CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 novembre 2025
Cassazione n. 32716/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11864 R.G.anno 2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat a presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; parte ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] S oc ietà C oop erativa , rappresentat a e difes a dall’avvocatoSalvatore [OSCURATO:PERSONA]; parte controricorrente avverso la sentenza n. 37/2021 depositat a il 19 gennaio 2021 del la Corte di appello di Perugia. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 novembre 2025 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Sez. I–RG 11864/2021 camera di consiglio6.11.2025 1. ─ [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ha convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] p er sentire accertato l'inadempimento della stessa avendo riguardo alla convenzione stipulata tra le parti in data 5 dicembre 2005 e per sentire condannata la stessa Fidicommercioal pagamento, in proprio favore, del 50% delle perditesofferte in ragione d el mancato rimborso, da parte di alcuni soci della cooperativa, de i finanziamenti loro concessi. La convenuta , in forza della richiamata convenzione, aveva infatti prestato garanziaper i crediti concessi dalla banca alle imprese che aderivano al sodalizio cooperativo: in particolare, avevaassuntol'impegno di rivalere la banca stessa della metà delle eventuali perdite da questa soffertecon riguardo ai prestiti erogati. Nel costituirsi in giudizio la cooperativa convenuta ha eccepito, che con riferimento ai finanziamenti erogatiad una delle società resesi morose, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la procedura prevista dalla convenzione era stata seguita in modo anomalo: tale società non era infatti inizialmente socia della cooperativa ma era stata presentata e segnalata a [OSCURATO:PERSONA] dalla banca stessa , la quale aveva raccolto autonomamente la documentazione necessaria e insistito per la concessione della garanzia, assumendo su di sé il rischio del mancato rimborso del finanziamento; la società evocata in lite h a contestato, pertanto, la validità della garanzia prestata, per essersila banca resa inadempiente ai propri obblighi di istruttoria e di informativa, nonché ai più generali doveridi correttezzae buona fede. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi domandato in via riconvenzionale la risoluzione per inadempimento agli obblighidella convenzione, con conseguente declaratoria di inefficacia della garanzia prestata in favore della società [OSCURATO:PERSONA] ; in via subordinata,ha chiesto pronunciarsi l'annullamento della garanzia per errore ovvero per dolo della banca,in quanto essa convenuta aveva confidato nella completezza e correttezza dell'istruttoria dell'istituto di credito: istruttoria che invece non aveva avuto luogo. Sez. I–RG 11864/2021 camera di consiglio6.11.2025 Il T ribunale di Terni h a accolto la domanda della banca condannando la convenuta al pagamento della somma di euro 460.061,89; ha di riflesso respinto le domande riconvenzionali di [OSCURATO:PERSONA]. 2. ─ Investita del gravame proposto da quest’ultima società avverso la pronuncia di primo grado, la Corte di appello di Perugia l’ha accolto. In grande sintesi, dopo aver rilevato che dalla convenzione discendeva l'obbligo delle parti di collaborare nella gestione dell'istruzione della praticache era finalizzata al rilascio della garanzia e alla concessione del finanziamento, la Corte territoriale ha evidenziato che, sulla scorta dell'affidamento riposto dall'appellante negli accertamenti della banca, la stessa Fidicommercioaveva deliberato in via d'urgenza la prestazione di garanzia nonostante i gravi problemi finanziari che affliggevano la società [OSCURATO:PERSONA], in seguito dichiarata fallita: problemi che [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] conosceva o avrebbe comunque dovuto conoscere. [OSCURATO:PERSONA] distrettuale ha in proposito valorizzato le risultanze di alcuni documenti(la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano con riguardo ai reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale commessi dal presidente del consiglio di amministrazione della società e dal consigliere delegato di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.e un verbale di sommarie informazioni testimoniali ) prodotti in appello e ritenuti nondimeno utilizzabili ai fini decisori in quanto formatisi in epocasuccessiva al maturarsi delle preclusioni istruttorie . Nel merito, secondo la Corte territoriale,«la condotta censurata, cioè l’avertaciuto circostanze note che la parte contrattuale aveva l'obbligo di rilevare e dichiarare, anche solo mediante distortainformazione circa la condizione di solidità dell'impresa da finanziare», rilevava «quale dolo che ha determinato la caduta della controparte in errore su un fatto decisivo in relazione ad una singola garanzia prestata, quale vizio della volontà rilevante ai fini dell'annullamento» del contratto con cui era Sez. I–RG 11864/2021 camera di consiglio6.11.2025 stata prestata detta garanzia. Ad avviso del Giudice di appello, i l dolo doveva considerarsi rilevante perché la banca,in base alla convenzione, «aveva il dovere di verificare il merito creditizio e la solvibilità dell'istante», s econdo la diligenza professionale richiesta dall'operazionee l a rappresentazione, da parte della stessa appellata , di una situazione economicain prospettiva florida, aveva determinato [OSCURATO:PERSONA]«a concedere una garanzia che, ove avesse conosciuto la reale condizione finanziaria e patrimoniale della Punto,non avrebbe concesso».La Corte di merito ha dunque pronunciato l’annullamento del negozio costitutivo della garanzia prestata con riferimento al 50% dell'esposizione debitoria di [OSCURATO:SOCIETA]. e ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro 48.209,17, pari a quanto dovuto dalla cooperativa in forza della garanzia concessa in favore degli altri sociche si erano resi inadempienti. 3. ― Ricorre per cassazione, con sei motivi, [OSCURATO:SOCIETA]., società che ha incorporato, a seguito di fusione per incorporazione, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La ric orrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Col primo motivo sono denunciate la nullità della sentenza, la violazione e falsa applicazione degli artt. 345, comma 3, 153, comma 2, 183 e 115 c.p.c. e la conseguente violazione degli artt. 1427, 1428, 1429, 1439 e 1440 c.c..Ci si duole che la sentenza impugnata abbia posto a fondamento della decisione dei documenti (la sentenza del Tribunale penale di Milano recante la condanna degli amministratori della società [OSCURATO:PERSONA] per fatti di bancarotta e il verbale di sommarie informazioni testimoniali rese datale [OSCURATO:PERSONA]) l a cui produzione nel processo di appello è stata, ad avviso della ricorrente,erroneamente giudicata ammissibile: e ciò in quanto [OSCURATO:PERSONA] non aveva allegato l'impossibilità di produrre i medesimi nel giudizio di primo Sez. I–RG 11864/2021 camera di consiglio6.11.2025 gradofino all’udienza di precisazione delle conclusioni. Il secondo mezzo oppone la violazione e falsa applicazione degli artt. 1427, 1428, 1429, 1439 e 1440 c.c., nonché degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1371 c.c.. Si deduce che la pronuncia di annullamento del contratto di garanzia per dolo si fonderebbe sulla violazione delle norme relative all'interpretazione dei contratti: nella fattispecie, infatti, il vizio della volontà non sarebbe ipotizzabile in quanto, in base alla convenzione conclusa, gli affidamenti potevano e dovevano essere richiesti alla banca soltanto una volta che [OSCURATO:PERSONA] avesse prestato la propria garanzia. Col terzo motivo la sentenza impugnata è censurata per la violazione e falsa applicazione degli artt. 1427, 1428, 1429, 1438, 1439 e 1440 c.c., nonché degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.. Si rileva che l'onere della prova del vizio del consenso gravavasu [OSCURATO:PERSONA] e non sulla banca. Il quarto motivo oppone la violazione e falsa applicazione degli artt. 1427, 1428, 1429, 1438, 1439 e 1440 c.c., nonché degli artt. 1175 e 1375 c.c.. Si lamenta si sia pronunciato l'annullamento del contratto sulla base una errata definizione della nozione giuridica di dolo, qualificando come dolosa la condotta consistente nell’aver deliberato l'affidamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] pur conoscendone o dovendo conoscere i gravi problemi finanziari, e dunque per mera colpa. Col quinto mezzo di censura si prospetta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., e 156 c.p.c., nonché degli artt. 1427, 1428, 1429, 1438, 1439, 1440, 1175 e 1375 c.c.. Rileva la ricorrente che la sentenza impugnata mancherebbe di alcuna motivazione circa la sussistenza della «reticenza dolosa», ovvero della conoscenza, in capo alla ricorrente, del raggiro usato dagli amministratori della società [OSCURATO:PERSONA] per ottenere le garanzie e della conoscenza o conoscibilità della nonsolida posizione della detta impresa sul mercato. Sez. I–RG 11864/2021 camera di consiglio6.11.2025 Col sesto motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 329, 324 c.p.c. e 2909 c.p.c., oltre che dell’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti. La censura investe la quantificazione dell'importo dovuto da [OSCURATO:PERSONA] in ragione della garanzia da questa prestata in favore di imprese diverse da [OSCURATO:PERSONA]. Secondo gli istanti doveva essere pronunciata condanna per il maggiore importo di euro 86.075,41, tale essendo l'ammontare dell'esposizione garantita nei confronti delle dette imprese; sotto un diverso riflesso la ricorrente si duole, poi, che la Corte di appello abbia mancato di individuare i «presupposti numerici dell'operazione di calcolo» attraverso la quale era stata determinata la somma dovuta dalla controparte una volta espunto, per effetto dell'annullamento, l'importo dovuto con riferimento alla posizione della società [OSCURATO:PERSONA]. 2. —Il ricorso per cassazione è improcedibile. Il ricorso per cassazione è stato notificato telematicamenteil 27 aprile 2021. La sentenza impugnata è stata pubblicata il 19 gennaio 2021e la ricorrente ha esposto che la stessa le è stata notificata il 10 marzo 2021.La notificazione del provvedimento non è però presente in atti. La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un «fatto processuale» ― la notificazione della sentenza ― idoneo a far decorrere il termine «breve» di impugnazione e, quale manifestazione di «autoresponsabilità» della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione Sez. I–RG 11864/2021 camera di consiglio6.11.2025 ai sensi dell'art. 372 c.c. (Cass. Sez. U. 6 luglio 2022, n. 21349). Il mancato deposito di copia della relata di notifica della sentenza impugnata, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., impedendo di verificare la tempestività dell'impugnazione ed il conseguente formarsi del giudicato, determina poi l'improcedibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio, senza necessità di stimolare il contraddittorio, trattandosi di questione di rito relativa ai requisiti di procedibilità della domanda, salvo che tale copia sia stata prodotta dalla parte controricorrente, ovvero si verta in un'ipotesi in cui la legge, anche implicitamente, ricollega la decorrenza del termine per impugnare al compimento di attività di comunicazione doverose della cancelleria di cui resti traccia nel fascicolo d'ufficio, ovvero ancora che la notificazione della sentenza si sia perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione (Cass. 22 ottobre 2024, n. 27313). 3. —Le spese del giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del difensore di s trattario di parte controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, de