CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 marzo 2023
Cassazione n. 31904/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente seNreluA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BOLZANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/ente le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 4.60 ceX (‘-e fe.uo ci-t( YGLIDÌ0-3 ukiito-d-crensore .f [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 2 dicembre 2022 il Tribunale di Bolzano - costituito ai sensi dell'art. 309 cod.proc.pen. - ha confermato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il titolo cautelare genetico, rappresentato dalla ordinanza GIP del 17.11.2022. [OSCURATO:PERSONA] risulta applicata la custodia in carcere per la detenzione abusiva di numerose armi, anche con matricola abrasa, oggetto di constatazione in data 13 novembre 2022 a seguito di una perquisizione in edifici di proprietà dell'indagato. 1.1 Secondo il Tribunale la decisione applicativa della misura è immune da vizi di sorta. Viene ritenuta pacifica la disponibilità delle armi e delle munizioni in capo all'indagato e si indica come sussistente un concreto ed elevato pericolo di reiterazione in ragione del numero e della tipologìa delle armi detenute (nonché della esistenza di un precedente specifico), armi cui peraltro avevano potenziale accesso anche altre persone cui lo Schnittler aveva fornito alloggio, tra cui un pregiudicato per gravi reati. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo dei difensori di fiducia - [OSCURATO:PERSONA], con introduzione di sei motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce vizio del procedimento, con nullità del titolo genetico per assenza di autonoma valutazione dei profili rilevanti. Il GIP avrebbe richiamato nella propria decisione il contenuto del provvedimento di fermo senza autonomo apprezzamento dei dati indizianti e delle esigenze cautelari. Posto di fronte a tale deduzione, il tribunale l'avrebbe elusa, finendo con il motivare per relationem ad un provvedimento viziato. 2.2 Al secondo motivo si deduce altro vizio del procedimento, per omessa valutazione di elementi favorevoli forniti dalla difesa. Non sarebbe stata concretamente apprezzata la circostanza di fatto per cui le armi rinvenute - secondo la versione dell'indagato - appartenevano al fratello Roberto, deceduto da alcuni anni. Tale aspetto, pur rilevante, sarebbe stato pretermesso tanto dal GIP che dal Tribunale.2.3 Al terzo motivo si deduce assenza di motivazione su altri aspetti prospettati dalla difesa. Si rappresenta in particolare l'omessa motivazione circa il fatto che l'intervenuto sequestro delle armi rende - in tesi - del tutto insussistente il pericolo di reiterazione. Così come non è stato valorizzato, quale circostanza di fatto a discarico, il mancato rinvenimento di armi in altri luoghi riferibili all'indagato. Non vi è alcun elemento di fatto idoneo a sostenere la pretesa capacità dell'indagato di influenzare i testimoni. 2.4 Al quarto motivo si deduce vizio di motivazione sul profilo del ritenuto pericolo di reiterazione. La motivazione viene tacciata di astrattezza, lì dove il pericolo deve essere apprezzato come 'concreto ed attuale'. Si è ritenuto sussistente il pericolo esclusivamente in riferimento alla gravità del fatto per cui si procede, senza verifica della esistenza di 'occasioni prossime' tali da concretizzare la probabilità di ripetizione della condotta illecita. Si ribadisce che l'intervenuto sequestro rende impossibile la riproposizione della detenzione di armi da parte dell'indagato. 2.5 Al quinto motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza del pericolo di cui alla lettera a) dell'art.274 cod.proc.pen. . Non vi è alcuna argomentazione in fatto idonea a sostenere siffatta ipotesi, pur ritenuta sussistente dal GIP e non espressamente esclusa dal Tribunale. 2.6 Al sesto motivo si deduce vizio di motivazione in punto di scelta della misura, non essendo state esplicitate le ragioni della inadeguatezza degli arresti domiciliari con adozione di presidio elettronico. 3. Gli argomenti difensivi sono stati ribaditi con memoria del 21.3.2023. 4. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 4.1 Quanto al preteso vizio del procedimento per assenza di autonoma valutazione dei presupposti in fatto da parte del GIP (doglianza estesa alla decisione del Tribunale) va rilevato che il Tribunale ha espresso congrua motivazione circa l'esistenza di un visibile apprezzamento autonomo - da parte del GIP - dei profili del fatto rilevanti, il che rende insindacabile tale profilo nella presente sede di legittimità. Del resto, il riferimento al contenuto di atti di indagine noti alle parti (la scheda tecnica allegata alla richiesta del Pubblico Ministero) è del tutto legittimo, non essendo il giudice obbligato a trascrivere nella propria decisione il contenuto degli atti di indagine e potendovi fare semplice riferimento. In numerosi arresti di questa Corte (tra cui v. Sez. I n. 5787 del 21.10.2015, Calandrino, rv 265983; Sez. V n. 11922/2016, Belsito, rv 266428; Sez. H n. 5497 del 29.1.2016, Pellegrino, rv 266336; Sez. VI n. 13864 del 16.3.2017, Marra, rv 269648) si è infatti precisato che la previsione a pena di nullità (art. 292 co.1 lett. c come novellato ai sensi della legge n. 47 del 2015) della necessità di 'autonoma valutazione' da parte del GIP dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, oltre a non possedere carattere innovativo, è compatibile con l' utilizzo di una tecnica redazionale - per relationem - o che incorpori nel provvedimento del giudice parti della richiesta del pubblico ministero, per ciò che attiene i contenuti delle fonti dimostrative utilizzate, essendo imposta non già una riscrittura di aspetti del fatto, quanto una 'visibile' elaborazione autonoma delle ragioni per cui dalle fonti citate si possa trarre il convincimento della sussistenza (247 dei parametri previsti dalla legge per l'adozione della misura. Non è dunque la 'percentuale grafica' di conformità tra richiesta e decisione a determinare il f\-' particolare vizio, quanto la constatazione di una mera apparenza di motivazione proveniente dall'organo terzo, nel caso in esame ragionevolmente esclusa dal Tribunale. 4.2 Inammissibili per genericità (oltre che manifestamente infondati) sono il secondo ed il terzo motivo. Ed invero il Tribunale, così come il primo giudice, hanno tenuto conto della prospettazione difensiva - in ciò adempiendo i rispettivi oneri argomentativi - ma l'hanno ritenuta infondata o comunque irrilevante. Si tratta - su entrambi i profili segnalati - di un profilo argomentativo della decisione pienamente logico. Nei luoghi posti nella disponibilità del ricorrente, al di là della iniziale indicazione fornita dal teste Leitner, è stato rinvenuto un vero e proprio arsenale e tale constatazione ha orientato ragionevolmente le opzioni ricostruttive dei giudici del merito in tema di necessaria consapevolezza e disponibilità degli strumenti di offesa in capo allo Schnittler, né il sequestro delle armi - anche per quanto si dirà in seguito - può essere ritenuto un fatto idoneo a neutralizzare il pericolo di reiterazione. 4.3 D quarto motivo - in punto di motivazione sul ravvisato pericolo di reiterazione - è infondato. Le modalità del fatto legittimamente sono state poste - in una con la valorizzazione di un precedente per fatti analoghi - alla base di un giudizio fortemente negativo sulla personalità, tale da sostenere la ricorrenza del pericolo di riproposizione della condotta illecita e senza necessità di individuare in modo espresso la 'prossimità' di occasioni di riproduzione del comportamento. 4.3.1 Va precisato, sul tema, che questa Corte ha affrontato in più occasioni - in epoca posteriore alla novellazione del 2015 - il tema posto dal ricorrente sui contenuti della valutazione di concretezza e attualità del pericolo di reiterazione di cui all'art. 274 co.1 lett. c cod.proc.pen. . Va qui ribadito che l'espressa previsione del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, in aggiunta a quello della concretezza, introdotta dalla legge 16 aprile 25 n. 47 nel testo dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., realizza una endiadi, rappresentando essenzialmente un richiamo all'osservanza - da parte del giudice - di un presupposto già presente nel sistema sub specie concretezza (v. Sez. I n. 5787 del 21.10.2015, Calandrino, rv 265985, alle cui argomentazioni si fa rinvio, nonchè, tra le altre, Sez. VI n. 15978 del 27.11.2015, Garrone, rv 266988; Sez. VI n. 9894 del 16.2.2016, rv 266421). La volontà del legislatore del 2015 è animata da un finalismo meramente rafforzativo di un dovere argomentativo già presente nel sistema, posto che un 'pericolo' per dar luogo ad una limitazione della libertà personale deve essere - per logica - concreto ed attuale, pena la negazione della stessa natura della misura cautelare, che è quella di limitarlo. E si limita qualcosa che esiste ora, non qualcosa che potrebbe venire in essere un domani. Piuttosto, l'evoluzione della interpretazione della disposizione di legge in esame si è mossa verso la individuazione dei contenuti del giudizio prognostico, posto che in taluni arresti interpretativi si è menzionata la necessità di valorizzare non solo la concreta capacità di riproduzione della condotta illecita in capo al soggetto, ma anche l'esistenza di «occasioni prossime» idonee a facilitare la riproduzione del comportamento che si vuole inibire (v. Sez. III n. 11372 del 10.11.2015, rv 266481; il tema è ripreso da Sez. VI n. 24477 del 4.5.2016, rv 267091) .Ciò rende necessarie alcune ulteriori precisazioni. Il giudizio prognostico su condotte future di un soggetto, espresso in termini di pericolosità, si fonda - in ogni ambito giuridico - sul medesimo schema logico (v. art. 203 cod.pen.) rappresentato dalla valorizzazione della sua componente 'storica' (la ricostruzione della - o delle - condotte poste in essere dal soggetto attenzionato e delle loro modalità concrete di realizzazione) che influisce in modo decisivo sulla formulazione della prognosi, rappresentandone il fondamento e condizionandone razionalmente gli esiti. La prognosi (apprezzamento della ricorrenza del pericolo) è per sua natura un giudizio rivolto al futuro, il che esclude una sua possibile declinazione in termini di certezza (attributo con cui si possono, convenzionalmente e processualmente, qualificarsi solo condotte passate). In ogni giudizio prognostico vi è pertanto un margine ineliminabile di fallibilità, tanto più doverosamente evitabile quanto più si rafforza il presupposto cognitivo, ossia l'analisi di tutto ciò che emerso sino al momento in cui la prognosi è richiesta (modalità del fatto già realizzato, antecedenti causali, condotta di vita antecedente, fattori che possono aver inciso sulla determinazione ad agire). La limitazione della libertà, in chiave inibitoria, è dunque per sua natura correlata ad un esame complessivo di tali indicatori ma non può negarsi - dato l'oggetto del particolare giudizio;-che il pericolo, anche per la costruzione legislativa delle sue caratteristiche, sia legato alla potenzialità riproduttiva della condotta espressa dai comportamenti pregressi del soggetto e non dai particolari stimoli che il contesto di vita verrà a proporgli. 4.3.2 In tal senso, la necessaria identificazione di «occasioni prossime» tese a rendere ancor più probabile la riproduzione della condotta temuta, è opzione interpretativa che finisce con l'introdurre un presupposto non previsto dalla legge, spostando l'attenzione su fattori per lo più imprevedibili e dunque - in realtà - soggettivistici, in quanto estranei alla rigorosa valutazione dei fattori di produzione di quanto è già avvenuto. In altri termini, affermare che un pericolo è concreto ed attuale significa trarre dalla parte storica del giudizio sul fatto e sulla persona gli indicatori idonei a sostenere una ragionevole probabilità di realizzazione di ulteriori condotte di particolare gravità o comunque analoghe a quelle già poste in essere. L'esistenza di 'occasioni di riproduzione' è un dato - in realtà - non dominabile e dunque del tutto incerto, il che non consente di farne un valido indicatore del pericolo normativamente caratterizzato. Sono le caratteristiche e le modalità del fatto commesso (rectius del fatto in corso di accertamento, ma presidiato dalla compiuta valutazione di gravità indiziaria) a dover testimoniare - in una con la verifica globale prima richiamata - l'esistenza o meno del pericolo, non gli eventuali stimoli esterni, che possono porsi solo come accentuativi di una condizione di pericolosità già delibata. Con ciò si intende dare continuità a quelle opzioni interpretative che hanno ribadito come i caratteri del giudizio prognostico - in sede cautelare personale - siano improntati alla rigorosa e complessiva valutazione dei comportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti al soggetto e non alla individuazione di occasioni prossime facilitanti la riproduzione del reato (in tal senso v. Sez. IV n. 27420 del 3.5.2018, rv 273084; Sez. V n. 49038 del 14.6.2017, rv 271522; Sez. V n. 33004 del 3.5.2017, rv 271216; Sez. V n. 31676 del 4.4.2017, rv 270634; Sez. V n. 12618 del 18.1,2017, rv 269533; Sez. H n. 11511 del 14.12.2016, rv 269684). 4.3.3 Tutto ciò precisato, viene meno il fondamento in diritto della doglianza difensiva sull'individuato pericolo di reiterazione, che è stato logicamente desunto - nella decisione impugnata - non già dalla ricorrenza prossima di 'occasioni di riproduzione' della condotta illecita ma dalla considerazione delle modalità del fatto e dal negativo giudizio sulla personalità correlato alla esistenza di un precedente. 4.4 La doglianza relativa al pericolo di inquinamento probatorio (quinto motivo) va ritenuta del tutto generica, non avendo il Tribunale condiviso, su tale aspetto, la decisione del GIP. L'analisi del testo della decisione impugnata porta a ritenere che l'unica ragione di limitazione della libertà (peraltro sufficiente al mantenimento in essere del titolo cautelare) è stata individuata nel pericolo di reiterazione. 4.5 Infondato è, infine, il motivo in punto di scelta della misura, in presenza di una apparato argomentativo - contenuto nella decisione impugnata - che in modo ínequivoco esprime sfiducia verso le capacità di auto-limitazione e auto-controllo in capo all'indagato. Da qui la considerazione per cui il diniego di misura meno afflittiva - anche con presidi elettronici - è ragionevolmente argomentato in rapporto alle valutazioni espresse sulla personalità dello Schnittler. 5. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Man