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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2022

Cassazione n. 38528/2022

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eguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti dai ricorrenti sono affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Lecce che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l'integrazione della fattispecie delittuosa prevista dall'art.73, comma 5 d.P.R. 309/90, per la precisa descrizione delle modalità dei fatti, riscontrata dal sequestro della sostanza stupefacente, e dalle altre considerazioni non illogiche sulla destinazione allo spaccio e sul concorso di persona (vedi pag. 3 sentenza impugnata); Ritenuto che anche il motivo relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile, avendo la Corte di appello condiviso le valutazioni del primo giudice mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi della motivazione sul punto; ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); ritenuto che la memoria difensiva depositata in data 11 luglio 2022 appare reiterativa delle medesime censure già dedotte nei motivi di ricorso di cui va ribadita l'inammissibilità; rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 9 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti dai ricorrenti sono affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Lecce che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l'integrazione della fattispecie delittuosa prevista dall'art.73, comma 5 d.P.R. 309/90, per la precisa descrizione delle modalità dei fatti, riscontrata dal sequestro della sostanza stupefacente, e dalle altre considerazioni non illogiche sulla destinazione allo spaccio e sul concorso di persona (vedi pag. 3 sentenza impugnata); Ritenuto che anche il motivo relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile, avendo la Corte di appello condiviso le valutazioni del primo giudice mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi della motivazione sul punto; ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); ritenuto che la memoria difensiva depositata in data 11 luglio 2022 appare reiterativa delle medesime censure già dedotte nei motivi di ricorso di cui va ribadita l'inammissibilità; rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] r
Sentenza Cassazione n. 38528/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris