CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 gennaio 2024
Cassazione n. 35046/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01L09ZN), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2024 della Corte d'appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 30/01/2024, la Corte d'appello di Venezia confermava la sentenza del 13/01/2023 del Tribunale di Padova, emessa in eito a giudizio abbreviato, con la quale [OSCURATO:PERSONA], riconosciute le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pan., equivalenti alla ritenuta recidiva, era stato condannato alla pena di quattro mei di reclusione per il reato di danneggiamento di cui all'art. 635, secondo comma, h. 1), cod. pen. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Venezia, ha proposto personalmente ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato a un uniCo motivo, con il quale lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la carenza della motivazione «nella parte in cui la Corte, hon indicando espressamente i motivi per i quali ritiene non applicabile 1 1,0. 129 c.p.p. e le ragioni per le quali, allo stato degli atti, appare fondata l'impostazione accusatoria, si limita ad argomentare tale non applicabilità con le sole indagini di P.G.», nonché «nella parte in cui l'[OSCURATO:PERSONA] pronuncia sentenza di Tdanna senza vagliare in alcun modo i criteri indicati nell'art. 133 c.p.». 3. Si deve preliminarmente rilevare che il ricorso è s ato proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l'atto di ricorso deve essere sottoscrit o, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte tii cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto di impugnazione, sia l'autenticazione, a opera di un legale, della sottoscrizione del ricqrso - come è avvenuto nel caso di specie -, sia la sottoscrizione del d fensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito deratto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475-01; Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636-01). Trattandosi di impugnazione proposta in difetto di legittirnazione dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 51-bis, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi di quest'ultimo Comma. Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inarrimissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al plamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dello cassa delle amm