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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24216/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione

1. Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 15 dicembre 2022 indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna pronunciata dal Tribunale di Padova in ordine al reato di furto aggravato.

L'esponente lamenta violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di improcedibilità stante la sopravvenuta modifica normativa di cui al d.lgs n.150 del 2022 nonché alla esclusione dell'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. 2.

Il ricorso è inammissibile.

La prospettata censura non tiene conto dell'orientamento ormai consolidato di questa Corte di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso che ponga, con un motivo unico o che si accompagni ad altri inammissibili, la questione della improcedibilità, per mancata proposizione della querela, di reati per i quali il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, abbia, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della presentazione del ricorso, introdotto tale forma di procedibilità (sez. 4 - n. 49513 del 15/11/2023, Pagano, Rv. 285468 - 01; nello stesso senso sez. 4 - n. 49499 del 15/11/2023, Platon, Rv. 285467 - 01).

In ogni caso, risulta in atti rituale proposizione di querela da parte della persona offesa.

Quanto al secondo motivo, l'impugnata pronuncia dà atto che a carico del ricorrente risultano plurimi precedenti penali.

L'art. 131 bis, richiede, ai fini del beneficio, che la condotta non sia abituale.

La questione relativa alla definizione del concetto di abitualità è stata risolta dalle Sezioni Unite con la sentenza del 25 febbraio 2016, n.13861, Tushaj, con la quale si è chiarito che il comportamento è abituale quando l'autore ha commesso almeno altri due reati oltre a quello per cui si procede.

E' dunque certamente da escludere l'applicazione dell'art.131 bis cod pen, ricorrendo inequivocabilmente quella serialità di comportamenti di rilevanza penale considerati dalla norma condizione ostativa per l'applicazione dell'istituto della particolare tenuità.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 29 m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 15 dicembre 2022 indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna pronunciata dal Tribunale di Padova in ordine al reato di furto aggravato. L'esponente lamenta violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di improcedibilità stante la sopravvenuta modifica normativa di cui al d.lgs n.150 del 2022 nonché alla esclusione dell'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile. La prospettata censura non tiene conto dell'orientamento ormai consolidato di questa Corte di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso che ponga, con un motivo unico o che si accompagni ad altri inammissibili, la questione della improcedibilità, per mancata proposizione della querela, di reati per i quali il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, abbia, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della presentazione del ricorso, introdotto tale forma di procedibilità (sez. 4 - n. 49513 del 15/11/2023, Pagano, Rv. 285468 - 01; nello stesso senso sez. 4 - n. 49499 del 15/11/2023, Platon, Rv. 285467 - 01). In ogni caso, risulta in atti rituale proposizione di querela da parte della persona offesa. Quanto al secondo motivo, l'impugnata pronuncia dà atto che a carico del ricorrente risultano plurimi precedenti penali. L'art. 131 bis, richiede, ai fini del beneficio, che la condotta non sia abituale. La questione relativa alla definizione del concetto di abitualità è stata risolta dalle Sezioni Unite con la sentenza del 25 febbraio 2016, n.13861, Tushaj, con la quale si è chiarito che il comportamento è abituale quando l'autore ha commesso almeno altri due reati oltre a quello per cui si procede. E' dunque certamente da escludere l'applicazione dell'art.131 bis cod pen, ricorrendo inequivocabilmente quella serialità di comportamenti di rilevanza penale considerati dalla norma condizione ostativa per l'applicazione dell'istituto della particolare tenuità. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 29 m
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