di modificare un contratto senza una nuova procedura d’appalto alla condizione che ciò avvenga specificamente «durante la sua esecuzione». Orbene, il termine «esecuzione» rinvia, come si evince dalla seconda parte di frase dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 5, nonché dall’articolo 58, paragrafo 4, primo comma, dall’articolo 67, paragrafo 3, e dall’articolo 70 della direttiva 2014/24, alla realizzazione delle prestazioni a carico dell’aggiudicatario e non all’obbligo di pagamento gravante sull’amministrazione aggiudicatrice. Può quindi ritenersi che «il periodo di validità» di un contratto perduri, ai sensi dell’articolo 72 della direttiva 2014/24, solo a condizione che le prestazioni che incombono all’aggiudicatario in forza di tale contratto non siano state integralmente eseguite. Pertanto, una modifica di detto contratto, alle condizioni previste dalla disposizione in questione, è possibile solo fino alla completa esecuzione delle prestazioni di tale aggiudicatario, mentre il mancato pagamento da parte dell’amministrazione aggiudicatrice è a tal fine irrilevante. La Corte ricorda poi che l’articolo 72 della direttiva 2014/24 introduce una certa flessibilità nell’applicazione delle norme che disciplinano gli appalti pubblici, al fine di consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di rispondere in modo pragmatico alle situazioni che si trovano ad affrontare nel corso dell’esecuzione degli appalti. Orbene, una volta che le prestazioni dell’aggiudicatario sono state accettate definitivamente dall’amministrazione aggiudicatrice e che la fattura finale è stata presentata, a quest’ultima non può più riconoscersi alcun margine di manovra nell’applicazione delle norme disciplinanti gli appalti pubblici, dal momento che è escluso che essa possa incontrare, nell’esecuzione dell’appalto di cui trattasi, situazioni che richiederebbero di essere prese in considerazione mediante una modifica. Infine, poiché l’articolo 72 della direttiva 2014/24 costituisce una disposizione derogatoria ai principi di parità di trattamento e di trasparenza che deve essere oggetto di un’interpretazione restrittiva, non si può consentire all’amministrazione aggiudicatrice di prorogare, a sua discrezione, il periodo che le consente di modificare un appalto pubblico, senza avviare una nuova procedura di appalto, fintantoché non versi il corrispettivo delle prestazioni eseguite dall’aggiudicatario. ( 1 ) Direttiva n. 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE ( GU 2014, L 94, pag. 65 ), modificata dal regolamento delegato (UE) 2021/1952 della Commissione, del 10 novembre 2021 ( GU 2021, L 395, pag. 23 ).
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