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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 maggio 2024

Cassazione n. 34447/2025

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22266/2024R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliatain Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale èrappresentata e difes a ope legis ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, in virtù di procure speciali rilasciate su fogli separati ed allegati al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha indicato l’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL]; –controricorrenti – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, n. 3557 / 14 / 20 2 4 , depositata i n data 7 maggio 2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Oggetto: Ritenute d’acconto - Indennità di espropriazione - Rimborso -Art. 11 l. 413/1991- Applicabilità retroattiva - *Principio di diritto.

1. Il Comune di Palermo occupava in via d’urgenza, nel 1980, un terreno di proprietà [OSCURATO:PERSONA] cl. 1922 e [OSCURATO:PERSONA]. 1899.

L’occupazione si protraeva oltre il termine di 5 anni previsto dalla legge.

I proprietari adivano, quindi, l’A.G. al fine di ottenere il risarcimento dei danni dall’IACP.

La Corte d’Appello di Palermo accoglieva la domanda, con sentenza n. 283 del 2014.Per l’effetto, l’IACP versava, nel 2014, Euro 447.983,99 a [OSCURATO:PERSONA], cl. 1922, al netto della ritenuta alla fonte di Euro 109.934,20, calcolata nella misura del 20% dell’imponibile, come da certificazione rilasciata ai sensi dell’art. 11 l. 413/1991, nonché Euro 447.983,99 ad [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], cl. 1899.

A seguito del decesso anche di [OSCURATO:PERSONA], cl. 1922, i sopra epigrafati controricorrenti, quali eredi dei comproprietari espropriati, chiedevano il rimborso della ritenuta indebitamente subita, per l’importo complessivo di Euro 219.868,40; impugnavano, poi, il silenzio-rifiuto innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Palermo, lamentando la violazione dell’art. 11 cit..

La CTP rigettava il ricorso.

2. I contribuenti interponeva no gravame innanzi alla Commissione tributaria regionale (poiCorte di giustizia tributaria di secondo grado)della Sicilia.

La CGT-2 riformava la decisione di prime cure, evidenziando che l’art. 11 della l. 413/1991 (e la trattenuta ivi prevista) non potesse trovare applicazione nella specie, risalendo il procedimento espropriativo a data antecedente all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (data di entrata in vigore della detta norma).

Sottolineava, altresì, che ‘depone in direzione della illegittimità della pretesa anche il ritardo con il quale le somme sono state erogate’ (oltre 29 anni rispetto all’insorgere del diritto).

3. L’ADE propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

I contribuent i resistono con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso.

È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 7novembre 2025.

Icontroricorrenti ha nno depositato, in data 2 0 ottobre 2025, memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ..

Considerato che: 1.Con l’unico motivo di ricorso si deduce la «violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 7 L. n. 413/91 (art. 360, n. 3, c.p.c.)» per avere la CTR erroneamente ritenuto non applicabile la citata norma, per essere il procedimento espropriativo intervenuto in data antecedente all’entrata in vigore del dettato normativo in scrutinio.

Sottolinea, di contro che nella fattispecie trova applicazione il cd. principio di cassa, a mente del quale la disciplina prevista dalla l. 413/1991 si applica alle somme corrisposte dopo il 1° gennaio 1992, anche se relative a procedure espropriative esauritesi prima della detta data.

A sostegno del proprio assunto cita un precedente di questa Corte (Cass. n. 16629/2020) ed esclude che possa trovare applicazione la normativa transitoria prevista dall’art. 11, comma 9, in quanto regolante le indennità percepite tra il 1988 ed il 1991; né, infine, rileva il notevole ritardo nella corresponsione dell’indennità (a distanza di quasi 30 anni dall’occupazione acquisitiva), in quanto non imputabile all’Amministrazione.

1.1. Il motivo è ammissibile subito superando l’eccezione di inammissibilità proposta dai contribuenti sotto tre aspetti: a) l’erronea indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, ovvero gli artt. 5 e 7 della l. 413/1981; b) per difetto di autosufficienza; c) in quantofinalizzato ad una nuova valutazione di merito.

1.1.1. Sotto il primo profilo è sufficiente osservare che finanche la mancata indicazione della norma violata nella rubrica del motivo non rende ex se inammissibile la doglianza, quando, come nella specie, dal contenuto del motivo emerga chiaramente (perché espressamente indicata) la norma che si assume violata; si è al riguardo affermato che l’indicazione delle norme che si assumono violate non è un requisito autonomo ed imprescindibile ai fini dell’ammissibilità della censura, ma solo un elemento richiesto al fine di chiarirne il contenuto e di identificare i limiti dell’impugnazione, sicché la relativa omissione può comportare l’inammissibilità della singola doglianza soltanto se gli argomenti addotti dal ricorrente non consentano di individuare le norme ed i principi di diritto asseritamente trasgrediti, così precludendo la delimitazione delle questioni sollevate (ex multis, Cass. 12690/2018).

Analogo principio deve valere nell’ipotesi in cui nella rubrica sia indicata, per mero errore, una norma di diritto diversa da quella che si assume violata nella esposizione del motivo.

1.1.2. Priva di pregio è, inoltre, l’eccezione di difetto di autosufficienza del motivo, atteso che questo reca tutti gli elementi (in fatto ed in diritto) della vicenda sottesa al giudizio e la compiuta esposizione della censura rivolta alla sentenza di appello.

1.1.3. L’eccezione è infondata anche sotto l’ultimo profilo, confinato in una affermazione tautologica e generica (‘il motivo è inammissibile perché con esso l’Avvocatura in realtà richiede a codesta Ecc.ma Corte di Cassazione una nuova valutazione di merito, non consentita nel presente giudizio’, pag. 9 del controricorso), atteso che con il motivo il patrono erariale eccepisce una violazione di legge (v. infra), che non richiede alcuna valutazione in fatto e nel merito.

Ciò posto, il motivo è infondato.

1.2. Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 2194 del 16/2/2012; Cass. n. 5962 del 25/3/2015; Cass.n. 9173 del 7/5/2015;Cass. n. 9441 del 11/5/2015; Cass. 910 del 20/1/2016), «in tema di imposte sui redditi, ai fini del prelievo fiscale di cui all'art. 11, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è sufficiente che la percezione della somma, che realizzi una plusvalenza in dipendenza di procedimenti espropriativi, sia avvenuta dopo l'entrata in vigore della legge anzidetta, a nulla rilevando che il trasferimento del bene sia intervenuto prima del 1° gennaio 1989.

Né tale disciplina pone dubbi di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sul rilievo che essa determinerebbe una ingiustificata differenziazione di situazioni omogenee o una lesione del diritto di difesa rispetto alle espropriazioni che, invece, rimarrebbero indenni da tassazione, solo perché l'Amministrazione ha corrisposto indennità prima del 31 dicembre 1991 o perché l'eventuale giudizio si sia chiuso a quella data, in quanto, sotto il profilo impositivo, l'unico momento rilevante è quello della percezione della plusvalenza ed il diverso trattamento costituisce un effetto tipico della disciplina della successione delle leggi nel tempo, il cui decorso costituisce, di per sé, elemento diversificatore» (Cass. n. 2194/2012 cit.).

1.3. Va, tuttavia, rilevato che tale principio, il qual e ha una portata certamente più ampia e coinvolge il rapporto tra la CEDU e le disposizioni nazionali in materia di tassazione delle plusvalenze derivanti da procedimenti espropriativi, è stato meglio precisato da questa Corte con la decisione n. 1429 del 22 gennaio 2013 (cui ha aderito Cass. n. 265 del 12 gennaio 2016).

1.4. Con questepronunce l a Corte non ha inteso rimettere in discussione il principio generale di cassa con riferimento a tale tipologia di atti, ma ha sottolineato la necessità di verificare se tale principio, di natura giurisprudenziale, possa essere derogato in presenza di situazioni peculiari connotate da un ingiustificato ritardo da parte della [OSCURATO:PERSONA] nella corresponsione dell'indennità di esproprio, laddove il soggetto espropriato possa avere subito un danno in conseguenza della modifica normativa nel frattempo intervenuta e che non avrebbe subito ove il pagamento fosse avvenuto nel termine «ragionevole» di definizione dei procedimenti amministrativi. 1.5.Muovendo dall'art. 2-bis della legge n. 241/90, introdotto dalla legge n. 69/2009, sul procedimento amministrativo, il quale impone alla [OSCURATO:PERSONA] l'obbligo del risarcimento del danno ingiusto cagionato dall'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, ha affermato che non rileva, ai fini della responsabilità dello Stato, «che il danno per il contribuente tragga origine dal ritardo del Comune nel pagamento dell'indennità e l'azione risarcitoria, in forza della convenzione, è esercitabile dal danneggiato contro lo Stato in quanto parte contraente, in quanto ai fini della CEDU lo Stato va considerato quale apparato unitario che dal punto di vista internazionale ha "un solo volto" (raggruppando l'insieme di autorità cui l'ordinamento attribuisce il potere di emanare e di applicare le norme e i comandi con i quali lo Stato fa valere la sua supremazia) e che, dunque, ha il dovere di non vulnerare il diritto di proprietà e quello della giustizia del processo per come tutelati dagli artt. 6 CEDU e 1 Prot. n. 1 annesso alla CEDU-dir.

Proprietà».

Analizzandola decisione CEDU del 16 marzo 2010, in causa [OSCURATO:PERSONA] c.

Italia, che, trattando proprio una fattispecie in cui si discuteva del ritardato pagamento di una indennità di espropriazione anteriore all'entrata in vigore della L. n. 413 del 1991, aveva rilevato che il ritardo da parte della [OSCURATO:PERSONA] nel dare esecuzione alla sentenza che aveva riconosciuto il diritto al pagamento dell'indennità aveva avuto un'influenza determinante nell'applicazione del nuovo regime fiscale, in quanto l'indennità concessa non sarebbe stata assoggettata ad imposta prevista dalla nuova legislazione fiscale se l'esecuzione della sentenza fosse stata tempestiva, questa Corte, con la sentenza n. 1429 del 2013, fornendo una interpretazione della legislazione nazionale conforme ai principi comunitari, ha escluso l'assoggettamento a tassazione della plusvalenza qualora il ritardo ascrivibile alla P.A. integri inadempimento.

Ha, quindi, affermato il principio di diritto secondo cui «qualora gli atti integranti il trasferimento cui consegue la plusvalenza, cioè, rispettivamente, il decreto di esproprio, la cessione volontaria o l'occupazione acquisitiva, siano intervenuti prima del 31 dicembre 1988, mail pagamento sia intervenuto dopo l'entrata in vigore della legge n. 413 del 1991, la plusvalenza non è imponibile nel caso di ingiustificato ritardo della P.A. nel pagamento della plusvalenza», ponendo in rilievo che una diversa interpretazione risulta incontrasto con i principi costituzionali di: a) buon andamento e imparzialità dell'Amministrazione (art. 97 Cost.); b)degli obblighi internazionali come limite generale di validità della legislazione statale e regionale (art. 117 Cost.) e c) del giusto processo e della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost)».

1.6. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità al principio enunciato da Cass. n. 1429/13cit. e confermato, più di recente, da Cass. n. 16629 del 4 agosto 2020.

Va, in proposito, osservato che le norme fiscali che prescrivono di tassare le plusvalenze derivanti dall'espropriazione di beni rientrano sicuramente nell'ambito del giudizio discrezionale del legislatore nazionale, il quale può certamente valutare e decidere in ordine alla tipologia ed all'ammontare della tassazione da imporre, oltre che in ordine alla determinazione del reddito imponibile, e, quindi, scegliere lo strumento concreto di attuazione, tenuto conto dell'ampio margine di apprezzamento di cui godono gli Stati in materia fiscale (si veda N.K.M. c.

Ungheria, in causa n. 66529/11, del 14 maggio 2013, § 57).

Deve, tuttavia, considerarsi che secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo (si vedano, tra i numerosi precedenti, [OSCURATO:PERSONA] GgmbH c. [OSCURATO:PERSONA], 23 febbraio 1995, § 62, e N.K.M. c.

Ungheria, in causa n. 66529/11, § 42, del 14 maggio 2013), un'ingerenza, anche derivante da una misura finalizzata ad assicurare il pagamento delle imposte, deve pervenire ad un «giusto equilibrio» tra le esigenze degli interessi generali della collettività e le esigenze di tutela dei diritti fondamentali della persona, atteso che la necessità di conseguire tale equilibrio trova riscontro nella struttura complessiva dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (che recita: «ogni persona fisica e giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni.

Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende»).

1.7. Poiché secondo la decisione della Corte di Strasburgo ([OSCURATO:PERSONA] c.

Italia del 16 marzo 2010), cui si riferisce Cass. n. 4129/13, «l'obbligazione finanziaria del prelevamento di imposte può dirsi in contrasto con la garanzia sancita da questa disposizione (l'art. 1, Protocollo 1, CEDU) se essa impone alla persona in oggetto un carico eccessivo», risulta evidente che qualora venga riscontrato un comportamento negativo della [OSCURATO:PERSONA] nell'erogazione dell'indennità, il cui ritardo abbia inciso sull'applicazione del regime fiscale, deve ritenersi violato l'art. 1, Protocollo 1, CEDU, in quanto «l'applicazione retroattiva della legge n. 413 del 1991 non ha garantito quel giusto equilibrio fra l'interesse generale e la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo».

2. Nel caso di specie, la CGT-2 pur avendo erroneamente affermato che la disciplina di cui all’art. 11 della legge 413/1991 non si applica nella specie perché sopravvenuta all’espropriazione (e, quindi,avendo escluso l’imposizione sulle indennità in discorso per tale motivo), h a , poi, correttamente affermato che , ad ogni modo, nella specie il ritardo (quasi 30 anni) nell’erogazione delle somme ai soggetti espropriati rendeva illegittima la pretesa dell’A.F..

La decisione deve essere , in definitiva, confermata, previa rettifica della prima parte della motivazione , potendo la normativa del 1991 trovare applicazione anche nelle fattispecie (come la presente) in cui l’espropriazione si sia verificata anteriormente all’entrata in vigore della legge, ma le indennità e/o i risarcimenti danni derivanti dall’esproprio siano state erogate in data successiva, dovendosi, poi, escludere l’imposizione nel caso di ritardo ingiustificato della P.A. nell’erogazione della plusvalenza.

2.1. In analoga fattispecie, vertente parzialmente tra le stesse parti, questa Corte ha ribadito i detti principi (Cass. 25/5/2021, n. 14420) confermando la decisione del giudice di merito che , uniformandosi alla giurisprudenza comunitaria recepita da questa Corte e ai precetti costituzionali, avevaritenuto la sussistenza del ritardo ingiustificato in quanto il debito della Amministrazione era sorto ben prima del1991 ( l'indennità sarebbe spettata nel 1978 e 1980 efu corrisposta nel 1995 e nel 2003) e sol o la resistenza, anche in giudizio, della Amministrazione stessa aveva determinato un considerevole ritardo nel pagamento.

3. In definitiva, il ricorso va rigettato, dandosi continuità al seguente principio di diritto: «in tema di imposte sui redditi, ai fini del prelievo fiscale di cui all'art. 11, comma 5, l. n. 413 del 1991, è sufficiente che la percezione della plusvalenza derivante dall'espropriazione di beni sia avvenuta dopo l'entrata in vigore della legge anzidetta, a nulla rilevando che il trasferimento del bene sia intervenuto precedentemente; tuttavia qualora il decreto di esproprio, la cessione volontaria o l'occupazione acquisitiva siano intervenuti prima del 31 dicembre 1988, ma il pagamento sia intervenuto dopo l'entrata in vigore della l. n. 413 cit., la plusvalenza non è imponibile nel caso di ingiustificato ritardo della P.A. nel pagamento dell'indennizzo, ponendosi una diversa interpretazione in contrasto con i principi costituzionali e convenzionali di cui agli artt. 97, 117, comma 1, e 111, comma 1 e 2, Cost. e 1, prot. 1, CEDU, da ritenersi violati ove l'applicazione retroattiva del regime fiscale non abbia garantito quel giusto equilibrio tra l'interesse generale e la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo».

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.

Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’articolo 13 comma 1quaterdel d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22266/2024R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliatain Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale èrappresentata e difes a ope legis ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, in virtù di procure speciali rilasciate su fogli separati ed allegati al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha indicato l’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL]; –controricorrenti – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, n. 3557 / 14 / 20 2 4 , depositata i n data 7 maggio 2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Oggetto: Ritenute d’acconto - Indennità di espropriazione - Rimborso -Art. 11 l. 413/1991- Applicabilità retroattiva - *Principio di diritto. 1. Il Comune di Palermo occupava in via d’urgenza, nel 1980, un terreno di proprietà [OSCURATO:PERSONA] cl. 1922 e [OSCURATO:PERSONA]. 1899. L’occupazione si protraeva oltre il termine di 5 anni previsto dalla legge. I proprietari adivano, quindi, l’A.G. al fine di ottenere il risarcimento dei danni dall’IACP. La Corte d’Appello di Palermo accoglieva la domanda, con sentenza n. 283 del 2014.Per l’effetto, l’IACP versava, nel 2014, Euro 447.983,99 a [OSCURATO:PERSONA], cl. 1922, al netto della ritenuta alla fonte di Euro 109.934,20, calcolata nella misura del 20% dell’imponibile, come da certificazione rilasciata ai sensi dell’art. 11 l. 413/1991, nonché Euro 447.983,99 ad [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], cl. 1899. A seguito del decesso anche di [OSCURATO:PERSONA], cl. 1922, i sopra epigrafati controricorrenti, quali eredi dei comproprietari espropriati, chiedevano il rimborso della ritenuta indebitamente subita, per l’importo complessivo di Euro 219.868,40; impugnavano, poi, il silenzio-rifiuto innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Palermo, lamentando la violazione dell’art. 11 cit.. La CTP rigettava il ricorso. 2. I contribuenti interponeva no gravame innanzi alla Commissione tributaria regionale (poiCorte di giustizia tributaria di secondo grado)della Sicilia. La CGT-2 riformava la decisione di prime cure, evidenziando che l’art. 11 della l. 413/1991 (e la trattenuta ivi prevista) non potesse trovare applicazione nella specie, risalendo il procedimento espropriativo a data antecedente all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (data di entrata in vigore della detta norma). Sottolineava, altresì, che ‘depone in direzione della illegittimità della pretesa anche il ritardo con il quale le somme sono state erogate’ (oltre 29 anni rispetto all’insorgere del diritto). 3. L’ADE propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. I contribuent i resistono con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 7novembre 2025. Icontroricorrenti ha nno depositato, in data 2 0 ottobre 2025, memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ.. Considerato che: 1.Con l’unico motivo di ricorso si deduce la «violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 7 L. n. 413/91 (art. 360, n. 3, c.p.c.)» per avere la CTR erroneamente ritenuto non applicabile la citata norma, per essere il procedimento espropriativo intervenuto in data antecedente all’entrata in vigore del dettato normativo in scrutinio. Sottolinea, di contro che nella fattispecie trova applicazione il cd. principio di cassa, a mente del quale la disciplina prevista dalla l. 413/1991 si applica alle somme corrisposte dopo il 1° gennaio 1992, anche se relative a procedure espropriative esauritesi prima della detta data. A sostegno del proprio assunto cita un precedente di questa Corte (Cass. n. 16629/2020) ed esclude che possa trovare applicazione la normativa transitoria prevista dall’art. 11, comma 9, in quanto regolante le indennità percepite tra il 1988 ed il 1991; né, infine, rileva il notevole ritardo nella corresponsione dell’indennità (a distanza di quasi 30 anni dall’occupazione acquisitiva), in quanto non imputabile all’Amministrazione. 1.1. Il motivo è ammissibile subito superando l’eccezione di inammissibilità proposta dai contribuenti sotto tre aspetti: a) l’erronea indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, ovvero gli artt. 5 e 7 della l. 413/1981; b) per difetto di autosufficienza; c) in quantofinalizzato ad una nuova valutazione di merito. 1.1.1. Sotto il primo profilo è sufficiente osservare che finanche la mancata indicazione della norma violata nella rubrica del motivo non rende ex se inammissibile la doglianza, quando, come nella specie, dal contenuto del motivo emerga chiaramente (perché espressamente indicata) la norma che si assume violata; si è al riguardo affermato che l’indicazione delle norme che si assumono violate non è un requisito autonomo ed imprescindibile ai fini dell’ammissibilità della censura, ma solo un elemento richiesto al fine di chiarirne il contenuto e di identificare i limiti dell’impugnazione, sicché la relativa omissione può comportare l’inammissibilità della singola doglianza soltanto se gli argomenti addotti dal ricorrente non consentano di individuare le norme ed i principi di diritto asseritamente trasgrediti, così precludendo la delimitazione delle questioni sollevate (ex multis, Cass. 12690/2018). Analogo principio deve valere nell’ipotesi in cui nella rubrica sia indicata, per mero errore, una norma di diritto diversa da quella che si assume violata nella esposizione del motivo. 1.1.2. Priva di pregio è, inoltre, l’eccezione di difetto di autosufficienza del motivo, atteso che questo reca tutti gli elementi (in fatto ed in diritto) della vicenda sottesa al giudizio e la compiuta esposizione della censura rivolta alla sentenza di appello. 1.1.3. L’eccezione è infondata anche sotto l’ultimo profilo, confinato in una affermazione tautologica e generica (‘il motivo è inammissibile perché con esso l’Avvocatura in realtà richiede a codesta Ecc.ma Corte di Cassazione una nuova valutazione di merito, non consentita nel presente giudizio’, pag. 9 del controricorso), atteso che con il motivo il patrono erariale eccepisce una violazione di legge (v. infra), che non richiede alcuna valutazione in fatto e nel merito. Ciò posto, il motivo è infondato. 1.2. Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 2194 del 16/2/2012; Cass. n. 5962 del 25/3/2015; Cass.n. 9173 del 7/5/2015;Cass. n. 9441 del 11/5/2015; Cass. 910 del 20/1/2016), «in tema di imposte sui redditi, ai fini del prelievo fiscale di cui all'art. 11, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è sufficiente che la percezione della somma, che realizzi una plusvalenza in dipendenza di procedimenti espropriativi, sia avvenuta dopo l'entrata in vigore della legge anzidetta, a nulla rilevando che il trasferimento del bene sia intervenuto prima del 1° gennaio 1989. Né tale disciplina pone dubbi di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sul rilievo che essa determinerebbe una ingiustificata differenziazione di situazioni omogenee o una lesione del diritto di difesa rispetto alle espropriazioni che, invece, rimarrebbero indenni da tassazione, solo perché l'Amministrazione ha corrisposto indennità prima del 31 dicembre 1991 o perché l'eventuale giudizio si sia chiuso a quella data, in quanto, sotto il profilo impositivo, l'unico momento rilevante è quello della percezione della plusvalenza ed il diverso trattamento costituisce un effetto tipico della disciplina della successione delle leggi nel tempo, il cui decorso costituisce, di per sé, elemento diversificatore» (Cass. n. 2194/2012 cit.). 1.3. Va, tuttavia, rilevato che tale principio, il qual e ha una portata certamente più ampia e coinvolge il rapporto tra la CEDU e le disposizioni nazionali in materia di tassazione delle plusvalenze derivanti da procedimenti espropriativi, è stato meglio precisato da questa Corte con la decisione n. 1429 del 22 gennaio 2013 (cui ha aderito Cass. n. 265 del 12 gennaio 2016). 1.4. Con questepronunce l a Corte non ha inteso rimettere in discussione il principio generale di cassa con riferimento a tale tipologia di atti, ma ha sottolineato la necessità di verificare se tale principio, di natura giurisprudenziale, possa essere derogato in presenza di situazioni peculiari connotate da un ingiustificato ritardo da parte della [OSCURATO:PERSONA] nella corresponsione dell'indennità di esproprio, laddove il soggetto espropriato possa avere subito un danno in conseguenza della modifica normativa nel frattempo intervenuta e che non avrebbe subito ove il pagamento fosse avvenuto nel termine «ragionevole» di definizione dei procedimenti amministrativi. 1.5.Muovendo dall'art. 2-bis della legge n. 241/90, introdotto dalla legge n. 69/2009, sul procedimento amministrativo, il quale impone alla [OSCURATO:PERSONA] l'obbligo del risarcimento del danno ingiusto cagionato dall'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, ha affermato che non rileva, ai fini della responsabilità dello Stato, «che il danno per il contribuente tragga origine dal ritardo del Comune nel pagamento dell'indennità e l'azione risarcitoria, in forza della convenzione, è esercitabile dal danneggiato contro lo Stato in quanto parte contraente, in quanto ai fini della CEDU lo Stato va considerato quale apparato unitario che dal punto di vista internazionale ha "un solo volto" (raggruppando l'insieme di autorità cui l'ordinamento attribuisce il potere di emanare e di applicare le norme e i comandi con i quali lo Stato fa valere la sua supremazia) e che, dunque, ha il dovere di non vulnerare il diritto di proprietà e quello della giustizia del processo per come tutelati dagli artt. 6 CEDU e 1 Prot. n. 1 annesso alla CEDU-dir. Proprietà». Analizzandola decisione CEDU del 16 marzo 2010, in causa [OSCURATO:PERSONA] c. Italia, che, trattando proprio una fattispecie in cui si discuteva del ritardato pagamento di una indennità di espropriazione anteriore all'entrata in vigore della L. n. 413 del 1991, aveva rilevato che il ritardo da parte della [OSCURATO:PERSONA] nel dare esecuzione alla sentenza che aveva riconosciuto il diritto al pagamento dell'indennità aveva avuto un'influenza determinante nell'applicazione del nuovo regime fiscale, in quanto l'indennità concessa non sarebbe stata assoggettata ad imposta prevista dalla nuova legislazione fiscale se l'esecuzione della sentenza fosse stata tempestiva, questa Corte, con la sentenza n. 1429 del 2013, fornendo una interpretazione della legislazione nazionale conforme ai principi comunitari, ha escluso l'assoggettamento a tassazione della plusvalenza qualora il ritardo ascrivibile alla P.A. integri inadempimento. Ha, quindi, affermato il principio di diritto secondo cui «qualora gli atti integranti il trasferimento cui consegue la plusvalenza, cioè, rispettivamente, il decreto di esproprio, la cessione volontaria o l'occupazione acquisitiva, siano intervenuti prima del 31 dicembre 1988, mail pagamento sia intervenuto dopo l'entrata in vigore della legge n. 413 del 1991, la plusvalenza non è imponibile nel caso di ingiustificato ritardo della P.A. nel pagamento della plusvalenza», ponendo in rilievo che una diversa interpretazione risulta incontrasto con i principi costituzionali di: a) buon andamento e imparzialità dell'Amministrazione (art. 97 Cost.); b)degli obblighi internazionali come limite generale di validità della legislazione statale e regionale (art. 117 Cost.) e c) del giusto processo e della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost)». 1.6. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità al principio enunciato da Cass. n. 1429/13cit. e confermato, più di recente, da Cass. n. 16629 del 4 agosto 2020. Va, in proposito, osservato che le norme fiscali che prescrivono di tassare le plusvalenze derivanti dall'espropriazione di beni rientrano sicuramente nell'ambito del giudizio discrezionale del legislatore nazionale, il quale può certamente valutare e decidere in ordine alla tipologia ed all'ammontare della tassazione da imporre, oltre che in ordine alla determinazione del reddito imponibile, e, quindi, scegliere lo strumento concreto di attuazione, tenuto conto dell'ampio margine di apprezzamento di cui godono gli Stati in materia fiscale (si veda N.K.M. c. Ungheria, in causa n. 66529/11, del 14 maggio 2013, § 57). Deve, tuttavia, considerarsi che secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo (si vedano, tra i numerosi precedenti, [OSCURATO:PERSONA] GgmbH c. [OSCURATO:PERSONA], 23 febbraio 1995, § 62, e N.K.M. c. Ungheria, in causa n. 66529/11, § 42, del 14 maggio 2013), un'ingerenza, anche derivante da una misura finalizzata ad assicurare il pagamento delle imposte, deve pervenire ad un «giusto equilibrio» tra le esigenze degli interessi generali della collettività e le esigenze di tutela dei diritti fondamentali della persona, atteso che la necessità di conseguire tale equilibrio trova riscontro nella struttura complessiva dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (che recita: «ogni persona fisica e giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende»). 1.7. Poiché secondo la decisione della Corte di Strasburgo ([OSCURATO:PERSONA] c. Italia del 16 marzo 2010), cui si riferisce Cass. n. 4129/13, «l'obbligazione finanziaria del prelevamento di imposte può dirsi in contrasto con la garanzia sancita da questa disposizione (l'art. 1, Protocollo 1, CEDU) se essa impone alla persona in oggetto un carico eccessivo», risulta evidente che qualora venga riscontrato un comportamento negativo della [OSCURATO:PERSONA] nell'erogazione dell'indennità, il cui ritardo abbia inciso sull'applicazione del regime fiscale, deve ritenersi violato l'art. 1, Protocollo 1, CEDU, in quanto «l'applicazione retroattiva della legge n. 413 del 1991 non ha garantito quel giusto equilibrio fra l'interesse generale e la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo». 2. Nel caso di specie, la CGT-2 pur avendo erroneamente affermato che la disciplina di cui all’art. 11 della legge 413/1991 non si applica nella specie perché sopravvenuta all’espropriazione (e, quindi,avendo escluso l’imposizione sulle indennità in discorso per tale motivo), h a , poi, correttamente affermato che , ad ogni modo, nella specie il ritardo (quasi 30 anni) nell’erogazione delle somme ai soggetti espropriati rendeva illegittima la pretesa dell’A.F.. La decisione deve essere , in definitiva, confermata, previa rettifica della prima parte della motivazione , potendo la normativa del 1991 trovare applicazione anche nelle fattispecie (come la presente) in cui l’espropriazione si sia verificata anteriormente all’entrata in vigore della legge, ma le indennità e/o i risarcimenti danni derivanti dall’esproprio siano state erogate in data successiva, dovendosi, poi, escludere l’imposizione nel caso di ritardo ingiustificato della P.A. nell’erogazione della plusvalenza. 2.1. In analoga fattispecie, vertente parzialmente tra le stesse parti, questa Corte ha ribadito i detti principi (Cass. 25/5/2021, n. 14420) confermando la decisione del giudice di merito che , uniformandosi alla giurisprudenza comunitaria recepita da questa Corte e ai precetti costituzionali, avevaritenuto la sussistenza del ritardo ingiustificato in quanto il debito della Amministrazione era sorto ben prima del1991 ( l'indennità sarebbe spettata nel 1978 e 1980 efu corrisposta nel 1995 e nel 2003) e sol o la resistenza, anche in giudizio, della Amministrazione stessa aveva determinato un considerevole ritardo nel pagamento. 3. In definitiva, il ricorso va rigettato, dandosi continuità al seguente principio di diritto: «in tema di imposte sui redditi, ai fini del prelievo fiscale di cui all'art. 11, comma 5, l. n. 413 del 1991, è sufficiente che la percezione della plusvalenza derivante dall'espropriazione di beni sia avvenuta dopo l'entrata in vigore della legge anzidetta, a nulla rilevando che il trasferimento del bene sia intervenuto precedentemente; tuttavia qualora il decreto di esproprio, la cessione volontaria o l'occupazione acquisitiva siano intervenuti prima del 31 dicembre 1988, ma il pagamento sia intervenuto dopo l'entrata in vigore della l. n. 413 cit., la plusvalenza non è imponibile nel caso di ingiustificato ritardo della P.A. nel pagamento dell'indennizzo, ponendosi una diversa interpretazione in contrasto con i principi costituzionali e convenzionali di cui agli artt. 97, 117, comma 1, e 111, comma 1 e 2, Cost. e 1, prot. 1, CEDU, da ritenersi violati ove l'applicazione retroattiva del regime fiscale non abbia garantito quel giusto equilibrio tra l'interesse generale e la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo». 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue. Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’articolo 13 comma 1quaterdel d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 1778). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entr
Sentenza Cassazione n. 34447/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris