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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 21 ottobre 2025

Cassazione n. 31005/2025

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e - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul regolamento di giurisdizione iscritto al n. 2757/2025 proposto d’ufficiodal: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], conordinanza n. 16 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella causa tra: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege ; -attrici in riassunzione - FRANCESCOBUONANNO; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; ALFONSINAVISCARDI; [OSCURATO:PERSONA]; -attori in riassunzione non costituiti in questa sede - contro [OSCURATO:PERSONA]; -convenuto non costituito in questa sede - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza n. 16 resa in data 14/11/2024 il Commissario per la liquidazione degli usi civici di Napoli ha sollevato conflitto negativo digiurisdizione a seguito della sentenza n. 198 del 29/1/2024 con la quale il Tribunale di Avellino ha declinato, in favore del competente Commissarioper la liquidazione degli usi civici, la propria giurisdizione sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MichelinaGuacci, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e VincenzoPastore volta a sentir «dichiarare ed accertare l’inesistenza di dirittidi natura enfiteutica gravanti sui fondi descritti in premessa di proprietà degli attori», nonché a sentir «dichiarare ed accertare l'inesistenzadell'obbligo di pagamento dei canoni di natura enfite utica richiestiin pagamento dal Comune di Solofra», in via gradata, «ridurre nei limiti del congruo e del dovuto la misura dei canoni di natura enfiteuticadovuti dagli attori al Comune di Solofra».

2. A fondamento della decisione assunta, il Commissario per la liquidazione degli usi civici di Napoli ha rilevato come l’iniziativa giudiziariadegli attori aveva fatto seguito alla richiesta di pagamento daparte del Comune di Solofra dei canoni di natur a enfiteutica relativi aglianni 2012 - 2017, e che tale richiesta era stata a sua volta fondata suuna ricognizione che il Comune di Solofra aveva compiuto delle terre civiche ed ex - civiche sdemanializzate gravate da canoni di natura enfiteutica ricadenti nel territorio comunale; ricognizione effettuata sullascorta delle verifiche demaniali e delle operazioni di legittimazione e/odi quotizzazione svolte prima e dopo il 1927.

3. In particolare, secondo il Commissario remittente, la contestazione opposta dagli attori alle richieste di pagamento del [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe fondata, o sull’intervenuta conciliazione da parte di taluni interessati, o sull’inattendibilità del ce nsimento operatodal Comune, in quanto le ordinanze di reintegra commissariali (del 13/7/1938) e quelle di legittimazione (del 30/7/1938 e del 10/10/1938)non sarebbero state idonee a comprovare il fondamento delle pretese dell’ente, né sarebbero state opp onibili agli attori, non rispondendoad alcun canone di autenticità e attendibilità.

Indefinitiva, secondo il giudice a quo , i canoni enfiteutici de quibus non sarebbero dovuti, ad avviso degli attori, o perché concernenti particelle già sdemanializzate per effetto dell’antica conciliazione, o perchépretesi (al di là della loro incongrua determinazione) sulla scorta diatti demaniali da cui non emergerebbe in maniera chiara se i fondi, in relazione ai quali erano stati emessi gli avvisi di pagamento, rispondessero proprio a quelli derivanti dalle legittimazioni o dalle quotizzazioni.

Ciò premesso, secondo il Commissario remittente, non potendo ritenersi contestata l’originaria qualità demaniale dei suoli, l’accertamento della c.d. qualitas soli non costituirebbe il petitum sostanziale avanzato dagli attori, né si porrebbe quale antecedente logico-giuridicodella decisione invocata, mentre ciò che costituirebbe oggetto di controversia tra le parti sarebbe unicamente la questione dell’avvenutasdemanializzazione dei terreni, ovvero la questione della corrispondenza dei terreni in relazione ai quali erano stati emessi gli avvisi di pagamento con quelli derivanti da legittimazione o quotizzazione (ovvero se, al contrario, quei terreni non fossero piuttostofondi di proprietà esclusiva degli attori).

Ilcontrasto tra le parti riguarderebbe, dunque, il riparto degli oneri probatori, ovvero se sia il Comune di Solofra a dover provare che i fondiper cui è causa siano quelli a suo tempo legittimati o quotizzati (secondoquanto sostenuto dagli attori), o s e siano piuttosto gli attori adover provare i titoli in virtù dei quali si assumono pieni proprietari (secondo quanto sostenuto dal Comune), non avendo gli attori, giammai sollecitato un nuovo accertamento demaniale, né avendo contestatol’esito delle ver ifiche demaniali del 1937 o la legittimità dello svolgimentodelle operazioni di sistemazione dei demani civici (tra cui appunto le legittimazioni del 1938), quanto piuttosto unicamente la loroopponibilità agli odierni attori.

4. Sulla base di tali premesse, il Commissario remittente ha espressol’avviso che l’azione di accertamento proposta dagli attori (in baseanche all'asserita usucapione e/o alla conciliazione ‘ottocentesca’) esorbiterebbe del tutto dalla giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici (spettando piuttosto alla giurisdizione del giudice ordinario), coincidendo l’oggetto della presente controversia unicamente con l’accertamento dell'usucapione e/o della sdemanializzazione ottocentesca, nonc hé (stante la prospettata situazionedi contrasto) con la questione della consistenza del diritto di proprietàdei terreni, da ritenersi già piena, secondo gli attori, o ancora in attesa di espansione per effetto dell'affrancazione, secondo il Comune.

5. A seguito della proposizione d’ufficio del regolamento di giurisdizionedinanzi a queste Sezioni Unite, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannodepositato due successive memorie.

6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AlfonsinaViscardi, [OSCURATO:PERSONA] e il Comune di Solofra non hanno svoltodifese in questa sede. 7.[OSCURATO:PERSONA] procuratore generale presso la Corte di cassazione haconcluso per iscritto, invocando la dichiarazione della giurisdizione delCommissario per la liquidazione degli usi civici. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza n. 16 resa in data 14/11/2024, attraverso la quale ha sollevato l’odierno conflitto negativo di giurisdizione, il Commissarioper la liquidazione degli usi civici di Napoli ha evidenziato come, la contestazione opposta dagli originari attori alle richieste di pagamentodel Comune di Solofra si sarebbe fondata, o sull’intervenuta conciliazione da parte di taluni interessati, o sull’inattendibilità del censimento operato dal Comune, in quanto le ordinanze di reintegra commissariali (del 13/7/1938) e quelle di legittimazione (del 30/7/1938 e del 10/10/1938) non sarebbero state idone e a comprovareil fondamento delle pretese dell’ente, né sarebbero state opponibiliagli attori, non rispondendo ad alcun canone di autenticità e attendibilità.

Indefinitiva, secondo il giudice a quo , i canoni enfiteutici de quibus non sarebbero dovuti, ad avviso degli attori, o perché concernenti particelle già sdemanializzate per effetto dell’antica conciliazione, o perchépretesi (al di là della loro incongrua determinazione) sulla scorta diatti demaniali da cui non emergerebbe in maniera chiara se i fondi, in relazione ai quali erano stati emessi gli avvisi di pagamento, rispondessero proprio a quelli derivanti dalle legittimazioni o dalle quotizzazioni.

Inforza di tali premesse, secondo il Commissario remittente, non essendo contestata l’originaria qualità demaniale dei suoli, l’accertamento della c.d. qualitas soli non costituirebbe il petitum sostanziale avanzato dagli attori, né si porrebbe quale antecedente logico-giuridicodella decisione invocata, mentre ciò che costituirebbe oggetto di controversia tra le parti sarebbe unicamente la questione dell’avvenutasdemanializzazione dei terreni, ovvero la questione della corrispondenza dei terreni in relazione ai quali erano stati emessi gli avvisi di pagamento con quelli derivanti da legittimazione o quotizzazione (ovvero se, al contrario, quei terreni non fossero piuttostofondi di proprietà esc lusiva degli attori).

Inbreve, il contrasto tra le parti riguarderebbe il riparto degli oneri probatori, ovvero se sia il Comune di Solofra a dover provare che i fondiper cui è causa siano quelli a suo tempo legittimati o quotizzati (secondoquanto sostenuto dagli attori), o se siano piuttosto gli attori adover provare i titoli in virtù dei quali si assumono pieni proprietari (secondo quanto sostenuto dal Comune), non avendo gli attori, giammai sollecitato un nuovo accertamento demaniale, né avendo contestatol’esito delle ve rifiche demaniali del 1937 o la legittimità dello svolgimentodelle operazioni di sistemazione dei demani civici (tra cui appunto le legittimazioni del 1938), quanto piuttosto unicamente la loroopponibilità agli odierni attori.

Daqui la ritenuta insussistenza della giurisdizione commissariale.

2. Osserva il C ollegio come l e argomentazioni contenute nel provvedimentocon il quale il Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici di Napoli ha sollevato l’odierno conflitto negativo di giurisdizionesiano del tutto prive di fondamento . 3.Secondo il provvedimento commissariale, gli originari attori non avrebbero affatto sollecitato un nuovo accertamento demaniale, né avrebbero contestato l’esito delle verifiche demaniali o la legittimità delleoperazioni di sistemazione dei demoni civici, quanto piuttosto la loroopponibilità agli attori (cfr. pag. 5 dell’ordinanza commissariale). 4.In contrasto con tale lettura del giudice a quo , varrà piuttosto sottolineare come il tema della ‘opponibilità’ (in senso tecnico, ossia comededuzione dell’inefficacia relativa dell’atto contestato) non risult i inalcun luogo delle contestazioni illustrate d a gli originari attori, avendo questi ultimi semmai contestato la pretesa creditoria comunale , o perché concernente particelle già sdemanializzate per effetto dell’antica conciliazione (gli accordi dei propri avi con il Comune di Solofra conclusi nella seconda metà dell’Ottocento), o in ragione dell’inidoneità rappresentativa degli strumenti probatori utilizzati dal Comune di Solofra a comprovare il proprio diritto a rivendicare il pagamentodei canoni di natura enfiteutica avanzata nei confronti degli attori.

Sul punto, invero, il provvedimento commissariale remittente incorrein un’evidente contraddizione; da una parte, infatti, si afferma che « quello che è controverso, infatti, è solo se determinati terreni sianogià stati sdemanializzati […] ovvero se quelli in relazione ai quali sonostati emessi gli avvisi di pagamento de quibus siano proprio quelli derivantida legittimazioni o da quotizzazi oni (effettuate prima e dopo il1927)o se siano fondi di esclusiva proprietà degli attori » (pag. 5) e, dall’altra, che «giammai viene sollecitato un nuovo accertamento demanialee nemmeno viene contestato l'esito delle verifiche demaniali del1937 […] (semmai solo la loro apponibilità agli odierni attori) » (pag. 5) e che « nella specie la demanialità dei terreni è pacificamente esclusa»(pag. 6).

Ciò posto , deve ritenersi assolutamente erroneo affermare che «giammai viene sollecitato un nuovo accertamento demaniale e nemmenoviene contestato l'esito delle verifiche demaniali del 1937 e, per la verità, neanche è posta in discussione la legittimità dello svolgimentodelle operazioni di sistemazione dei demani ci vici, tra cui appuntole legittimazioni del 1938 (semmai solo la loro o pponibilità agli odierni attori) » (cfr. pag. 5 dell’ordinanza commissariale), perché la rivendicazione del l’avvenuta sdemanializzazione di un fondo (per effettodi un’antica conciliazione), o la contesta zione del l’idoneità della prova dell’avvenuta legittimazione di fondi che il Comune ritiene, al contrario,tuttora gravati da usi civici , equival gono, in tutto e per tutto , alla contesta zione del la demanialità de i fond i (perché, in un caso, sdemanializzati e, nell’altro, non demanial i in quanto non provata l’avvenuta legittimazione) ; e contestare la demanialità di un fondo (poiché sdemanializzato o perché non provata l a sua avvenuta legittimazione) in altro non consiste se non nella proposizione in giudizio del thema decidendum consistente nel l’accertamento della qualitassoli. 5.In breve, sulla base di quanto riconosciuto costituire l’oggetto delleoriginarie domande degli attori, il giudicante dovrebbe procedere necessariamente (nei termini di un indispensabile passaggio logico - giuridico) ad accertare la qualità demaniale o meno dei fondi (accertando l’effettività e l’efficacia delle dedotte conciliazioni ottocentesche, ed accertando l’esistenza di prove sufficienti a suffragare la tesi comunale dell’avvenuta legittimazione dei terreni degliattori), al fine di decidere sulle domande proposte con riguardo alla dedotta fondatezza/infondatezza delle richieste di pagamento avanzatedal Comune.

6. Da qui l’applicazione del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale l a giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, prevista dall'art. 29 della l. n. 1766 del 1927, sussiste ogniqualvolta l'accertamentodella qualitas soli - e quindi la soluzione delle questioni relativeall'accertamento dell'esistenza, della natura e dell'estensione deidiritti di uso civico, nonché di quelle relative alla qualità demaniale delsuolo - si ponga come antecedente logico giuridico della decisione (cfr.Sez.

U, Ordinanza n. 8252 del 22/03/2023, Rv. 667326 – 01; Sez.

U, Ordinanza n. 15530 del 16/05/2022, Rv. 664750 – 01; Sez.

U, Ordinanzan. 8564 del 26/03/2021, Rv. 660856 - 01). 7.Sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata la giurisdizione delCommissario regionale per la liquidazione degli usi civici di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul regolamento di giurisdizione iscritto al n. 2757/2025 proposto d’ufficiodal: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], conordinanza n. 16 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella causa tra: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege ; -attrici in riassunzione - FRANCESCOBUONANNO; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; ALFONSINAVISCARDI; [OSCURATO:PERSONA]; -attori in riassunzione non costituiti in questa sede - contro [OSCURATO:PERSONA]; -convenuto non costituito in questa sede - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza n. 16 resa in data 14/11/2024 il Commissario per la liquidazione degli usi civici di Napoli ha sollevato conflitto negativo digiurisdizione a seguito della sentenza n. 198 del 29/1/2024 con la quale il Tribunale di Avellino ha declinato, in favore del competente Commissarioper la liquidazione degli usi civici, la propria giurisdizione sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MichelinaGuacci, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e VincenzoPastore volta a sentir «dichiarare ed accertare l’inesistenza di dirittidi natura enfiteutica gravanti sui fondi descritti in premessa di proprietà degli attori», nonché a sentir «dichiarare ed accertare l'inesistenzadell'obbligo di pagamento dei canoni di natura enfite utica richiestiin pagamento dal Comune di Solofra», in via gradata, «ridurre nei limiti del congruo e del dovuto la misura dei canoni di natura enfiteuticadovuti dagli attori al Comune di Solofra». 2. A fondamento della decisione assunta, il Commissario per la liquidazione degli usi civici di Napoli ha rilevato come l’iniziativa giudiziariadegli attori aveva fatto seguito alla richiesta di pagamento daparte del Comune di Solofra dei canoni di natur a enfiteutica relativi aglianni 2012 - 2017, e che tale richiesta era stata a sua volta fondata suuna ricognizione che il Comune di Solofra aveva compiuto delle terre civiche ed ex - civiche sdemanializzate gravate da canoni di natura enfiteutica ricadenti nel territorio comunale; ricognizione effettuata sullascorta delle verifiche demaniali e delle operazioni di legittimazione e/odi quotizzazione svolte prima e dopo il 1927. 3. In particolare, secondo il Commissario remittente, la contestazione opposta dagli attori alle richieste di pagamento del [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe fondata, o sull’intervenuta conciliazione da parte di taluni interessati, o sull’inattendibilità del ce nsimento operatodal Comune, in quanto le ordinanze di reintegra commissariali (del 13/7/1938) e quelle di legittimazione (del 30/7/1938 e del 10/10/1938)non sarebbero state idonee a comprovare il fondamento delle pretese dell’ente, né sarebbero state opp onibili agli attori, non rispondendoad alcun canone di autenticità e attendibilità. Indefinitiva, secondo il giudice a quo , i canoni enfiteutici de quibus non sarebbero dovuti, ad avviso degli attori, o perché concernenti particelle già sdemanializzate per effetto dell’antica conciliazione, o perchépretesi (al di là della loro incongrua determinazione) sulla scorta diatti demaniali da cui non emergerebbe in maniera chiara se i fondi, in relazione ai quali erano stati emessi gli avvisi di pagamento, rispondessero proprio a quelli derivanti dalle legittimazioni o dalle quotizzazioni. Ciò premesso, secondo il Commissario remittente, non potendo ritenersi contestata l’originaria qualità demaniale dei suoli, l’accertamento della c.d. qualitas soli non costituirebbe il petitum sostanziale avanzato dagli attori, né si porrebbe quale antecedente logico-giuridicodella decisione invocata, mentre ciò che costituirebbe oggetto di controversia tra le parti sarebbe unicamente la questione dell’avvenutasdemanializzazione dei terreni, ovvero la questione della corrispondenza dei terreni in relazione ai quali erano stati emessi gli avvisi di pagamento con quelli derivanti da legittimazione o quotizzazione (ovvero se, al contrario, quei terreni non fossero piuttostofondi di proprietà esclusiva degli attori). Ilcontrasto tra le parti riguarderebbe, dunque, il riparto degli oneri probatori, ovvero se sia il Comune di Solofra a dover provare che i fondiper cui è causa siano quelli a suo tempo legittimati o quotizzati (secondoquanto sostenuto dagli attori), o s e siano piuttosto gli attori adover provare i titoli in virtù dei quali si assumono pieni proprietari (secondo quanto sostenuto dal Comune), non avendo gli attori, giammai sollecitato un nuovo accertamento demaniale, né avendo contestatol’esito delle ver ifiche demaniali del 1937 o la legittimità dello svolgimentodelle operazioni di sistemazione dei demani civici (tra cui appunto le legittimazioni del 1938), quanto piuttosto unicamente la loroopponibilità agli odierni attori. 4. Sulla base di tali premesse, il Commissario remittente ha espressol’avviso che l’azione di accertamento proposta dagli attori (in baseanche all'asserita usucapione e/o alla conciliazione ‘ottocentesca’) esorbiterebbe del tutto dalla giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici (spettando piuttosto alla giurisdizione del giudice ordinario), coincidendo l’oggetto della presente controversia unicamente con l’accertamento dell'usucapione e/o della sdemanializzazione ottocentesca, nonc hé (stante la prospettata situazionedi contrasto) con la questione della consistenza del diritto di proprietàdei terreni, da ritenersi già piena, secondo gli attori, o ancora in attesa di espansione per effetto dell'affrancazione, secondo il Comune. 5. A seguito della proposizione d’ufficio del regolamento di giurisdizionedinanzi a queste Sezioni Unite, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannodepositato due successive memorie. 6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AlfonsinaViscardi, [OSCURATO:PERSONA] e il Comune di Solofra non hanno svoltodifese in questa sede. 7.[OSCURATO:PERSONA] procuratore generale presso la Corte di cassazione haconcluso per iscritto, invocando la dichiarazione della giurisdizione delCommissario per la liquidazione degli usi civici. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza n. 16 resa in data 14/11/2024, attraverso la quale ha sollevato l’odierno conflitto negativo di giurisdizione, il Commissarioper la liquidazione degli usi civici di Napoli ha evidenziato come, la contestazione opposta dagli originari attori alle richieste di pagamentodel Comune di Solofra si sarebbe fondata, o sull’intervenuta conciliazione da parte di taluni interessati, o sull’inattendibilità del censimento operato dal Comune, in quanto le ordinanze di reintegra commissariali (del 13/7/1938) e quelle di legittimazione (del 30/7/1938 e del 10/10/1938) non sarebbero state idone e a comprovareil fondamento delle pretese dell’ente, né sarebbero state opponibiliagli attori, non rispondendo ad alcun canone di autenticità e attendibilità. Indefinitiva, secondo il giudice a quo , i canoni enfiteutici de quibus non sarebbero dovuti, ad avviso degli attori, o perché concernenti particelle già sdemanializzate per effetto dell’antica conciliazione, o perchépretesi (al di là della loro incongrua determinazione) sulla scorta diatti demaniali da cui non emergerebbe in maniera chiara se i fondi, in relazione ai quali erano stati emessi gli avvisi di pagamento, rispondessero proprio a quelli derivanti dalle legittimazioni o dalle quotizzazioni. Inforza di tali premesse, secondo il Commissario remittente, non essendo contestata l’originaria qualità demaniale dei suoli, l’accertamento della c.d. qualitas soli non costituirebbe il petitum sostanziale avanzato dagli attori, né si porrebbe quale antecedente logico-giuridicodella decisione invocata, mentre ciò che costituirebbe oggetto di controversia tra le parti sarebbe unicamente la questione dell’avvenutasdemanializzazione dei terreni, ovvero la questione della corrispondenza dei terreni in relazione ai quali erano stati emessi gli avvisi di pagamento con quelli derivanti da legittimazione o quotizzazione (ovvero se, al contrario, quei terreni non fossero piuttostofondi di proprietà esc lusiva degli attori). Inbreve, il contrasto tra le parti riguarderebbe il riparto degli oneri probatori, ovvero se sia il Comune di Solofra a dover provare che i fondiper cui è causa siano quelli a suo tempo legittimati o quotizzati (secondoquanto sostenuto dagli attori), o se siano piuttosto gli attori adover provare i titoli in virtù dei quali si assumono pieni proprietari (secondo quanto sostenuto dal Comune), non avendo gli attori, giammai sollecitato un nuovo accertamento demaniale, né avendo contestatol’esito delle ve rifiche demaniali del 1937 o la legittimità dello svolgimentodelle operazioni di sistemazione dei demani civici (tra cui appunto le legittimazioni del 1938), quanto piuttosto unicamente la loroopponibilità agli odierni attori. Daqui la ritenuta insussistenza della giurisdizione commissariale. 2. Osserva il C ollegio come l e argomentazioni contenute nel provvedimentocon il quale il Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici di Napoli ha sollevato l’odierno conflitto negativo di giurisdizionesiano del tutto prive di fondamento . 3.Secondo il provvedimento commissariale, gli originari attori non avrebbero affatto sollecitato un nuovo accertamento demaniale, né avrebbero contestato l’esito delle verifiche demaniali o la legittimità delleoperazioni di sistemazione dei demoni civici, quanto piuttosto la loroopponibilità agli attori (cfr. pag. 5 dell’ordinanza commissariale). 4.In contrasto con tale lettura del giudice a quo , varrà piuttosto sottolineare come il tema della ‘opponibilità’ (in senso tecnico, ossia comededuzione dell’inefficacia relativa dell’atto contestato) non risult i inalcun luogo delle contestazioni illustrate d a gli originari attori, avendo questi ultimi semmai contestato la pretesa creditoria comunale , o perché concernente particelle già sdemanializzate per effetto dell’antica conciliazione (gli accordi dei propri avi con il Comune di Solofra conclusi nella seconda metà dell’Ottocento), o in ragione dell’inidoneità rappresentativa degli strumenti probatori utilizzati dal Comune di Solofra a comprovare il proprio diritto a rivendicare il pagamentodei canoni di natura enfiteutica avanzata nei confronti degli attori. Sul punto, invero, il provvedimento commissariale remittente incorrein un’evidente contraddizione; da una parte, infatti, si afferma che « quello che è controverso, infatti, è solo se determinati terreni sianogià stati sdemanializzati […] ovvero se quelli in relazione ai quali sonostati emessi gli avvisi di pagamento de quibus siano proprio quelli derivantida legittimazioni o da quotizzazi oni (effettuate prima e dopo il1927)o se siano fondi di esclusiva proprietà degli attori » (pag. 5) e, dall’altra, che «giammai viene sollecitato un nuovo accertamento demanialee nemmeno viene contestato l'esito delle verifiche demaniali del1937 […] (semmai solo la loro apponibilità agli odierni attori) » (pag. 5) e che « nella specie la demanialità dei terreni è pacificamente esclusa»(pag. 6). Ciò posto , deve ritenersi assolutamente erroneo affermare che «giammai viene sollecitato un nuovo accertamento demaniale e nemmenoviene contestato l'esito delle verifiche demaniali del 1937 e, per la verità, neanche è posta in discussione la legittimità dello svolgimentodelle operazioni di sistemazione dei demani ci vici, tra cui appuntole legittimazioni del 1938 (semmai solo la loro o pponibilità agli odierni attori) » (cfr. pag. 5 dell’ordinanza commissariale), perché la rivendicazione del l’avvenuta sdemanializzazione di un fondo (per effettodi un’antica conciliazione), o la contesta zione del l’idoneità della prova dell’avvenuta legittimazione di fondi che il Comune ritiene, al contrario,tuttora gravati da usi civici , equival gono, in tutto e per tutto , alla contesta zione del la demanialità de i fond i (perché, in un caso, sdemanializzati e, nell’altro, non demanial i in quanto non provata l’avvenuta legittimazione) ; e contestare la demanialità di un fondo (poiché sdemanializzato o perché non provata l a sua avvenuta legittimazione) in altro non consiste se non nella proposizione in giudizio del thema decidendum consistente nel l’accertamento della qualitassoli. 5.In breve, sulla base di quanto riconosciuto costituire l’oggetto delleoriginarie domande degli attori, il giudicante dovrebbe procedere necessariamente (nei termini di un indispensabile passaggio logico - giuridico) ad accertare la qualità demaniale o meno dei fondi (accertando l’effettività e l’efficacia delle dedotte conciliazioni ottocentesche, ed accertando l’esistenza di prove sufficienti a suffragare la tesi comunale dell’avvenuta legittimazione dei terreni degliattori), al fine di decidere sulle domande proposte con riguardo alla dedotta fondatezza/infondatezza delle richieste di pagamento avanzatedal Comune. 6. Da qui l’applicazione del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale l a giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, prevista dall'art. 29 della l. n. 1766 del 1927, sussiste ogniqualvolta l'accertamentodella qualitas soli - e quindi la soluzione delle questioni relativeall'accertamento dell'esistenza, della natura e dell'estensione deidiritti di uso civico, nonché di quelle relative alla qualità demaniale delsuolo - si ponga come antecedente logico giuridico della decisione (cfr.Sez. U, Ordinanza n. 8252 del 22/03/2023, Rv. 667326 – 01; Sez. U, Ordinanza n. 15530 del 16/05/2022, Rv. 664750 – 01; Sez. U, Ordinanzan. 8564 del 26/03/2021, Rv. 660856 - 01). 7.Sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata la giurisdizione delCommissario regionale per la liquidazione degli usi civici di
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