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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 novembre 1950

Cassazione n. 40045/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2020 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio, per essere il reato estinto per prescrizione; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 14 settembre 2020, la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Frosinone del 28 giugno 2019, con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione, con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, per il reato di cui all'art. 10-bis del D.Igs. n. 74 del 2000, perché, in qualità di socio amministratore della società "[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e c.", ometteva di versare, entro il termine previsto per la presentazione annuale di sostituto d'imposta relativa all'anno 2011, ritenute operate per un ammontare pari a euro 169.740,00.

2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.

2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamenta la violazione dell'art. 83, commi 2, 4, 6, 7, lett. g) e 9 del di. n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020, successivamente modificato dal d.l. n. 28 del 2020, convertito dalla legge n. 70 del 2020, per avere la Corte d'appello ritenuto operante nel caso di specie la sospensione del termine di prescrizione per l'emergenza Covid.

La difesa censura l'erroneità di tale assunzione, sostenendo che il procedimento in oggetto non rientra nelle specifiche ipotesi a cui il legislatore ha voluto ricondurre l'effetto sospensivo del termine di prescrizione.

Secondo la difesa, alla luce del tenore letterale del succitato art. 83 e dell'interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità, è indispensabile, affinché possa operare la sospensione della prescrizione per l'emergenza Covid, che sia disposta la sospensione dei termini processuali o che l'udienza di trattazione sia fissata nel periodo emergenziale considerato e successivamente rinviata d'ufficio.

La difesa evidenzia che nel procedimento in esame nessun termine processuale ricadeva nel periodo emergenziale, né tantomeno l'udienza di trattazione, essendo questa sin dall'origine fissata per la data del 14 settembre 2020.

2.2. Con un secondo motivo di ricorso, si censura il vizio di motivazione, in ordine al rigetto della richiesta di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen.

La difesa lamenta l'erroneità e la manifesta illogicità della motivazione della Corte d'appello, con cui ha escluso che il fatto possa qualificarsi di particolare tenuità, mediante un mero richiamo alle ragioni della condotta dell'imputato - senza peraltro indicarle in maniera puntuale - e all'entità dell'importo delle ritenute da questi non versato.

Quest'ultimo, secondo la difesa, è stato erroneamente considerato nella sua interezza e non invece nella sola parte eccedente la soglia di punibilità prevista dal legislatore.

La difesa evidenzia che, alla luce dell'attuale soglia di rilevanza penale pari ad euro 150.000, la parte eccedente nel caso di specie è pari ad euro 19.740,00, che in termini percentuali risulta pari - a suo dire - a circa 11%.

Inoltre, a parere della difesa, un altro decisivo elemento sintomatico della manifesta particolare tenuità del fatto è la condotta dell'imputato che, successivamente alla consumazione del reato, il 27 marzo 2014 ha adempiuto spontaneamente ad una considerevole parte del proprio debito tributario, pari ad euro 69.732,26.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di impugnazione - con cui si lamenta la violazione dell'art. 83, commi 2, 4, 6, 7, lettera g), e 9 del di. n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020, successivamente modificato dal di. n. 28 del 2020, convertito dalla legge n. 70 del 2020, per avere la Corte d'appello ritenuto operante nel caso di specie la sospensione del termine di prescrizione per l'emergenza Covid - è fondato, con conseguente assorbimento del secondo.

1.1. In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del relativo termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale.

E va precisato che nelle altre fasi del procedimento o del processo, diverse da quella di legittimità, la sospensione dei termini di prescrizione non è necessariamente legata alla sopravvenuta impossibilità di celebrare un'udienza, posto che il citato secondo comma dell'art. 83 sospende, senza distinzione, «tutti i termini procedurali», purché, come detto, gli stessi decorrano nell'intervallo temporale considerato da tale disposizione e siano tali nel senso indicato dal primo comma dell'art. 172 cod. proc. pen.

Pertanto, la sospensione del termine di prescrizione, prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, non opera indiscriminatamente in tutti i procedimenti, ma solo in quelli nei quali siano stati effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti e vi sia stata una contestuale sospensione di tali termini, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 83 (Sez.

U., n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021).

1.2. Le considerazioni che precedono evidenziano l'errore in diritto in cui è incorsa la Corte d'appello nella sentenza impugnata, laddove ha interpretato la normativa della sospensione dei termini di cui al citato art. 83 nel senso di sancire una applicazione estensiva della stessa e un arresto generalizzato a tutta l'attività giudiziaria.

Tale interpretazione, oltre a non trovare alcun appiglio nel testo legislativo, sembra confondere la teorica applicabilità della sospensione a tutti i procedimenti penali nel periodo in riferimento con la necessaria verifica, per ciascun procedimento, della effettiva decorrenza di termini procedurali (per il compimento di atti di carattere processuale) destinati ad essere sospesi in virtù di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020: soltanto in quest'ultimo caso, in realtà, cioè in presenza di una effettiva sospensione di termini procedurali in corso, si determina anche la sospensione del termine di prescrizione del reato (Sez. 4, n. 17787 del 15/04/2021).

Nel caso di specie, dagli atti a disposizione di questa Corte, non emerge che si sia concretizzata, nel periodo in riferimento (9 marzo - 11 maggio 2020), una effettiva sospensione dei termini procedurali in corso per il compimento di una qualsivoglia attività processuale.

1.3. La riscontrata violazione di legge impone l'annullamento della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione, maturata prima della sentenza d'appello, come risulta pa.cifico dagli atti, essendosi verificate complessive sospensioni della prescrizione per 120 giorni, rispettivamente per impedimento dell'imputato e del difensore, a partire dalle udienze del 4 ottobre 2017 e del 7 marzo 2018, a fronte di un fatto contestato come commesso il 20 settembre 2012 e di un termine prescrizionale complessivo di sette anni e sei mesi.

Né emergono dagli atti cause di proscioglimento più favorevoli all'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., non avendo egli contestato la responsabilità penale neanche con il ricorso per cassazione.

1.4. Da quanto precede consegue - come anticipato - l'assorbimento del secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione, in ordine, al rigetto della richiesta di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen., disposizione la cui applicabilità è esclusa, per la prevalenza della causa estintiva rappresentata dalla prescrizione del reato.

2. In conclusione, la sentenza deve essere annullata senza rinvio, perché il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2020 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio, per essere il reato estinto per prescrizione; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 settembre 2020, la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Frosinone del 28 giugno 2019, con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione, con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, per il reato di cui all'art. 10-bis del D.Igs. n. 74 del 2000, perché, in qualità di socio amministratore della società "[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e c.", ometteva di versare, entro il termine previsto per la presentazione annuale di sostituto d'imposta relativa all'anno 2011, ritenute operate per un ammontare pari a euro 169.740,00. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamenta la violazione dell'art. 83, commi 2, 4, 6, 7, lett. g) e 9 del di. n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020, successivamente modificato dal d.l. n. 28 del 2020, convertito dalla legge n. 70 del 2020, per avere la Corte d'appello ritenuto operante nel caso di specie la sospensione del termine di prescrizione per l'emergenza Covid. La difesa censura l'erroneità di tale assunzione, sostenendo che il procedimento in oggetto non rientra nelle specifiche ipotesi a cui il legislatore ha voluto ricondurre l'effetto sospensivo del termine di prescrizione. Secondo la difesa, alla luce del tenore letterale del succitato art. 83 e dell'interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità, è indispensabile, affinché possa operare la sospensione della prescrizione per l'emergenza Covid, che sia disposta la sospensione dei termini processuali o che l'udienza di trattazione sia fissata nel periodo emergenziale considerato e successivamente rinviata d'ufficio. La difesa evidenzia che nel procedimento in esame nessun termine processuale ricadeva nel periodo emergenziale, né tantomeno l'udienza di trattazione, essendo questa sin dall'origine fissata per la data del 14 settembre 2020. 2.2. Con un secondo motivo di ricorso, si censura il vizio di motivazione, in ordine al rigetto della richiesta di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen. La difesa lamenta l'erroneità e la manifesta illogicità della motivazione della Corte d'appello, con cui ha escluso che il fatto possa qualificarsi di particolare tenuità, mediante un mero richiamo alle ragioni della condotta dell'imputato - senza peraltro indicarle in maniera puntuale - e all'entità dell'importo delle ritenute da questi non versato. Quest'ultimo, secondo la difesa, è stato erroneamente considerato nella sua interezza e non invece nella sola parte eccedente la soglia di punibilità prevista dal legislatore. La difesa evidenzia che, alla luce dell'attuale soglia di rilevanza penale pari ad euro 150.000, la parte eccedente nel caso di specie è pari ad euro 19.740,00, che in termini percentuali risulta pari - a suo dire - a circa 11%. Inoltre, a parere della difesa, un altro decisivo elemento sintomatico della manifesta particolare tenuità del fatto è la condotta dell'imputato che, successivamente alla consumazione del reato, il 27 marzo 2014 ha adempiuto spontaneamente ad una considerevole parte del proprio debito tributario, pari ad euro 69.732,26.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di impugnazione - con cui si lamenta la violazione dell'art. 83, commi 2, 4, 6, 7, lettera g), e 9 del di. n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020, successivamente modificato dal di. n. 28 del 2020, convertito dalla legge n. 70 del 2020, per avere la Corte d'appello ritenuto operante nel caso di specie la sospensione del termine di prescrizione per l'emergenza Covid - è fondato, con conseguente assorbimento del secondo. 1.1. In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del relativo termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale. E va precisato che nelle altre fasi del procedimento o del processo, diverse da quella di legittimità, la sospensione dei termini di prescrizione non è necessariamente legata alla sopravvenuta impossibilità di celebrare un'udienza, posto che il citato secondo comma dell'art. 83 sospende, senza distinzione, «tutti i termini procedurali», purché, come detto, gli stessi decorrano nell'intervallo temporale considerato da tale disposizione e siano tali nel senso indicato dal primo comma dell'art. 172 cod. proc. pen. Pertanto, la sospensione del termine di prescrizione, prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, non opera indiscriminatamente in tutti i procedimenti, ma solo in quelli nei quali siano stati effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti e vi sia stata una contestuale sospensione di tali termini, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 83 (Sez. U., n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021). 1.2. Le considerazioni che precedono evidenziano l'errore in diritto in cui è incorsa la Corte d'appello nella sentenza impugnata, laddove ha interpretato la normativa della sospensione dei termini di cui al citato art. 83 nel senso di sancire una applicazione estensiva della stessa e un arresto generalizzato a tutta l'attività giudiziaria. Tale interpretazione, oltre a non trovare alcun appiglio nel testo legislativo, sembra confondere la teorica applicabilità della sospensione a tutti i procedimenti penali nel periodo in riferimento con la necessaria verifica, per ciascun procedimento, della effettiva decorrenza di termini procedurali (per il compimento di atti di carattere processuale) destinati ad essere sospesi in virtù di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020: soltanto in quest'ultimo caso, in realtà, cioè in presenza di una effettiva sospensione di termini procedurali in corso, si determina anche la sospensione del termine di prescrizione del reato (Sez. 4, n. 17787 del 15/04/2021). Nel caso di specie, dagli atti a disposizione di questa Corte, non emerge che si sia concretizzata, nel periodo in riferimento (9 marzo - 11 maggio 2020), una effettiva sospensione dei termini procedurali in corso per il compimento di una qualsivoglia attività processuale. 1.3. La riscontrata violazione di legge impone l'annullamento della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione, maturata prima della sentenza d'appello, come risulta pa.cifico dagli atti, essendosi verificate complessive sospensioni della prescrizione per 120 giorni, rispettivamente per impedimento dell'imputato e del difensore, a partire dalle udienze del 4 ottobre 2017 e del 7 marzo 2018, a fronte di un fatto contestato come commesso il 20 settembre 2012 e di un termine prescrizionale complessivo di sette anni e sei mesi. Né emergono dagli atti cause di proscioglimento più favorevoli all'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., non avendo egli contestato la responsabilità penale neanche con il ricorso per cassazione. 1.4. Da quanto precede consegue - come anticipato - l'assorbimento del secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione, in ordine, al rigetto della richiesta di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen., disposizione la cui applicabilità è esclusa, per la prevalenza della causa estintiva rappresentata dalla prescrizione del reato. 2. In conclusione, la sentenza deve essere annullata senza rinvio, perché il reato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il
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