CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2021
Cassazione n. 28519/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata in data :23.02.2021 la Corte di appello di appello di Palermo confermava la sentenza del 03.03.2020 del Tribunale di che aveva dichiarato l'attuale ricorrente responsabile del reato di cui all'art. 256 dAgs.15212006 (capo b)Lelo aveva condannato alla pena di mesi otto di arresto ed euro 3.500 di ammenda 2. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento, articolando tre motivi: con il primo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità; con il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità; con il terzo motivo lamenta omessa motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. I primi due motivi hanno ad oggetto doglianze di merito, non consentite in sede di legittimità, che, oltre ad essere del tutto prive di riferimenti al contenuto della sentenza impugnata, costituiscono la mera riproduzione di rilievi critici già esaminati e motivatamente disattesi dai giudici di primo e secondo grado. La Corte territoriale ha confermato l'affermazione di responsabilità con argomentazioni congrue e logiche, non sindacabili nel merito. Il ricorrente, si limita sostanzialmente a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio posto a fondamento della affermazione di responsabilità penale, dilungandosi in considerazioni in punto di fatto, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità, non essendo demandato alla Corte di cassazione un riesame critico delle risultanze istruttorie. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha fatto corretto uso dei criteri di cui all'art. 13:3 cod.pen., ritenuti sufficienti dalla giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione in termini di determinazione della pena; la Corte territoriale ha richiamato la gravità della condotta ed i numerosi precedenti penali dell'imputato, così che la pena, irrogata in misura inferiore alla media edittale, è stata ritenuta adeguata al caso concreto e non suscettibile di riduzione. 4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle am