CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 06713/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso, astrattamente riconducibile alla pena illegale perché quella applicata non corrisponde a quella convenuta tra le parti, si rivela mera allegazione in quanto non corrispondente al contenuto del verbale nel quale, invece, alla presenza dell'imputato debitamente assistito dal difensore, è riportata la richiesta (ed il suo sviluppo) in termini perfettamente coincidenti con quelli della pena applicata in esito all'accordo con il procuratore generale; Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore Y31::. P O l TATA [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA] IN CfC,I7 Giorg4 Fidelbo 24 F