CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34583/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, quale giudice dell'esecuzione, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta le conclusioni con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]„ ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 26 ottobre 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e diretta ad ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra i reati per il quale egli è stato condannato con i seguenti provvedimenti: a) sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 6 aprile 2016 (parzialmente riformata in appello e divenuta irrevocabile il 17 aprile 2019), con condanna alla pena di anni 6 di reclusione - previo riconoscimento delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., art.8 I.n.203/91 e ritenuta la continuazione tra i reati di cui ai capi 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 e 12 ed applicata la diminuente prevista per il rito abbreviato - per associazione di stampo mafioso (cosca Rango-Zingari operante nel territorio di Cosenza e limitrofi), plurime estorsioni aggravate (anche ai sensi dell'art.7 I.n.203/91) in forma consumata e tentata, concorso in omicidio aggravato, detenzione e porto illegale di armi, occultamento di cadavere, costituzione, direzione e finanziamento di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (condotte realizzate dal luglio 2012 sinc al marzo 2015); b) sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 20 luglio 2020 (irrevocabile il 4 dicembre 2020), con condanna pena di anni 2 e mesi 7 di reclusione per due tentate estorsioni aggravate ai sensi dell'art.628, comma 3, cod. pen. e dell'art.7 I.n.203/91 ai danni di [OSCURATO:PERSONA] commesse in Paola tra l'ottobre 2013 ed il 26 luglio 2014. 2. In sostanza il giudice dell'esecuzione ha respinto la domanda del condannato evidenziando che le condotte estorsive di cui alla sentenza sub b) poste in essere ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (fratello della vittima dell'omicidio per il quale è intervenuta la prima condanna) non erano state ideate, sin dal momento della realizzazione della prima condotta, in esecuzione del medesimo disegno criminoso. In particolare il Giudice per le indagini preliminari ha evidenziato che non è possibile ravvisarsi l'unicità del disegno criminoso tra l'omicidio, realizzato in Castrolibero il 3 gennaio 2012, e le condotte estorsive accertate con la sentenza sub b) in quanto maturate in un contesto temporale differente ed in circostanze di fatto mutate e non prevedibili sin dal momento della consumazione del citato omicidio. 3. Avverso la citata ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi con i quali lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata applicazione della disciplina del reato continuato, nonché la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione.3.1. In particolare il ricorrente osserva che il giudice dell'esecuzione avrebbe ignorato di considerare che il Foggetti, con la sentenza sub a), è stato condannato per avere costituito e partecipato alla associazione di stampo mafioso armata attiva in Cosenza e nei territori limitrofi denominata 'Rango-Zingari' attiva nella consumazione di reati estorsivi e della quale l'odierno ricorrente era il reggente per il territorio di Paola. Pertanto, i reati di cui alla sentenza sub b) - commessi in Paola ad ottobre 2013 e luglio 2014 - sono espressione del medesimo disegno criminoso e di conseguenza il Giudice per le indagini preliminari ha erroneamente applicato gli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. nel ritenerli occasionali. 3.2. Inoltre, con l'impugnazione si evidenzia che - con riferimento alla continuazione tra reato associativo ed i singoli reati scopo - il programma criminoso non deve essere visto soltanto nel momento statico della stipulazione del patto illecito, ma bensì nel suo evolversi di modo che l'associato che commette il delitto scopo proietta la propria condotta nel quadro del programma comune alla cui realizzazione contribuisce. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte rileva che il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate. 2. Come noto il tradizionale indirizzo della giurisprudenza di legittimità ritiene che la realizzazione dei reati-fine debba essere stata deliberata già al momento della costituzione del sodalizio (Sez. 1, n. 40318 del 4/7/2013, Corigliano, Rv. 257253; Sez. 1, n. 8451 del 21/1/2009, Vitale, Rv. 243199; Sez. 1, n. 12639 del 28/3/2006, Adanno, Rv. 234100). E accedendo a tale impostazione, mancherebbe qualunque concreto elemento fattuale per poter ritenere, al di là del dato spazio temporale, che i reati-fine siano stati deliberati contestualmente alla costituzione del sodalizio. Secondo altra, preferibile, opinione, deve aversi riguardo, invece, non al momento della creazione dell'associazione, quanto a quello in cui il partecipe si sia determinato a farvi ingresso, sussistendo la continuazione tra il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere e i singoli reati-fine nel solo caso in cui il giudice verifichi che questi ultimi erano stati programmati in tale momento iniziale (Cass. Sez. 1, n. 1534 del 9/11/2017, dei. 2018, Giglia, Rv. 271984). E del resto, ragionando diversamente, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente trattamento sanzionatorio di favore, atteso che tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. Peraltro, ove anche si accedesse a tale non condivisa impostazione, sarebbe comunque necessario che venissero acquisiti specifici elementi che consentano di (:,.).....ravvisare una comune cornice deliberativa, che nella specie è stata dal ricorrente fondata: 1) sul dato spaziale, in sé, tuttavia, non dirimente; 2) sul ristretto arco temporale di commissione dei vari episodi; 3) sulla commissione dei reati-fine nell'interesse o comunque in vista del consolidamento del sodalizio mafioso, elemento anch'esso di non univoca valenza, ben potendo la relativa deliberazione criminosa essere maturata successivamente alla adesione all'associazione. Non va, infatti, dimenticato che l'accertamento sulla sussistenza della continuazione consiste nella verifica, ex post, di una volontà criminosa non necessariamente esplicitata, in forma chiara e distinta, al momento del fatto, e che, pertanto, deve essere ricostruita, induttivamente, in termini di elevata probabilità o, comunque, di spiccata verosimiglianza della sua effettiva sussistenza. A tal fine, la pratica giurisprudenziale ha individuato alcune circostanze che, secondo la comune esperienza giudiziaria, possono fungere da pregnanti indicatori della presenza di una programmazione unitaria, quali «l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali» (Cass. Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074). E se è vero che ciascuno di tali indici, singolarmente considerati, non è in se indicativo dell'esistenza di una cornice deliberativa comune ai singoli episodi, deve nondimeno riconoscersi che la presenza di una pluralità di essi consente di formulare, secondo l'unica prospettiva ragionevolmente plausibile, un giudizio di maggiore probabilità o di più spiccata verosimiglianza che essi siano riconducibili a una stessa risoluzione criminosa (arg. ex Sez. 1, n. 12905 del 17/3/2010, Bonasera, Rv. 246838). 3. Pertanto, sulla pacifica premessa che la presenza di una serie di reati in successione cronologica tra loro ascritti allo stesso soggetto impone di verificare, in relazione all'invocata continuazione, quale sia la differenza intercorrente tra l'identità del disegno criminoso presupposto di applicabilità dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. e la tendenza a delinquere, anch'essa astrattamente riconducibile a un programma di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, questione in relazione a cui la condivisibile risposta data dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte si fonda sulla specificità del progetto, presupponendo la continuazione - a differenza dalla mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, dovuta a una determinata scelta di vita o a un programma generico di attività delittuosa - l'anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti, almeno a grandi linee, nella mente del reo (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, Rv. 260896; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862), si rileva in via dirimente che l'ordinanza impugnata ha constatato l'assenza finanche di una percepibile allegazione degli indici sintomatici alla cui stregua avrebbe dovuto svolgersi la verifica necessaria per stabilire se i relativi fattori (che, singolarmente considerati, non costituiscono indizi necessari di una programmazione e deliberazione unitaria,), aggiunti l'uno all'altro, consentissero di pervenire all'accertamento dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso, in proporzione logica corrispondente all'aumento delle circostanze indiziarie favorevoli. 3.1. Orbene, rispetto a tali argomentazioni del giudice dell'esec:uzione, il ricorrente non ha dedotto in modo specifico elementi a conferma della progettazione ab origine anche delle tentate estorsione in danno del fratello dell'ucciso, avvenute tra l'altro, oltre un anno dopo il citato omicidio. 4. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. R