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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 14042/2023

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6291-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex legein Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona dei liquidatori e legali rappresentanti, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 6 , presso lo studio dell ’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Decreto ingiuntivo -Proposizione dell’opposizione con citazione in luogo di ricorso - Disciplina ex art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Esclusione - Principio di conversione dell’atto introduttivo irrituale - Applicabilità - Condizioni R.G.N.6291/2019 Cron.

Rep.

Ud.07/02/2023 Adunanza camerale SALVAGGIO, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] TERMINI; -controricorrente e ricorrente incidentale - Avverso la sentenza n. 2409 /201 8 del la C orte di A ppello di Palermo, depositata il 18/12/2018; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA]

1. L’[OSCURATO:PERSONA] di Palermo (d’ora in poi, “ASP”) ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 2409/18, del 18 dicembre 2018, della Corte di Appello di Palermo, che –respingendone il gravame avverso la sentenza n. 7475/15, del 18 dicembre 2015, del Tribunale di Palermo –ha confermato il rigetto dell’opposizione da essa proposta avverso il provvedimento monitorio che, su iniziativa del la socie tà [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (d’ora in poi, “società [OSCURATO:PERSONA]”) le aveva ingiunto il pagamento di € 40.078,28, a titolo di indennità di occupazione diimmobile e di rimborso di quote condominiali.

2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricor rente di essersi opposta al suddetto decreto ingiuntivo, per la cui conferma insisteva, invece, la società [OSCURATO:PERSONA], la quale eccepiva – a dire dell’odierna ricorrente in modo inammissibile, data la tardività della sua costituzione in giudizio – l’irrit ualità dell’opposizione, giacché proposta mediante citazione e non con ricorso.

Disposta dall’adito giudicante la conversione del rito, nonché concesso termine per il deposito di memorie e documenti a norma dell’art. 426 cod. proc. civ., il medesimo – a di re dell’ASP di Palermo, contraddittoriamente, avendo riconosciuto l’atto introduttivo come valido, nel disporre il mutamento del rito – dichiarava l’inammissibilità dell’opposizione, per essere stato il giudizio introdotto in modo irrituale.

In particolare, l’adito Tribunale sottolineava che i l rito applicabile era quellodi cui all’art. 447-bis cod. proc. civ., sicché, essendo stata l’opposizione proposta con citazione (e non con ricorso), ad escludere la definitività del decreto ingiuntivo sarebbe stato necessario il deposito della stessa in cancelleria –e non la sua sola notificazione – nel t ermine di cui all’art. 641 cod. proc. civ.

Siffatta evenienza, tuttavia, non risultava essersi verificata nel caso di specie, essendo il deposito avvenuto il 20 ottobre 2014, e dunque oltre il predetto termine di quaranta giorni dall’avvenuta notificazione(il 18 luglio 2014) del provvedimento monitorio.

Esperito gravame dalla già attrice in opposizione, il giudice di appello –dopo aver dichiarato inammissibile il primo motivo, con il quale era stata lamentata la contraddittorietà della sentenza, avendola Corte territoriale escluso che l’ordinanza di conversione del rito potesse implicare riconoscimento della ritualità dell’opposizione, e ciò anche a norma dell’art. 177 cod. proc. civ. (secondo cui le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa) –riteneva fondato, invece, il secondo motivo, senza, però, che di ciò potesse avvantaggiarsi l’ASP di Palermo.

Difatti, il giudice di seconde cure– quantunque avesse ritenuto applicabile al caso di specie ( come sostenuto dall’appellante) l’art. 4, comma 5, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, e dunque la salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda proposta con citazione – riteneva che tale esito non potessegiovare all’ASP palermitana.

Essa, difatti, si sarebbe limitata a richiedere, con il proprio appello, la riforma della sentenza impugnata, “senza prospettare alcuna questione di merito e senza, soprattutto, chiedere l’accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo”.

3. Avverso la sentenza della Corte panormita ha proposto ricorso per cassazione l’ASP di Palermo, sulla base – come già detto –di tre motivi. 3.1.Con il primo motivo è denuncia to – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – “ error in procedendo ” in riferimento all’art. 346 cod. proc. civ. e al d.lgs. n. 150 del 2011.

Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui, pur accogliendo il secondo motivo di ricorso, ha respinto il gravame, esito raggiunto sul rilievo che l’appellante si sarebbe limitata a richiedere la riforma della sentenza impugnata senza chiedere l’accoglimento della già proposta opposizione al decreto ingiuntivo.

Così pronunciandosi, tuttavia, la sentenza impugnata avrebbe disatteso il principio enunciato da questa Corte e secondo cui, in tema di appello, la regola in base alla quale le domande non esaminate, perché ritenute assorbite, devono comunque essere riproposte ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ.

“non trova applicazione in caso di impugnazione della decisione che ha giudicato inammissibile il ricorso di primo grado, la quale costituisce comunque manifestazione di volontà di proseguire nel giudizio, con implicita riproposizione della domanda principale, specialmente quando tale volontà sia anche chiaramente espressa con l’esplicito rinvio, nelle conclusioni dei motivi di appello, al ricorso introduttivo, non avendo altrimenti alcuna valida e concreta ragione la sola impugnativa della questione pregiudiziale di rito” (è citata Cass. Sez. 5, ord. 19 gennaio 2018, n. 1322, Rv. 646918-01).Nella specie, la volontà di reiterare l’opposizione a decreto ingiuntivo sarebbe stata confermata dalla riproduzione, nell’esposizione in fatto contenuta nell’atto di appello, dei motivi di merito di primo grado, “ben più consistenti delle sole conclusioni”, invece non riportate.

3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – “violazione e falsa applicazione del principio generale della conservazione degli atti ex art. 159 cod. proc. civ., nonché dell’art. 151 cod. proc. civ.”, ovvero del principio della libertà delle forme degli atti processuali, e ciò in relazione all’applicazione dell’art. 346 cod. proc. civ. da parte del giudice di appello.

“Senza recesso dal primo motivo” di ricorso, l’ASP di Palermo assume che già le stesse censure indirizzate avverso la sentenza resa in prime cure fossero di per sé idonee – in applicazione dei principi della conservazione degli atti processuali e della libertà di forma degli stessi – “ad investire il Giudice del gravame della domanda di annullamento della decisione di primo grado, senza che fosse necessaria la riproposizione ex novo delle domande” formulate “ ab ovo ” , e ciò anche prescindendo dal richiamo alle conclusioni già rassegnate.

Di ciò, del resto, si mostrerebbe ben consapevole questa Corte, allorquando afferma che la volontà di reiterare la domanda principale può desumersi “specialmente” (e non esclusivamente) rinviando, nelle conclusioni dei motivi di appello, al ricorso introduttivo.

3.3. Il terzo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt.177 e 342 cod. proc. civ., “tenuto conto dell’operatività del d.lgs. n. 150 del 2011 e del principio generale di conservazione degli atti ex art. 159 cod. proc. civ.”, censurando, in particolare, la declaratoria di inammissibilità del primo motivo di appello.

Avrebbe errato, infatti, la Corte territoriale nell’assumere tale decisione, avendo disatteso il principio –ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di merito – secondo cui il provvedimento di mutamento del rito, da ordinario in locatizio , determina la sanatoria di eventuali decadenze maturate.

4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, la società [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata, svolgendo, altresì, con il medesimo atto,ricorso incidentale condizionato, sulla base di due motivi.

4.1. In particolare, il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell’art. 426 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 447-bis, 156 e 645 cod. proc. civ.

Si censura la sentenza impugnata nella partein cui ha ritenuto applicabile, alla fattispecie sottoposta al suo vaglio, la sanatoria di cui all’art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011, norma che il ricorrente incidentale reputa non applicabile all’opposizione a decreto ingiuntivo,atto che non i ntroduce un giudizio autonomo (né un grado autonomo di giudizio ), bensì – secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte –solo una fase del giudizio già instaurato dal supposto creditore con il ricorso per ingiunzione, tanto che il medesimo conserva, dal punto di vista sostanziale, la posizione di attore.

4.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – nullità del medesimo capo della sentenza impugnata, per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., ovvero per motivazione apparente, non avendo la Corte territoriale esplicitato le argomentazioni per le quali ha ritenuto sussistenti, nel caso sottoposto al suo esame, i presupposti per l’applicazione dell’art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011.

5. La trattazione dei ricors i è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

6. Il Procuratore Generale presso questa Corte non ha rassegnato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

7. Sebbene il ricorso incidentale – come si vedrà meglio di seguito – sollevi una questione che comporta la conferma della sentenza impugnata (quantunque previa correzione della motivazione, ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ.), è il ricorso principale quello che va esaminato con priorità, avendo la Corte territoriale affermato, espressamente , l’applicabilità al presente giudizio dell’art. 4, comma 5, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 e presentandosi, inoltre, il primo motivo del ricorso principale fondato.

Ne consegue, quindi, la necessità di dare seguito all’affermazione – già compiuta da questa Corte pure nella sua massima espressione nomofilattica– in forza della quale, anche “alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, secondo cui fine primario di questo è la realizzazione del diritto delle parti ad ottenere risposta nel merito, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d’ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita (ove quest’ultima sia possibile) da parte del giudice di merito”, giacché,al contrario, ove “sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione, solo in presenza dell’attualità dell’interesse, sussistente unicamente nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale” (così Cass. Sez.

Un., sent. 6 marzo 2009, n. 5456, Rv. 606973-01; nello stesso senso, tra le più recenti, Cass. Sez.

Lav., sent. 12 agosto 2022, n. 24750, Rv. 665464-02).

8. Chiarite, dunque, le ragioni che impongono l’esame prioritario del ricorso principale, deve rilevarsi che il suo primo motivo è fondato, ancorché –come si dirà – l’ accoglimento dello stesso non giovi all’ASP di Palermo.

8.1. Invero, ha errato la Corte panormita nel ritenere –dopo aver affermato (in accoglimento di specifico motivo di gravame proposto dall’ASP di Palermo)l’applicabilità al giudizio devoluto al suo esame dell’art. 4, comma 5, del d.lgs. 1° settembre 2011,n. 150, e dunque la salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda proposta con citazionein luogo di ricorso – che le fosse, però, precluso l’esame, nel merito, dell’opposizione a decreto ingiuntivo, in assenza di richiesta di accoglimento della stessa.

Infatti, l’iniziativa assunta dalla parte opponente nel contestare la declaratoria di inammissibilità, per tardività, della proposta opposizione, implicava l’automatica devoluzione al giudice di appello del merito della stessa, anche a prescindere dall’assunzione di un’espressa iniziativa ex art. 346 cod. proc. civ.

Come affermato anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, nell’ipotesi in cui la sentenza impugnata, nel definire il giudizio, “abbia dichiarato inammissibile per tardività l’opposizione a decreto ingiuntivo, i motivi di appello –che a norma dell’art. 342 cod. p roc . c iv . devono indicare la parte del provvedimento impugnato e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza i fini della decisione appellata – non possono concernere anche il merito della domanda, che non ha neppure formato oggetto della pronuncia, in quanto, in tale evenienza, l’impugnazione della statuizione sulla questione pregiudiziale inerente alla inammissibilità dell’opposizione costituisce comunque manifestazione di volontà di proseguire nel giudizio, con implicita riproposizione della domanda principale, dovendo perciò ilgiudice di appello, che ritenga ammissibile l’opposizione, pronunciarsi nel merito delle questioni dedotte in primo grado, non rientrando tale ipotesi tra i casi previsti dagli artt. 353 e 354 cod. p roc. c iv . ” ( Cass. Sez.

Un., sent. 13 gennaio 2022, n. 92 7, Rv. 663586-01)

9. La fondatezza del primo motivo del ricorso principale (che comporterebbe l’assorbimento degli altri due) non potrebbe, però in nessun caso giovare all’ASP di Palermo, atteso che pure il primo motivo del ricorso incidentale condizionato della società [OSCURATO:PERSONA] – del quale, a questo punto, occorre effettuare lo scrutinio –risulta fondato, alla stregua di quanto, recentemente, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, nuovamente con l’arresto appena citato.

9.1. Esse, infatti, hanno statuito che , “nell’ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all’art. 447-bis cod. proc. civ., erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso,non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 – che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto –, producendo l’atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all’art. 641 cod. proc. civ.” (Cass. Sez.

Un., sent. 13 gennaio 2022, n. 927, Rv. 663586-03) Tale ultima evenienza, tuttavia, non si è verificata nel caso di specie, essendo stata la citazione depositata in cancelleria il 20 ottobre 2014, e dunque oltre il predetto termine di quaranta giorni dall’avvenuta notificazione del provvedimento monitorio, ex art.641 cod. proc. civ., essendostato il decreto ingiuntivo notificato il 18 luglio 2014.

Corretta risultava, dunque, la decisione del giudice di prime cure nell’affermare l’inammissibilità, per tardività, della proposta opposizione a decreto ingiuntivo.

Ne deriva, dunque, la necessità – in accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, con assorbimento del secondo –di confermare la sentenza impugnata, ancorché con diversa motivazione, a norma dell’art. 384, comma quarto, cod. proc. civ. (con assorbimento del ricorso principale), visto che l’esito del giudizio di appello consiste, pur sempre, nella sua reiezione, sebbene in forza di una “ratio decidendi” diversa da quella posta a fondamento della sentenza della Corte di Appello qui in esame.

10. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti, costituendo giusto motivo – a norma dell’art. 92 cod. proc. civ. – l’incertezza sull’applicazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011, non a caso superata solo in ragionedel (sopravvenuto) arresto delle Sezioni Uniti sopra meglio indicato.

PQM La Corte, inaccoglimento de l ricorso incidentale condizionato corregge la motivazione della sentenza impugnata ex art. 384, qu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6291-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex legein Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona dei liquidatori e legali rappresentanti, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 6 , presso lo studio dell ’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Decreto ingiuntivo -Proposizione dell’opposizione con citazione in luogo di ricorso - Disciplina ex art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Esclusione - Principio di conversione dell’atto introduttivo irrituale - Applicabilità - Condizioni R.G.N.6291/2019 Cron. Rep. Ud.07/02/2023 Adunanza camerale SALVAGGIO, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] TERMINI; -controricorrente e ricorrente incidentale - Avverso la sentenza n. 2409 /201 8 del la C orte di A ppello di Palermo, depositata il 18/12/2018; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1. L’[OSCURATO:PERSONA] di Palermo (d’ora in poi, “ASP”) ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 2409/18, del 18 dicembre 2018, della Corte di Appello di Palermo, che –respingendone il gravame avverso la sentenza n. 7475/15, del 18 dicembre 2015, del Tribunale di Palermo –ha confermato il rigetto dell’opposizione da essa proposta avverso il provvedimento monitorio che, su iniziativa del la socie tà [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (d’ora in poi, “società [OSCURATO:PERSONA]”) le aveva ingiunto il pagamento di € 40.078,28, a titolo di indennità di occupazione diimmobile e di rimborso di quote condominiali. 2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricor rente di essersi opposta al suddetto decreto ingiuntivo, per la cui conferma insisteva, invece, la società [OSCURATO:PERSONA], la quale eccepiva – a dire dell’odierna ricorrente in modo inammissibile, data la tardività della sua costituzione in giudizio – l’irrit ualità dell’opposizione, giacché proposta mediante citazione e non con ricorso. Disposta dall’adito giudicante la conversione del rito, nonché concesso termine per il deposito di memorie e documenti a norma dell’art. 426 cod. proc. civ., il medesimo – a di re dell’ASP di Palermo, contraddittoriamente, avendo riconosciuto l’atto introduttivo come valido, nel disporre il mutamento del rito – dichiarava l’inammissibilità dell’opposizione, per essere stato il giudizio introdotto in modo irrituale. In particolare, l’adito Tribunale sottolineava che i l rito applicabile era quellodi cui all’art. 447-bis cod. proc. civ., sicché, essendo stata l’opposizione proposta con citazione (e non con ricorso), ad escludere la definitività del decreto ingiuntivo sarebbe stato necessario il deposito della stessa in cancelleria –e non la sua sola notificazione – nel t ermine di cui all’art. 641 cod. proc. civ. Siffatta evenienza, tuttavia, non risultava essersi verificata nel caso di specie, essendo il deposito avvenuto il 20 ottobre 2014, e dunque oltre il predetto termine di quaranta giorni dall’avvenuta notificazione(il 18 luglio 2014) del provvedimento monitorio. Esperito gravame dalla già attrice in opposizione, il giudice di appello –dopo aver dichiarato inammissibile il primo motivo, con il quale era stata lamentata la contraddittorietà della sentenza, avendola Corte territoriale escluso che l’ordinanza di conversione del rito potesse implicare riconoscimento della ritualità dell’opposizione, e ciò anche a norma dell’art. 177 cod. proc. civ. (secondo cui le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa) –riteneva fondato, invece, il secondo motivo, senza, però, che di ciò potesse avvantaggiarsi l’ASP di Palermo. Difatti, il giudice di seconde cure– quantunque avesse ritenuto applicabile al caso di specie ( come sostenuto dall’appellante) l’art. 4, comma 5, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, e dunque la salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda proposta con citazione – riteneva che tale esito non potessegiovare all’ASP palermitana. Essa, difatti, si sarebbe limitata a richiedere, con il proprio appello, la riforma della sentenza impugnata, “senza prospettare alcuna questione di merito e senza, soprattutto, chiedere l’accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo”. 3. Avverso la sentenza della Corte panormita ha proposto ricorso per cassazione l’ASP di Palermo, sulla base – come già detto –di tre motivi. 3.1.Con il primo motivo è denuncia to – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – “ error in procedendo ” in riferimento all’art. 346 cod. proc. civ. e al d.lgs. n. 150 del 2011. Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui, pur accogliendo il secondo motivo di ricorso, ha respinto il gravame, esito raggiunto sul rilievo che l’appellante si sarebbe limitata a richiedere la riforma della sentenza impugnata senza chiedere l’accoglimento della già proposta opposizione al decreto ingiuntivo. Così pronunciandosi, tuttavia, la sentenza impugnata avrebbe disatteso il principio enunciato da questa Corte e secondo cui, in tema di appello, la regola in base alla quale le domande non esaminate, perché ritenute assorbite, devono comunque essere riproposte ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ. “non trova applicazione in caso di impugnazione della decisione che ha giudicato inammissibile il ricorso di primo grado, la quale costituisce comunque manifestazione di volontà di proseguire nel giudizio, con implicita riproposizione della domanda principale, specialmente quando tale volontà sia anche chiaramente espressa con l’esplicito rinvio, nelle conclusioni dei motivi di appello, al ricorso introduttivo, non avendo altrimenti alcuna valida e concreta ragione la sola impugnativa della questione pregiudiziale di rito” (è citata Cass. Sez. 5, ord. 19 gennaio 2018, n. 1322, Rv. 646918-01).Nella specie, la volontà di reiterare l’opposizione a decreto ingiuntivo sarebbe stata confermata dalla riproduzione, nell’esposizione in fatto contenuta nell’atto di appello, dei motivi di merito di primo grado, “ben più consistenti delle sole conclusioni”, invece non riportate. 3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – “violazione e falsa applicazione del principio generale della conservazione degli atti ex art. 159 cod. proc. civ., nonché dell’art. 151 cod. proc. civ.”, ovvero del principio della libertà delle forme degli atti processuali, e ciò in relazione all’applicazione dell’art. 346 cod. proc. civ. da parte del giudice di appello. “Senza recesso dal primo motivo” di ricorso, l’ASP di Palermo assume che già le stesse censure indirizzate avverso la sentenza resa in prime cure fossero di per sé idonee – in applicazione dei principi della conservazione degli atti processuali e della libertà di forma degli stessi – “ad investire il Giudice del gravame della domanda di annullamento della decisione di primo grado, senza che fosse necessaria la riproposizione ex novo delle domande” formulate “ ab ovo ” , e ciò anche prescindendo dal richiamo alle conclusioni già rassegnate. Di ciò, del resto, si mostrerebbe ben consapevole questa Corte, allorquando afferma che la volontà di reiterare la domanda principale può desumersi “specialmente” (e non esclusivamente) rinviando, nelle conclusioni dei motivi di appello, al ricorso introduttivo. 3.3. Il terzo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt.177 e 342 cod. proc. civ., “tenuto conto dell’operatività del d.lgs. n. 150 del 2011 e del principio generale di conservazione degli atti ex art. 159 cod. proc. civ.”, censurando, in particolare, la declaratoria di inammissibilità del primo motivo di appello. Avrebbe errato, infatti, la Corte territoriale nell’assumere tale decisione, avendo disatteso il principio –ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di merito – secondo cui il provvedimento di mutamento del rito, da ordinario in locatizio , determina la sanatoria di eventuali decadenze maturate. 4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, la società [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata, svolgendo, altresì, con il medesimo atto,ricorso incidentale condizionato, sulla base di due motivi. 4.1. In particolare, il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell’art. 426 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 447-bis, 156 e 645 cod. proc. civ. Si censura la sentenza impugnata nella partein cui ha ritenuto applicabile, alla fattispecie sottoposta al suo vaglio, la sanatoria di cui all’art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011, norma che il ricorrente incidentale reputa non applicabile all’opposizione a decreto ingiuntivo,atto che non i ntroduce un giudizio autonomo (né un grado autonomo di giudizio ), bensì – secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte –solo una fase del giudizio già instaurato dal supposto creditore con il ricorso per ingiunzione, tanto che il medesimo conserva, dal punto di vista sostanziale, la posizione di attore. 4.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – nullità del medesimo capo della sentenza impugnata, per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., ovvero per motivazione apparente, non avendo la Corte territoriale esplicitato le argomentazioni per le quali ha ritenuto sussistenti, nel caso sottoposto al suo esame, i presupposti per l’applicazione dell’art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011. 5. La trattazione dei ricors i è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 6. Il Procuratore Generale presso questa Corte non ha rassegnato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 7. Sebbene il ricorso incidentale – come si vedrà meglio di seguito – sollevi una questione che comporta la conferma della sentenza impugnata (quantunque previa correzione della motivazione, ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ.), è il ricorso principale quello che va esaminato con priorità, avendo la Corte territoriale affermato, espressamente , l’applicabilità al presente giudizio dell’art. 4, comma 5, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 e presentandosi, inoltre, il primo motivo del ricorso principale fondato. Ne consegue, quindi, la necessità di dare seguito all’affermazione – già compiuta da questa Corte pure nella sua massima espressione nomofilattica– in forza della quale, anche “alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, secondo cui fine primario di questo è la realizzazione del diritto delle parti ad ottenere risposta nel merito, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d’ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita (ove quest’ultima sia possibile) da parte del giudice di merito”, giacché,al contrario, ove “sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione, solo in presenza dell’attualità dell’interesse, sussistente unicamente nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale” (così Cass. Sez. Un., sent. 6 marzo 2009, n. 5456, Rv. 606973-01; nello stesso senso, tra le più recenti, Cass. Sez. Lav., sent. 12 agosto 2022, n. 24750, Rv. 665464-02). 8. Chiarite, dunque, le ragioni che impongono l’esame prioritario del ricorso principale, deve rilevarsi che il suo primo motivo è fondato, ancorché –come si dirà – l’ accoglimento dello stesso non giovi all’ASP di Palermo. 8.1. Invero, ha errato la Corte panormita nel ritenere –dopo aver affermato (in accoglimento di specifico motivo di gravame proposto dall’ASP di Palermo)l’applicabilità al giudizio devoluto al suo esame dell’art. 4, comma 5, del d.lgs. 1° settembre 2011,n. 150, e dunque la salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda proposta con citazionein luogo di ricorso – che le fosse, però, precluso l’esame, nel merito, dell’opposizione a decreto ingiuntivo, in assenza di richiesta di accoglimento della stessa. Infatti, l’iniziativa assunta dalla parte opponente nel contestare la declaratoria di inammissibilità, per tardività, della proposta opposizione, implicava l’automatica devoluzione al giudice di appello del merito della stessa, anche a prescindere dall’assunzione di un’espressa iniziativa ex art. 346 cod. proc. civ. Come affermato anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, nell’ipotesi in cui la sentenza impugnata, nel definire il giudizio, “abbia dichiarato inammissibile per tardività l’opposizione a decreto ingiuntivo, i motivi di appello –che a norma dell’art. 342 cod. p roc . c iv . devono indicare la parte del provvedimento impugnato e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza i fini della decisione appellata – non possono concernere anche il merito della domanda, che non ha neppure formato oggetto della pronuncia, in quanto, in tale evenienza, l’impugnazione della statuizione sulla questione pregiudiziale inerente alla inammissibilità dell’opposizione costituisce comunque manifestazione di volontà di proseguire nel giudizio, con implicita riproposizione della domanda principale, dovendo perciò ilgiudice di appello, che ritenga ammissibile l’opposizione, pronunciarsi nel merito delle questioni dedotte in primo grado, non rientrando tale ipotesi tra i casi previsti dagli artt. 353 e 354 cod. p roc. c iv . ” ( Cass. Sez. Un., sent. 13 gennaio 2022, n. 92 7, Rv. 663586-01) 9. La fondatezza del primo motivo del ricorso principale (che comporterebbe l’assorbimento degli altri due) non potrebbe, però in nessun caso giovare all’ASP di Palermo, atteso che pure il primo motivo del ricorso incidentale condizionato della società [OSCURATO:PERSONA] – del quale, a questo punto, occorre effettuare lo scrutinio –risulta fondato, alla stregua di quanto, recentemente, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, nuovamente con l’arresto appena citato. 9.1. Esse, infatti, hanno statuito che , “nell’ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all’art. 447-bis cod. proc. civ., erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso,non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 – che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto –, producendo l’atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all’art. 641 cod. proc. civ.” (Cass. Sez. Un., sent. 13 gennaio 2022, n. 927, Rv. 663586-03) Tale ultima evenienza, tuttavia, non si è verificata nel caso di specie, essendo stata la citazione depositata in cancelleria il 20 ottobre 2014, e dunque oltre il predetto termine di quaranta giorni dall’avvenuta notificazione del provvedimento monitorio, ex art.641 cod. proc. civ., essendostato il decreto ingiuntivo notificato il 18 luglio 2014. Corretta risultava, dunque, la decisione del giudice di prime cure nell’affermare l’inammissibilità, per tardività, della proposta opposizione a decreto ingiuntivo. Ne deriva, dunque, la necessità – in accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, con assorbimento del secondo –di confermare la sentenza impugnata, ancorché con diversa motivazione, a norma dell’art. 384, comma quarto, cod. proc. civ. (con assorbimento del ricorso principale), visto che l’esito del giudizio di appello consiste, pur sempre, nella sua reiezione, sebbene in forza di una “ratio decidendi” diversa da quella posta a fondamento della sentenza della Corte di Appello qui in esame. 10. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti, costituendo giusto motivo – a norma dell’art. 92 cod. proc. civ. – l’incertezza sull’applicazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011, non a caso superata solo in ragionedel (sopravvenuto) arresto delle Sezioni Uniti sopra meglio indicato. PQM La Corte, inaccoglimento de l ricorso incidentale condizionato corregge la motivazione della sentenza impugnata ex art. 384, qu
Decreto Cassazione n. 14042/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris