CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 settembre 2022
Cassazione n. 37671/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
per errore di fatto di ordinanza della Corte di cassazione Ud.29/09/2022 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12631/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 17/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in forza di procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata Per la revocazione della ordinanza n. 24044/2020 resa da questa Corte Suprema di Cassazione depositata il 30 ottobre 2020. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 29 settembre 2022, tenuta nelle forme previste dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] spa aveva impugnato davanti alla CTP di Crotone n. 42 cartelle di pagamento emesse da [OSCURATO:PERSONA] spa nei suoi confronti. La CTP, con sentenza n. 25/2012, aveva accolto il ricorso per la quasi totalità delle cartelle, rilevando che le stesse non risultavano notificate e che per alcune di esse non vi era corrispondenza tra il numero della cartella e quello riportato nell’avviso di ricevimento. Contro questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto appello ma solo in relazione a n. 15 cartelle di cartelle di pagamento, tra le quali erano state indicate anche quelle con i nn. D41022455601850, D41022457630342, D41022457630343, D41022457631344, che non erano state impugnate in primo grado in quanto mai notificate. Nel giudizio d’appello si era costituita la [OSCURATO:SOCIETA] che aveva resistito eccependo, tra l’altro, che quelle quattro cartelle erano estranee alla materia del contendere e l’appello costituiva, con riferimento ad esse, domanda nuova. La CTR della Calabria aveva accolto l’appello con riguardo a tutte le cartelle oggetto di gravame, tra cui le quattro sopra indicate, rilevando che erano statenotificate. Avverso questa decisione la [OSCURATO:SOCIETA] aveva proposto ricorso per cassazione deducendo, con il secondo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 57 e 58 d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione alla sopra citate quattro cartelle, e dolendosi del fatto che il giudice d’appello le avesse prese in considerazione, sebbene non impugnate dalla contribuente. Questa Corte, con la pronuncia n. 24044 del 2020, ha dichiarato questo motivo inammissibile osservando la carenza di interesse in relazione ad esso. Avverso questo capo dell’ordinanza, la [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c.. e ha ded otto che la Corte era incorsa in errore di fatto revocatorio non avvedendosi dell’introduzione di una domanda nuova in appello, in relazione alle quattro sopra citate cartelle; la questione era stata esplicitamente proposta con il secondo motivo di ricorso per cassazione e la Corte non aveva motivatosu di essa , statuendo invece sulla validità della notifica e sulla definitività di quelle quattro cartelle. E’ rimasta intimata l’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile. Secondo il costante orientamento di questa Corte, l'unico mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze della Corte di Cassazione è, ai sensi degli artt. 391-bis e 395 n. 4 cod. proc. civ., la revocazione per l'errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto che la realtà processuale, quale documentata in atti, induce ad escludere o ad affermare (tra le ultime, Cass. sez. un.n. 30994 del 2017; Cass. n. 21725 del 2018, non massimata). L'errore deve, pertanto, apparire dì assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell'errore di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione ( v. Cass., n. 17179 del 2020; Cass., n. 20635 del 2017; Cass., n. 22080 del 2013; Cass., n. 19071 del 2012; Cass. sez. un., n. 26022 del 2008; Cass., n. 14608 del 2007). Invero, secondo consolidata giurisprudenza, l’errore revocatorio deve: 1) consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; 2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; 3) non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; 4) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; 5) non consistere in un vizio di assunzione del fatto, né in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo; sicché detto errore non soltanto deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, ma non può tradursi, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, ovvero di norme giuridiche e principi giurisprudenziali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell'errore di giudizio, inidoneo a determinare la revocabilità delle sentenze della Cassazione (v. , per esempio, Cass. n. 21725 del 2018, non massimata, § 10). In particolare resta fuori dell'area del vizio revocatorio la sindacabilità di errori formatisi sulla base di una pretesa errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perché siffatto tipo di errore, se fondato, costituirebbe un errore di giudizio e non un errore di fatto (Cass. n. 9673 del 2017, non massimata; Cass., sez. un. n. 30994del 2017). 3. In definitiva, l'errore di fatto, previsto dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. idoneo a determinare la revocabilità delle sentenze, comprese quelle della Corte di cassazione, si risolve esclusivamente in un vizio di percezione del "fat to” e non in errori nella valutazione ed interpretazione del fatto, che attengano, cioè, alla valutazione degli atti sottoposti al controllo del giudice, i quali siano stati correttamente percepiti, configurandosi l'errore, in tali casi, in un vizio di ragionamento sui fatti assunti o in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali qualificabile come errore di giudizio, quando i fatti segnalati abbiano formato oggetto di esatta rappresentazione e poi di discussa valutazione. 4. Tanto premesso, no n ricorre alcun error e revocatorio nella fattispecie dedotta. La Corte aveva osservato, in relazione al secondo motivo di ricorso della [OSCURATO:SOCIETA], che «il contribuente non ha interesse ad impugnare un capo di domanda che, in concreto, non lo vede soccombente in quanto non avendo, come affermato, proposto ricorso avverso tali cartelle implicitamente e chiaramente deduce che le stesse siano divenute definitive, ed identico risultato si rinviene nel capo impugnato, in cui si perviene comunque alla definitività della cartella per effetto del rigetto del ricorso avverso tali cartelle». Essendo ben chiaro che contro quelle quattro cartelle la contribuente «non aveva proposto ricorso», la Corte non poteva ignorare che il gravame dell’Ufficio su quelle cartelle costituiva domanda nuova; ha ritenuto , però, che la doglianza non fosse supportata da adeguato interesse personale, concreto e attuale. Questa motivazione potrebbe anche non essere condivisibile in punto di diritto ma, tuttavia, si fonda sullo scrutinio del motivo di impugnazione e su un preciso ragionamento giuridico, essendosi ritenuta l’insussistenza di un interesse ad agire della ricorrente, poichéquelle cartelle, notificate e, pacificamente, non impugnate, erano divenute definitive, esito che non sarebbe stato comunque travolto da un eventuale accoglimento dello specifico motivo di ricorso. La decisione rimane insindacabile in questa sede, pena, diversamente opinando, la trasformazione del ricorso revocatorio in un nuovo mezzo di impugnazione e in una quarta sede di giudizio, con conseguente violazione del principio della cosa giudicata, ad esito della pronuncia di legittimità, e della certezza dei rapporti giuridici. 5. Non vi è da provvedere sulle spese atteso che l’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. P.Q.M. dichiara inammissibileil ricorso; nulla sulle spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis, dello stesso arti