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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 novembre 2021

Cassazione n. 46744/2021

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e ifricorsb; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso e della memoria depositata;/77 [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 10 luglio 2020 confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il riciclaggio di una autovettura e, in particolare, per avere, dopo essersi procurati una [OSCURATO:PERSONA] incidentata dalle quale ricavare dati genuini (tg. [OSCURATO:TARGA], autovettura intestata ad [OSCURATO:PERSONA]), compiuto operazioni tali da ostacolare la provenienza delittuosa dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA] provento di furto ai danni di [OSCURATO:PERSONA], mediante sostituzione della targa (apposizione della targa [OSCURATO:TARGA]) ed alterazione del telaio. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando che con l'atto di appello si era eccepita l'estraneità del ricorrente all'operazione di "ripulitura" dell'autovettura, essendosi basata la sentenza di condanna solo sul fatto che [OSCURATO:PERSONA] la avesse ricevuta ed avendo valorizzato il contenuto delle conversazioni intercettate, che però non erano idonee ad avallare la tesi dell'accusa secondo cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato consapevole della sostituzione di parti del veicolo, trattandosi di conversazioni frammentarie, spesso poco chiare se non incomprensibili e distoniche rispetto ai paralleli accertamenti di polizia; pertanto, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere ritenuto responsabile soltanto del reato di ricettazione. 1.2 II difensore lamenta che la Corte di appello non aveva riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] le attenuanti generiche per la gravità della condotta e per i precedenti penali dell'imputato, senza considerare la incondizionata dichiarazione confessoria del ricorrente e l'ottimo comportamento processuale tenuto. 1.3 II difensore eccepisce che erroneamente era stata ritenuta sussistente la contestata recidiva, visto che la precedente condanna riportata dal ricorrente era risalente nel tempo e di non particolare gravità, così come l'occasionalità della condotta e le modalità del reato non erano sintomaticiidi una maggiore capacità a delinquere del ricorrente; ancora una volta si rilevava che erano stati pretermessi la confessione del ricorrente ed il sincero pentimento per il fatto commesso. 1.4 II difensore eccepisce che la pena inflitta era eccessiva e non motivata.

2. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 II difensore eccepisce che i giudici di merito avevano ritenuto, nella prima parte della sentenza, che il ricorrente avrebbe apportato un contributo materiale occupandosi dell'assemblaggio dei due veicoli, per poi stravolgere la precedente ricostruzione nella parte motiva della sentenza, e ciò per superare la ) censura sollevata nei motivi di gravame secondo cui il ruolo di concorrente materiale di [OSCURATO:PERSONA] era inconciliabile con lo stato detentivo dello stesso, status dedotto per la prima volta in appello con la produzione, a seguito di riapertura dell'istruttoria dibattimentale, dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza con la quale era stato disposto che [OSCURATO:PERSONA] espiasse la pena complessiva di anni due di reclusione in regime di detenzione domiciliare: la sentenza impugnata, pertanto, aveva prospettato una nuova ed alternativa ricostruzione dei fatti, in cui [OSCURATO:PERSONA] era passato da essere concorrente materiale a concorrente morale, ricostruzione totalmente antinomica rispetto a quella del primo giudice, sebbene la stessa fosse stata condivisa e ritenuta valida.

Il difensore osserva che l'intero costrutto accusatorio si basava non su dati oggettivi, ma unicamente sulla interpretazione di captazioni telefoniche operata da agenti di P.G: il cui contenuto non risultava connotato da chiarezza e decifrabilità: si faceva particolare riferimento al commento che gli agenti fornivano in relazione alla captazione del 28.6.2016, (progr. 3403) e al fatto che era impossibile che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si riferissero alla autovettura da utilizzare per la realizzazione del reato, considerato che il furto era avvenuto il giorno dopo rispetto alla intercettazione; vi era poi stato un travisamento del dato probatorio, avendo la Corte di appello affermato che dalla denuncia non risultava quando fosse stato commesso il furto, che quindi poteva essere del giorno prima, mentre dalla denuncia tale dato risultava, essendo indicato il furto come commesso il giorno successivo (29.6.2016) alla intercettazione; il difensore rileva che le ulteriori captazioni del 30 giugno 2016, in assenza di elementi dimostrativi di quella specifica condotta, non consentivano di ricavare un contributo morale alla realizzazione dell'illecito.

In data 4 novembre 2021 il difensore depositava memoria scritta, nella quale insisteva nei motivi di ricorso, con particolare riferimento a quello sul travisamento del dato probatorio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, si deve infatti rilevare come lo stesso sia ripetitivo di quanto già esposto in appello e sul quale la Corte di appello ha congruamente motivato la propria decisione; a tale proposito deve essere ribadito che secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv.256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.

Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilnnente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584).

Nel caso in esame, la Corte di appello ha risposto alle censure sul fatto che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere ritenuto responsabile del meno grave reato di ricettazione con le argomentazioni delle pagine da 4 in avanti della sentenza impugnata, ove viene rilevato che [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato la Fiat 500 incidentata targata [OSCURATO:TARGA] intestata ad [OSCURATO:PERSONA], che la aveva fatta recuperare e trasportare da [OSCURATO:PERSONA] (giudicato separatamente) tramite [OSCURATO:PERSONA] e che la targa [OSCURATO:TARGA] era stata poi apposta sull'altra [OSCURATO:PERSONA] oggetto di furto, per cui era evidente l'intervento di [OSCURATO:PERSONA] nell'operazione di riciclaggio; la Corte di appello ha anche richiamato le conversazioni dalle quali emerge il pieno coinvolginnento di [OSCURATO:PERSONA] nel riciclaggio (pag.5 e 6 sentenza impugnata), osservando, a pag.8, che [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto a [OSCURATO:PERSONA] di procurare la vettura da riciclare. 1.2 Relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, si deve ricordare che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato; tale è il caso in esame, in cui la Corte di appello ha evidenziato la gravità del reato, i precedenti penali del ricorrente e la mancanza di elementi favorevolmente valutabili.1.3 Al riguardo della censura del terzo motivo di ricorso, questa Corte ha affermato che il dovere di specifica motivazione sulla sussistenza della recidiva risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (vedi Sez.6, Sentenza n. 56972 del 20/06/2018, PG/Franco, Rv. 274782 - 01): nel caso in esame, la Corte di appello ha ritenuto che il precedente specifico del ricorrente apparisse sintomo di una maggiore pericolosità sociale, con motivazione logica e quindi esente da censure. 1.4 Quanto alla pena, è principio costantemente affermato a questa Corte quello secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, come nel caso in esame, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen..(vedi sez. 2, sentenza n. 28852 del 08/05/2013 Taurasi e altro, Rv.256464; Sez. 2, sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv.271243);°

2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 2.1 Infatti, per il suddetto ricorso, la Corte di appello ha risposto a tutte le censure proposte in appello e reiterate con il ricorso per cassazione: in particolare, il ricorso non considera che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (vedi Sez. 2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389 - 01); in particolare, il dedotto travisamento della prova è irrilevante proprio alla luce della prima parte della motivazione della Corte di appello che ha considerato che "dal contenuto della predetta conversazione non si ricava affatto che il mezzo era già stato rubato...ben potendo ciò riferirsi semplicemente al fatto che la vettura di interesse era già stata individuata"; pertanto, relativamente al fatto che il furto sarebbe avvenuto in data successiva (29 giugno, come da denuncia) alla conversazione riportata (del 28 giugno), sono decisive le considerazioni riportate a pagina 6 della sentenza impugnata, nelle quali si evidenzia che nei giorni precedenti [OSCURATO:PERSONA] aveva già interessato [OSCURATO:PERSONA] per recuperare l'autovettura su cui trasferire i dati di quella incidentata, dicendo che ne aveva parlato con [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, il ricorrente contesta genericamente il contenuto delle conversazioni del 30 giugno 2016 in cui [OSCURATO:PERSONA] dice a [OSCURATO:PERSONA] di portare i pezzi dell'autovettura da [OSCURATO:PERSONA] e quella in cui [OSCURATO:PERSONA] di lamenta con [OSCURATO:PERSONA] per il modesto importo ricevuto per lo smontaggio di due autovetture (la [OSCURATO:PERSONA] ed una [OSCURATO:PERSONA]); la Corte di appello ha anche escluso che lo stato detentivo di [OSCURATO:PERSONA] potesse costituire un impedimento alla effettuazione delle operazioni di riciclaggio, senza però affermare che lo stesso avrebbe dovuto essere considerato soltanto un concorrente morale.

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, mentre il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e ifricorsb; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso e della memoria depositata;/77 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 10 luglio 2020 confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il riciclaggio di una autovettura e, in particolare, per avere, dopo essersi procurati una [OSCURATO:PERSONA] incidentata dalle quale ricavare dati genuini (tg. [OSCURATO:TARGA], autovettura intestata ad [OSCURATO:PERSONA]), compiuto operazioni tali da ostacolare la provenienza delittuosa dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA] provento di furto ai danni di [OSCURATO:PERSONA], mediante sostituzione della targa (apposizione della targa [OSCURATO:TARGA]) ed alterazione del telaio. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando che con l'atto di appello si era eccepita l'estraneità del ricorrente all'operazione di "ripulitura" dell'autovettura, essendosi basata la sentenza di condanna solo sul fatto che [OSCURATO:PERSONA] la avesse ricevuta ed avendo valorizzato il contenuto delle conversazioni intercettate, che però non erano idonee ad avallare la tesi dell'accusa secondo cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato consapevole della sostituzione di parti del veicolo, trattandosi di conversazioni frammentarie, spesso poco chiare se non incomprensibili e distoniche rispetto ai paralleli accertamenti di polizia; pertanto, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere ritenuto responsabile soltanto del reato di ricettazione. 1.2 II difensore lamenta che la Corte di appello non aveva riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] le attenuanti generiche per la gravità della condotta e per i precedenti penali dell'imputato, senza considerare la incondizionata dichiarazione confessoria del ricorrente e l'ottimo comportamento processuale tenuto. 1.3 II difensore eccepisce che erroneamente era stata ritenuta sussistente la contestata recidiva, visto che la precedente condanna riportata dal ricorrente era risalente nel tempo e di non particolare gravità, così come l'occasionalità della condotta e le modalità del reato non erano sintomaticiidi una maggiore capacità a delinquere del ricorrente; ancora una volta si rilevava che erano stati pretermessi la confessione del ricorrente ed il sincero pentimento per il fatto commesso. 1.4 II difensore eccepisce che la pena inflitta era eccessiva e non motivata. 2. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 II difensore eccepisce che i giudici di merito avevano ritenuto, nella prima parte della sentenza, che il ricorrente avrebbe apportato un contributo materiale occupandosi dell'assemblaggio dei due veicoli, per poi stravolgere la precedente ricostruzione nella parte motiva della sentenza, e ciò per superare la ) censura sollevata nei motivi di gravame secondo cui il ruolo di concorrente materiale di [OSCURATO:PERSONA] era inconciliabile con lo stato detentivo dello stesso, status dedotto per la prima volta in appello con la produzione, a seguito di riapertura dell'istruttoria dibattimentale, dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza con la quale era stato disposto che [OSCURATO:PERSONA] espiasse la pena complessiva di anni due di reclusione in regime di detenzione domiciliare: la sentenza impugnata, pertanto, aveva prospettato una nuova ed alternativa ricostruzione dei fatti, in cui [OSCURATO:PERSONA] era passato da essere concorrente materiale a concorrente morale, ricostruzione totalmente antinomica rispetto a quella del primo giudice, sebbene la stessa fosse stata condivisa e ritenuta valida. Il difensore osserva che l'intero costrutto accusatorio si basava non su dati oggettivi, ma unicamente sulla interpretazione di captazioni telefoniche operata da agenti di P.G: il cui contenuto non risultava connotato da chiarezza e decifrabilità: si faceva particolare riferimento al commento che gli agenti fornivano in relazione alla captazione del 28.6.2016, (progr. 3403) e al fatto che era impossibile che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si riferissero alla autovettura da utilizzare per la realizzazione del reato, considerato che il furto era avvenuto il giorno dopo rispetto alla intercettazione; vi era poi stato un travisamento del dato probatorio, avendo la Corte di appello affermato che dalla denuncia non risultava quando fosse stato commesso il furto, che quindi poteva essere del giorno prima, mentre dalla denuncia tale dato risultava, essendo indicato il furto come commesso il giorno successivo (29.6.2016) alla intercettazione; il difensore rileva che le ulteriori captazioni del 30 giugno 2016, in assenza di elementi dimostrativi di quella specifica condotta, non consentivano di ricavare un contributo morale alla realizzazione dell'illecito. In data 4 novembre 2021 il difensore depositava memoria scritta, nella quale insisteva nei motivi di ricorso, con particolare riferimento a quello sul travisamento del dato probatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, si deve infatti rilevare come lo stesso sia ripetitivo di quanto già esposto in appello e sul quale la Corte di appello ha congruamente motivato la propria decisione; a tale proposito deve essere ribadito che secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv.256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilnnente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584). Nel caso in esame, la Corte di appello ha risposto alle censure sul fatto che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere ritenuto responsabile del meno grave reato di ricettazione con le argomentazioni delle pagine da 4 in avanti della sentenza impugnata, ove viene rilevato che [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato la Fiat 500 incidentata targata [OSCURATO:TARGA] intestata ad [OSCURATO:PERSONA], che la aveva fatta recuperare e trasportare da [OSCURATO:PERSONA] (giudicato separatamente) tramite [OSCURATO:PERSONA] e che la targa [OSCURATO:TARGA] era stata poi apposta sull'altra [OSCURATO:PERSONA] oggetto di furto, per cui era evidente l'intervento di [OSCURATO:PERSONA] nell'operazione di riciclaggio; la Corte di appello ha anche richiamato le conversazioni dalle quali emerge il pieno coinvolginnento di [OSCURATO:PERSONA] nel riciclaggio (pag.5 e 6 sentenza impugnata), osservando, a pag.8, che [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto a [OSCURATO:PERSONA] di procurare la vettura da riciclare. 1.2 Relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, si deve ricordare che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato; tale è il caso in esame, in cui la Corte di appello ha evidenziato la gravità del reato, i precedenti penali del ricorrente e la mancanza di elementi favorevolmente valutabili.1.3 Al riguardo della censura del terzo motivo di ricorso, questa Corte ha affermato che il dovere di specifica motivazione sulla sussistenza della recidiva risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (vedi Sez.6, Sentenza n. 56972 del 20/06/2018, PG/Franco, Rv. 274782 - 01): nel caso in esame, la Corte di appello ha ritenuto che il precedente specifico del ricorrente apparisse sintomo di una maggiore pericolosità sociale, con motivazione logica e quindi esente da censure. 1.4 Quanto alla pena, è principio costantemente affermato a questa Corte quello secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, come nel caso in esame, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen..(vedi sez. 2, sentenza n. 28852 del 08/05/2013 Taurasi e altro, Rv.256464; Sez. 2, sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv.271243);° 2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 2.1 Infatti, per il suddetto ricorso, la Corte di appello ha risposto a tutte le censure proposte in appello e reiterate con il ricorso per cassazione: in particolare, il ricorso non considera che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (vedi Sez. 2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389 - 01); in particolare, il dedotto travisamento della prova è irrilevante proprio alla luce della prima parte della motivazione della Corte di appello che ha considerato che "dal contenuto della predetta conversazione non si ricava affatto che il mezzo era già stato rubato...ben potendo ciò riferirsi semplicemente al fatto che la vettura di interesse era già stata individuata"; pertanto, relativamente al fatto che il furto sarebbe avvenuto in data successiva (29 giugno, come da denuncia) alla conversazione riportata (del 28 giugno), sono decisive le considerazioni riportate a pagina 6 della sentenza impugnata, nelle quali si evidenzia che nei giorni precedenti [OSCURATO:PERSONA] aveva già interessato [OSCURATO:PERSONA] per recuperare l'autovettura su cui trasferire i dati di quella incidentata, dicendo che ne aveva parlato con [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, il ricorrente contesta genericamente il contenuto delle conversazioni del 30 giugno 2016 in cui [OSCURATO:PERSONA] dice a [OSCURATO:PERSONA] di portare i pezzi dell'autovettura da [OSCURATO:PERSONA] e quella in cui [OSCURATO:PERSONA] di lamenta con [OSCURATO:PERSONA] per il modesto importo ricevuto per lo smontaggio di due autovetture (la [OSCURATO:PERSONA] ed una [OSCURATO:PERSONA]); la Corte di appello ha anche escluso che lo stato detentivo di [OSCURATO:PERSONA] potesse costituire un impedimento alla effettuazione delle operazioni di riciclaggio, senza però affermare che lo stesso avrebbe dovuto essere considerato soltanto un concorrente morale. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, mentre il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del
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