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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 31980/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte d'appello di Messinadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che tutti i motivi di ricorso non superano la soglia di ammissibilità inquanto diretti ad ottenere la rivalutazione del compendio probatorio, attivitàesclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità;rilevato che il ricorrente deduceva:- violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla richiestadi riapertura dell’istruttoria dibattimentale per l’escussione dei testiGalletta e Costantino;- violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenzadei reati di rapina e di lesioni ed alla valutazione della prova posta afondamento delle fattispecie richiamate;- violazione di legge e illogicità manifesta di motivazione, inrelazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e altrattamento sanzionatorio,ribadito che si tratta di motivi non sono consentiti perché meramentereiterativi di doglianze già dedotte in appello e ivi disattese (Sez. 2, n. 27816 del22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01), risolvendosi in una proposta di letturaalternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01); ritenuto che i motivi sono anchemanifestamente infondati, giacché la Corte d’appello ha risposto puntualmente aciascuna censura, rilevando (a) la non necessarietà della rinnovazione istruttoria,ai sensi dell’art. 603, cod. proc. pen., tenuto conto dell’esaustività del compendioprobatorio e della sua adeguatezza ai fini della piena illustrazione dei fatti e dellasussistenza dei reati (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); (b) l’affidabilità,sotto il profilo probatorio, e ai fini del giudizio di responsabilità per i reaticontestati, delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, corroborate da riscontrioggettivi e soggettivi (si veda pag. 5 della sentenza impugnata); (c) l’esclusionedell’applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, in ragione dell’efferatezzadelle lesioni e dell’assenza di elementi positivamente valutabili a favore delricorrente, nonché l’esclusione di qualsivoglia riduzione di pena, atteso che lamisura calcolata dal giudice di primo grado appare proporzionata alla gravità deifatti e agli altri indici di commisurazione, di cui all’art. 133 cod. pen. (si vedapag. 6 della sentenza impugnata);ritenuto che, quanto al diniego della concessione delle attenuanti generiche,deve richiamarsi il principio di diritto a mente del quale non è necessario che ilgiudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli osfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che facciariferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n. 36104 del27/4/2017, Mastro, Rv. 271243), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri datale valutazione (Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori, n. m.; Sez. 5, n.43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269);ribadito che nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censurache miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cuideterminazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2,n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819);ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Messinadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che tutti i motivi di ricorso non superano la soglia di ammissibilità inquanto diretti ad ottenere la rivalutazione del compendio probatorio, attivitàesclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità;rilevato che il ricorrente deduceva:- violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla richiestadi riapertura dell’istruttoria dibattimentale per l’escussione dei testiGalletta e Costantino;- violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenzadei reati di rapina e di lesioni ed alla valutazione della prova posta afondamento delle fattispecie richiamate;- violazione di legge e illogicità manifesta di motivazione, inrelazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e altrattamento sanzionatorio,ribadito che si tratta di motivi non sono consentiti perché meramentereiterativi di doglianze già dedotte in appello e ivi disattese (Sez. 2, n. 27816 del22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01), risolvendosi in una proposta di letturaalternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01); ritenuto che i motivi sono anchemanifestamente infondati, giacché la Corte d’appello ha risposto puntualmente aciascuna censura, rilevando (a) la non necessarietà della rinnovazione istruttoria,ai sensi dell’art. 603, cod. proc. pen., tenuto conto dell’esaustività del compendioprobatorio e della sua adeguatezza ai fini della piena illustrazione dei fatti e dellasussistenza dei reati (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); (b) l’affidabilità,sotto il profilo probatorio, e ai fini del giudizio di responsabilità per i reaticontestati, delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, corroborate da riscontrioggettivi e soggettivi (si veda pag. 5 della sentenza impugnata); (c) l’esclusionedell’applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, in ragione dell’efferatezzadelle lesioni e dell’assenza di elementi positivamente valutabili a favore delricorrente, nonché l’esclusione di qualsivoglia riduzione di pena, atteso che lamisura calcolata dal giudice di primo grado appare proporzionata alla gravità deifatti e agli altri indici di commisurazione, di cui all’art. 133 cod. pen. (si vedapag. 6 della sentenza impugnata);ritenuto che, quanto al diniego della concessione delle attenuanti generiche,deve richiamarsi il principio di diritto a mente del quale non è necessario che ilgiudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli osfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che facciariferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n. 36104 del27/4/2017, Mastro, Rv. 271243), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri datale valutazione (Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori, n. m.; Sez. 5, n.43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269);ribadito che nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censurache miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cuideterminazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2,n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819);ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]
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