CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 ottobre 2022
Cassazione n. 49663/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Matera il 12/04/2022; visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen.; esaminato il ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione quanto alla dosimetria della pena ed alla qualificazione giuridica dei fatti; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. ritenuti i motivi inammissibili perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti; 2. rilevato infatti che il ricorso per cassazione è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto in modo specifico dal ricorrente, che nulla in concreto ha spiegato 3. ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2022.