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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00353/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena e rigetto per i restanti motivi di ricorso. udito il difensore che insiste per l'accoglimento del ricorso Per la parte civile il difensore deposita nota spese e conclusioni scritte alle quali si richiama integralmente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza la Corte d'appello di Lecce ha parzialmente riformato la sentenza del tribunale di Lecce pronunciata nei confronti dell'imputato riconoscendo la prevalenza delle attenuanti generiche sulla aggravante contestata e riducendo la pena irrogata per il reato di usura.

2. Avverso la decisione l'imputato ha proposto ricorso in cassazione con i motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp. att. cod. proc. pen.. 2.1 Nullità dell'ordinanza ammissiva della costituzione di parte civile.

Violazione dell'art.606 lett. b), c) ed e) in relazione agli artt.74 c.p.p. e 2462 c.c..

Poiché l'attività contrattuale e le obbligazioni da cui nasceva la vicenda usuraria erano in capo ad una società di capitali, la persona fisica costituitasi in proprio come parte civile ([OSCURATO:PERSONA]Anna, socio) era priva di legittimazione. 2.2 Nullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge (art.606 lett. b ed e c.p.p. e 49.2, 644 c.p. e 13 25 e 27 Cost.).

Il reato è impossibile per inesistenza dell'oggetto del reato: è risultato dall'istruttoria che le firme apparentemente apposte dalla legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]. sugli assegni utilizzati dal Dall'Anna per adempiere all'obbligazione usuraria fossero in realtà false. 2.3 Nullità della sentenza per inosservanza norme processuali e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 125, 546 e 192 cod. proc. pen.

La sentenza d'appello ha travisato le prove emerse all'esito del dibattimento ed ha omesso di argomentare in ordine ai criteri adottati nella valutazione delle prove acquisite, generando contraddittorietà ed illogicità motivazionale.

In particolare si è dato credito alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]Anna nonostante fossero smentite da quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti a conoscenza, per ragioni differenti ma convergenti, delle ragioni per cui la documentazione di trasporto di materiali e di fatturazione a carico della società dell'imputato corrispondesse effettivamente ad attività lavorativa prestata e non costituisse invece mero strumento per dare 'copertura documentale' alle richieste usurarie del [OSCURATO:PERSONA] lis. 2.4 Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge (art.606 lett. c) ed e) c.p.p. in relazione all'art.533 c.p.p.).

La decisione della Corte d'appello si pone in contrasto con la regola della responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio poiché le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]Anna confliggono con le altre prove raccolte nel corso dell'istruttoria dibattimentale. 2.5 Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge (art.606 lett. c) ed e) c.p.p. in relazione agli art.163 e 175 c.p.).

Pur riconoscendo la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e riducendo conseguentemente la pena, la Corte ha immotivatamente omesso di concedere i doppi benefici all'imputato.

3. Il Procuratore generale ha inviato una memoria con conclusioni con cui chiede l'annullamento con rinvio in relazione alla concessione della sospensione condizionale della pena e rigetto nel resto.

La difesa dell'imputato ha inviato memoria in cui, con riferimento al motivo n.3 del ricorso, approfondisce ulteriormente le ragioni di critica della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso merita accoglimento in relazione all'ultimo motivo, con conseguente applicazione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale dell'imputato, benefici che possono essere accordati in questa sede, senza necessità di annullamento della sentenza e conseguente regressione processuale avanti alla Corte distrettuale.

2. Nel merito, i motivi di ricorso, tanto sul piano processuale che su quello sostanziale, sono manifestamente infondati e si risolvono nella non consentita riproposizione di argomenti già esaminati ed esauriti nelle fasi anteriori del giudizio, senza possibilità che su di essi possa ora essere fondata una valida critica di legittimità delle sentenze che si sono occupate della vicenda.

Sentenze che, in relazione alla ricostruzione dei fatti ed alla affermazione di responsabilità (oltre che al tema della costituzione di parte civile), costituiscono una c.d.

"doppia conforme" con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).

3. Partendo nell'esame del ricorso dal primo motivo, inerente alla legittimità della costituzione di parte civile, ne va in primo luogo censurata la c:onfusa formulazione che, evocando diversi e contrastanti profili di legittimità, dimostra fin da subito la incertezza concettuale e la genericità su cui è fondato.

Si lamenta promiscuamente la violazione di norme processuali e sostanziali con conseguenl:e evocazione di qualsivoglia conseguenza sanzionatoria (dalla nullità alla decadenza, con tutte le sfumature intermedie) oltre che la fallacia motivazionale (anche in questo caso, con denuncia collettiva di tutti i vizi elencati nella lettera e) dell'art.606 c.p.p.) con una tecnica redazionale che condanna di per sé il motivo alla genericità (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020 Imp. [OSCURATO:PERSONA]. 280027).

Per contro, la correttezza del provvedimento di ammissione, confermato nella varie fasi, discende dalla qualità di socio del Dell'Anna.

Come evidenziato dalla Corte d'appello, mentre il potere di querela (oltre che la facoltà di costituirsi parte civile) spetta sicuramente al legale rappresentante della società che abbia subito il danno, ai singoli soci, che hanno risentito la deminutio patrimonii rappresentata dalla riduzione del patrimonio sociale in conseguenza di tale danno, va riconosciuta la facoltà di costituirsi in giudizio per tentare di 'recuperare' i denari perduti.

Né vale sottolineare che la società sia nel frattempo fallita o che sia stata avviata alla liquidazione dagli stessi soci: si quid universitati debetur, singulis non debetur sed quod socio debetur, societate non debetur.

La separatezza dei patrimoni giustifica la pretesa individuale tanto della società (per il danno al proprio patrimonio) quanto dei singoli soci (per la riduzione del patrimonio stesso in conseguenza del danno causato dall'illecito).

Ed in effetti, il precedente citato nel ricorso (Sez.2, n.35001/2010) )-2 seppure relativo ad una situazione parzialmente differente (dalla lettura pare di comprendere che i soci si fossero costituiti in luogo della società,. una volta che questa era stata posta in liquidazione) pare suffragare la tesi qui accolta, piuttosto che smentirla, poiché il danno che lamenta la parte civile nel presente giudizio è sul proprio patrimonio, una parte del quale è (era) costituita dalla partecipazione societaria che la condotta dell'imputato ha danneggiato.

4. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso affastellano promiscuamente plurime doglianze di carattere eterogeneo variamente articolate (anche qui si va dalla violazione di legge processuale e sostanziale al vizio di motivazione) ma in definitiva incentrate sulla rilettura del materiale probatorio con riguardo alla conclusiva affermazione di responsabilità ed alla qualificazione giuridica dei fatti accertati.

Per semplicità espositiva, esse possono essere esaminate unitariamente rilevandone, nel complesso, la carente specificità necessaria ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. e, comunque, la mera assertività o manifesta infondatezza, in considerazione dei corrett rilievi con i quali la Corte di appello - con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e pertanto esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha motivato le contestate statuizioni.

Occorre a ciò aggiungere in premessa che, come spesso avviene, anche in questo caso è lamentata (motivo 3, pg.8) la violazione delll'art.192 c.p.p. sotto il profilo di carenze motivazionali.

Va tuttavia in proposito ricordato che è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. -norma di natura processuale-, anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020 Imp. [OSCURATO:PERSONA]. 280027 - 04).

Ed in effetti, come si vedrà di qui a poco, la mancanza di linearità nella formulazione dei motivi non è che il sintomo di una più radicale carenza del ricorso: essa consiste nel fatto che coscientemente o meno si prova a sottoporre a questa Corte cli legittimità questioni che pertengono al merito, attraverso la riproposizione di ricostruzioni alternative del fatto, plausibili, ma non per questo idonee a elidere o incrinare le conclusioni alle quali è pervenuta la decisione impugnata (cfr., ex multis, Sez. 2, n.11283 del 03/02/2023 Imp.

Gallone, Rv. 284600 - 01).

5. Ciò premesso in linea generale, si passa ad esaminare il secondo motivo di ricorso, con cui si sostiene, in linea con quanto era stato dedotto già in appello, l'impossibile realizzazione dei reato in ragione della falsità delle firme apposte sugli assegni utilizzati per la formalizzazione del (riconoscimento del) debito e per la sua successiva rinegoziazione. [OSCURATO:PERSONA] punto, è ineccepibile la risposta fornita dalla motivazione della sentenza impugnata: la fattispecie di reato contestato si realizza già al momento della assunzione dell'obbligazione, senza che sia necessario l'effettivo pagamento del debito usurario che in ogni caso, come evidenziato pure correttamente in sentenza, avrebbe potuto trovare altre strade di esecuzione.

6. Il terzo ed il quarto motivo, nella prospettiva già evidenziata costituiscono delle 'immersioni' nel merito.

Essi pertanto non sono consentiti innanzi ad una Corte di legittimità, la cui funzione nomofilattica non è compatibile con la decisione di merito, poiché la valutazione della sentenza di primo o di secondo grado è permessa in questa sede solo 'dall'esterno' cioè in relazione al rispetto di quei parametri che, esulando dal sindacato sull'esito dell'esercizio della discrezionalità giudiziale, vertono sul corretto esercizio di quella discrezionalità.

In particolare, in ordine al punto centrale della vicenda, relativo alla fatturazione 'postuma' dell'impianto di osnnotizzazione, ed alle deposizioni testimoniali che ad esso si riferiscono (in particolare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) le lamentate carenze motivazionali sono destinate a svanire alla lettura della sentenza di primo e di secondo grado (che alla prima fa riferimento) in base al principio della 'doppia conforme'.

Nelle decisioni il punto viene affrontato, centrato e risolto rispettivamente a pg.10/11 e pg.6/7, mettendo in evidenza non solo la inattendibilità delle deposizioni dei due testimoni perché prive di riscontri, ma anche la loro contraddittorietà rispetto alla documentazione depositata dalla difesa.

Da tale documentazione, nella lettura che ne fornisce la Corte d'appello non emerge affatto (al contrario di quanto si sostiene in linea difensiva) la realizzazione di lavori ed il trasporto di materiale, ulteriori rispetto alla fornitura ed alla realizzazione iniziale.

Ciò dimostra che si tratta di documentazione artatamente realizzata per far emergere contabilmente un debito puramente 'cartolare' al fine di celare l'obbligazione usuraria.

Infine, il quarto motivo è una generica esposizione teorica sullo standard probatorio necessario per la pronuncia di condanna e sul mancato superamento in questo caso della soglia dell'oltre il ragionevole dubbio.

In pratica, non vi è nell'intero sviluppo argomentativo (pg.13 e 14) un singolo passaggio, la singola menzione di uno dei vizi che consentirebbero di far assurgere la carenza motivazionale a vizio di legittimità.

Come tale, il motivo è generico e privo di interesse.

7. L'ultimo motivo merita accoglimento.

In effetti, nelle conclusioni dell'atto di appello la difesa dell'imputato aveva chiesto (numero 3, lettera c delle conclusioni dell'atto di appello) che in caso di riduzione del trattamento sanzionatorio venissero accordati i 'doppi benefici'.

Su tale aspetto la Corte d'appello che pure aveva ridotto la sanzione detentiva ad un anno e 10 mesi di reclusione, non si è pronunciai:a.

La carenza motivazionale comporta l'annullamento della sentenza, non essendo possibile ricavare dal testo della sentenza alcuno spunto per argomentare nel senso della volontà implicita della Corte nel senso di negare i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione.

Si può allora fare applicazione di un principio elaborato proprio da questa Sezione (Sez. 2, n. 17010 del 17/03/2022 Imp. [OSCURATO:PERSONA]. 283114 - 01) secondo il quale "In tema di sospensione condizionale della pena, ove nella sentenza di appello il giudizio prognostico di ricaduta nel reato non sia espresso in modo esplicito, ma dal percorso argomentativo emerga con chiarezza la prognosi effettuata dal giudice, la Cori:e di cassazione può fare ricorso ai poteri conferiti dall'art. 620, lett.

I), cod. proc. pen., mentre si impone l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice di merito quando nella motivazione non vi siano elementi utili per la concessione del beneficio in sede di legittimità".

L'impugnata decisione fa riferimento all'incensuratezza dell'imputato che, unitamente al dato dell'età dell'imputato, nota ai giudice fin dall'intestazione della sentenza, predica nel senso di escludere il rischio di ricaduta nel delitto.

Ricorrono pertanto le condizioni per l'applicazione fin da questa sede della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario ai sensi degli art. 163 e 175 c.p..

8. Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto, con condanna dell'imputato al pagamento delle spese di difesa e rappresentanza sostenute dalla parte civile che si liquidano come da dispositivo P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente ai benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna che riconosce.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Dell'[OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3.686, oltre accessori di legge.

Così peciso in Roma, 3 settembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena e rigetto per i restanti motivi di ricorso. udito il difensore che insiste per l'accoglimento del ricorso Per la parte civile il difensore deposita nota spese e conclusioni scritte alle quali si richiama integralmente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza la Corte d'appello di Lecce ha parzialmente riformato la sentenza del tribunale di Lecce pronunciata nei confronti dell'imputato riconoscendo la prevalenza delle attenuanti generiche sulla aggravante contestata e riducendo la pena irrogata per il reato di usura. 2. Avverso la decisione l'imputato ha proposto ricorso in cassazione con i motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp. att. cod. proc. pen.. 2.1 Nullità dell'ordinanza ammissiva della costituzione di parte civile. Violazione dell'art.606 lett. b), c) ed e) in relazione agli artt.74 c.p.p. e 2462 c.c.. Poiché l'attività contrattuale e le obbligazioni da cui nasceva la vicenda usuraria erano in capo ad una società di capitali, la persona fisica costituitasi in proprio come parte civile ([OSCURATO:PERSONA]Anna, socio) era priva di legittimazione. 2.2 Nullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge (art.606 lett. b ed e c.p.p. e 49.2, 644 c.p. e 13 25 e 27 Cost.). Il reato è impossibile per inesistenza dell'oggetto del reato: è risultato dall'istruttoria che le firme apparentemente apposte dalla legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]. sugli assegni utilizzati dal Dall'Anna per adempiere all'obbligazione usuraria fossero in realtà false. 2.3 Nullità della sentenza per inosservanza norme processuali e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 125, 546 e 192 cod. proc. pen. La sentenza d'appello ha travisato le prove emerse all'esito del dibattimento ed ha omesso di argomentare in ordine ai criteri adottati nella valutazione delle prove acquisite, generando contraddittorietà ed illogicità motivazionale. In particolare si è dato credito alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]Anna nonostante fossero smentite da quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti a conoscenza, per ragioni differenti ma convergenti, delle ragioni per cui la documentazione di trasporto di materiali e di fatturazione a carico della società dell'imputato corrispondesse effettivamente ad attività lavorativa prestata e non costituisse invece mero strumento per dare 'copertura documentale' alle richieste usurarie del [OSCURATO:PERSONA] lis. 2.4 Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge (art.606 lett. c) ed e) c.p.p. in relazione all'art.533 c.p.p.). La decisione della Corte d'appello si pone in contrasto con la regola della responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio poiché le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]Anna confliggono con le altre prove raccolte nel corso dell'istruttoria dibattimentale. 2.5 Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge (art.606 lett. c) ed e) c.p.p. in relazione agli art.163 e 175 c.p.). Pur riconoscendo la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e riducendo conseguentemente la pena, la Corte ha immotivatamente omesso di concedere i doppi benefici all'imputato. 3. Il Procuratore generale ha inviato una memoria con conclusioni con cui chiede l'annullamento con rinvio in relazione alla concessione della sospensione condizionale della pena e rigetto nel resto. La difesa dell'imputato ha inviato memoria in cui, con riferimento al motivo n.3 del ricorso, approfondisce ulteriormente le ragioni di critica della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita accoglimento in relazione all'ultimo motivo, con conseguente applicazione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale dell'imputato, benefici che possono essere accordati in questa sede, senza necessità di annullamento della sentenza e conseguente regressione processuale avanti alla Corte distrettuale. 2. Nel merito, i motivi di ricorso, tanto sul piano processuale che su quello sostanziale, sono manifestamente infondati e si risolvono nella non consentita riproposizione di argomenti già esaminati ed esauriti nelle fasi anteriori del giudizio, senza possibilità che su di essi possa ora essere fondata una valida critica di legittimità delle sentenze che si sono occupate della vicenda. Sentenze che, in relazione alla ricostruzione dei fatti ed alla affermazione di responsabilità (oltre che al tema della costituzione di parte civile), costituiscono una c.d. "doppia conforme" con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). 3. Partendo nell'esame del ricorso dal primo motivo, inerente alla legittimità della costituzione di parte civile, ne va in primo luogo censurata la c:onfusa formulazione che, evocando diversi e contrastanti profili di legittimità, dimostra fin da subito la incertezza concettuale e la genericità su cui è fondato. Si lamenta promiscuamente la violazione di norme processuali e sostanziali con conseguenl:e evocazione di qualsivoglia conseguenza sanzionatoria (dalla nullità alla decadenza, con tutte le sfumature intermedie) oltre che la fallacia motivazionale (anche in questo caso, con denuncia collettiva di tutti i vizi elencati nella lettera e) dell'art.606 c.p.p.) con una tecnica redazionale che condanna di per sé il motivo alla genericità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Imp. [OSCURATO:PERSONA]. 280027). Per contro, la correttezza del provvedimento di ammissione, confermato nella varie fasi, discende dalla qualità di socio del Dell'Anna. Come evidenziato dalla Corte d'appello, mentre il potere di querela (oltre che la facoltà di costituirsi parte civile) spetta sicuramente al legale rappresentante della società che abbia subito il danno, ai singoli soci, che hanno risentito la deminutio patrimonii rappresentata dalla riduzione del patrimonio sociale in conseguenza di tale danno, va riconosciuta la facoltà di costituirsi in giudizio per tentare di 'recuperare' i denari perduti. Né vale sottolineare che la società sia nel frattempo fallita o che sia stata avviata alla liquidazione dagli stessi soci: si quid universitati debetur, singulis non debetur sed quod socio debetur, societate non debetur. La separatezza dei patrimoni giustifica la pretesa individuale tanto della società (per il danno al proprio patrimonio) quanto dei singoli soci (per la riduzione del patrimonio stesso in conseguenza del danno causato dall'illecito). Ed in effetti, il precedente citato nel ricorso (Sez.2, n.35001/2010) )-2 seppure relativo ad una situazione parzialmente differente (dalla lettura pare di comprendere che i soci si fossero costituiti in luogo della società,. una volta che questa era stata posta in liquidazione) pare suffragare la tesi qui accolta, piuttosto che smentirla, poiché il danno che lamenta la parte civile nel presente giudizio è sul proprio patrimonio, una parte del quale è (era) costituita dalla partecipazione societaria che la condotta dell'imputato ha danneggiato. 4. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso affastellano promiscuamente plurime doglianze di carattere eterogeneo variamente articolate (anche qui si va dalla violazione di legge processuale e sostanziale al vizio di motivazione) ma in definitiva incentrate sulla rilettura del materiale probatorio con riguardo alla conclusiva affermazione di responsabilità ed alla qualificazione giuridica dei fatti accertati. Per semplicità espositiva, esse possono essere esaminate unitariamente rilevandone, nel complesso, la carente specificità necessaria ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. e, comunque, la mera assertività o manifesta infondatezza, in considerazione dei corrett rilievi con i quali la Corte di appello - con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e pertanto esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha motivato le contestate statuizioni. Occorre a ciò aggiungere in premessa che, come spesso avviene, anche in questo caso è lamentata (motivo 3, pg.8) la violazione delll'art.192 c.p.p. sotto il profilo di carenze motivazionali. Va tuttavia in proposito ricordato che è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. -norma di natura processuale-, anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Imp. [OSCURATO:PERSONA]. 280027 - 04). Ed in effetti, come si vedrà di qui a poco, la mancanza di linearità nella formulazione dei motivi non è che il sintomo di una più radicale carenza del ricorso: essa consiste nel fatto che coscientemente o meno si prova a sottoporre a questa Corte cli legittimità questioni che pertengono al merito, attraverso la riproposizione di ricostruzioni alternative del fatto, plausibili, ma non per questo idonee a elidere o incrinare le conclusioni alle quali è pervenuta la decisione impugnata (cfr., ex multis, Sez. 2, n.11283 del 03/02/2023 Imp. Gallone, Rv. 284600 - 01). 5. Ciò premesso in linea generale, si passa ad esaminare il secondo motivo di ricorso, con cui si sostiene, in linea con quanto era stato dedotto già in appello, l'impossibile realizzazione dei reato in ragione della falsità delle firme apposte sugli assegni utilizzati per la formalizzazione del (riconoscimento del) debito e per la sua successiva rinegoziazione. [OSCURATO:PERSONA] punto, è ineccepibile la risposta fornita dalla motivazione della sentenza impugnata: la fattispecie di reato contestato si realizza già al momento della assunzione dell'obbligazione, senza che sia necessario l'effettivo pagamento del debito usurario che in ogni caso, come evidenziato pure correttamente in sentenza, avrebbe potuto trovare altre strade di esecuzione. 6. Il terzo ed il quarto motivo, nella prospettiva già evidenziata costituiscono delle 'immersioni' nel merito. Essi pertanto non sono consentiti innanzi ad una Corte di legittimità, la cui funzione nomofilattica non è compatibile con la decisione di merito, poiché la valutazione della sentenza di primo o di secondo grado è permessa in questa sede solo 'dall'esterno' cioè in relazione al rispetto di quei parametri che, esulando dal sindacato sull'esito dell'esercizio della discrezionalità giudiziale, vertono sul corretto esercizio di quella discrezionalità. In particolare, in ordine al punto centrale della vicenda, relativo alla fatturazione 'postuma' dell'impianto di osnnotizzazione, ed alle deposizioni testimoniali che ad esso si riferiscono (in particolare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) le lamentate carenze motivazionali sono destinate a svanire alla lettura della sentenza di primo e di secondo grado (che alla prima fa riferimento) in base al principio della 'doppia conforme'. Nelle decisioni il punto viene affrontato, centrato e risolto rispettivamente a pg.10/11 e pg.6/7, mettendo in evidenza non solo la inattendibilità delle deposizioni dei due testimoni perché prive di riscontri, ma anche la loro contraddittorietà rispetto alla documentazione depositata dalla difesa. Da tale documentazione, nella lettura che ne fornisce la Corte d'appello non emerge affatto (al contrario di quanto si sostiene in linea difensiva) la realizzazione di lavori ed il trasporto di materiale, ulteriori rispetto alla fornitura ed alla realizzazione iniziale. Ciò dimostra che si tratta di documentazione artatamente realizzata per far emergere contabilmente un debito puramente 'cartolare' al fine di celare l'obbligazione usuraria. Infine, il quarto motivo è una generica esposizione teorica sullo standard probatorio necessario per la pronuncia di condanna e sul mancato superamento in questo caso della soglia dell'oltre il ragionevole dubbio. In pratica, non vi è nell'intero sviluppo argomentativo (pg.13 e 14) un singolo passaggio, la singola menzione di uno dei vizi che consentirebbero di far assurgere la carenza motivazionale a vizio di legittimità. Come tale, il motivo è generico e privo di interesse. 7. L'ultimo motivo merita accoglimento. In effetti, nelle conclusioni dell'atto di appello la difesa dell'imputato aveva chiesto (numero 3, lettera c delle conclusioni dell'atto di appello) che in caso di riduzione del trattamento sanzionatorio venissero accordati i 'doppi benefici'. Su tale aspetto la Corte d'appello che pure aveva ridotto la sanzione detentiva ad un anno e 10 mesi di reclusione, non si è pronunciai:a. La carenza motivazionale comporta l'annullamento della sentenza, non essendo possibile ricavare dal testo della sentenza alcuno spunto per argomentare nel senso della volontà implicita della Corte nel senso di negare i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione. Si può allora fare applicazione di un principio elaborato proprio da questa Sezione (Sez. 2, n. 17010 del 17/03/2022 Imp. [OSCURATO:PERSONA]. 283114 - 01) secondo il quale "In tema di sospensione condizionale della pena, ove nella sentenza di appello il giudizio prognostico di ricaduta nel reato non sia espresso in modo esplicito, ma dal percorso argomentativo emerga con chiarezza la prognosi effettuata dal giudice, la Cori:e di cassazione può fare ricorso ai poteri conferiti dall'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., mentre si impone l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice di merito quando nella motivazione non vi siano elementi utili per la concessione del beneficio in sede di legittimità". L'impugnata decisione fa riferimento all'incensuratezza dell'imputato che, unitamente al dato dell'età dell'imputato, nota ai giudice fin dall'intestazione della sentenza, predica nel senso di escludere il rischio di ricaduta nel delitto. Ricorrono pertanto le condizioni per l'applicazione fin da questa sede della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario ai sensi degli art. 163 e 175 c.p.. 8. Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto, con condanna dell'imputato al pagamento delle spese di difesa e rappresentanza sostenute dalla parte civile che si liquidano come da dispositivo P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente ai benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna che riconosce. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Dell'[OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3.686, oltre accessori di legge. Così peciso in Roma, 3 settembr
Sentenza Cassazione n. 00353/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris