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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 agosto 2025

Cassazione n. 28513/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 796/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 11546/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2024 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, e di rigettare nel resto; udite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per l’imputato, che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 16 giugno 2022, il Tribunale di Roma – per quanto qui di interesse – aveva condannato alla pena di anni cinque di reclusione [OSCURATO:PERSONA] CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 28513/2025 Roma, lì, 04/08/2025 [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e di bancarotta fraudolenta documentale, in relazione alla società “I.C.R. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, fallita il 7 marzo 2013.

Con sentenza pronunziata il 30 ottobre 2024, la Corte di appello di Roma ha riformato la sentenza di primo grado, riconoscendo la continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento e quelli oggetto della sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Roma dell’11 novembre 2017, irrevocabile il 9 ottobre 2020, rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio nella pena complessiva di anni sette di reclusione.

Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato – quale amministratore unico della società fino al 12 novembre 2008 – avrebbe distratto i seguenti beni e crediti della società risultatati dall’ultimo bilancio approvato del 2007: immobilizzazioni materiali dal valore di euro 248.928; immobilizzazioni immateriali dal valore di euro 2.400; rimanenze finali dal valore di euro 431.500; crediti pari ad euro 8.622.729; disponibilità liquide pari ad euro

858.939. Avrebbe, inoltre, distratto la merce acquistata nel 2008 dalla “[OSCURATO:SOCIETA].”, dal valore di euro

40.762. L’imputato, infine, avrebbe sottratto le scritture contabili della società, al fine di procurarsi un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 192 e 546 cod. proc. pen., 2710 cod. civ., 216, 219 e 223 legge fall.

Contesta il giudizio di responsabilità, relativo al reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, sostenendo che i giudici di merito avrebbero basato la loro decisione sulle sole risultanze del bilancio approvato nell'anno 2007, senza però effettuare alcuna valutazione in ordine alla «intrinseca attendibilità di siffatto documento contabile».

Lamenta, inoltre, la mancata valutazione delle dichiarazioni rese dal colonnello della Guardia di finanza [OSCURATO:PERSONA], in ordine proprio ai beni che sarebbero stati oggetto di distrazione.

Contesta, infine, la rilevanza attribuita dai giudici di merito all’'entità del passivo, anche perché calcolato sulla base di un mero accertamento induttivo, effettuato dalla Agenzia delle entrate.

2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 187, 192 e 546 cod. proc. pen. e 216, 219 e 223 legge fall.

Il ricorrente contesta il ruolo di amministratore di fatto della società riconosciuto dai giudici di merito all'imputato, evidenziando la «circostanza dirimente di avere il ricorrente dismesso il 12 novembre 2008 la carica di amministratore e ceduto le quote sociali alla “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”».

Contesta in particolare la motivazione – basata essenzialmente sulle dichiarazioni rese dal colonnello della Guardia di finanza [OSCURATO:PERSONA] – con la quale la Corte di appello aveva ritenuto infondate le deduzioni difensive sul punto.

Secondo il ricorrente, la motivazione non avrebbe potuto basarsi sulle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], in quanto da esse non sarebbe desumibile che il [OSCURATO:PERSONA] avesse continuato a essere l’amministratore di fatto e a gestire la società fallita pure dopo che aveva dismesso la carica di amministratore di diritto e ceduto tutte le quote sociali.

La Corte di appello, avendo fondato la motivazione sulle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], sarebbe incorsa in un evidente vizio di logicità e avrebbe finito per travisare il significato della testimonianza.

2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 81 e 133 cod. pen., 533 cod. proc. pen. e 216 e 223 legge fall.

Rappresenta che la Corte di appello ha riconosciuto la continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento e quelli oggetto della sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Roma dell’11 novembre 2017, irrevocabile il 9 ottobre 2020, determinando la pena nel seguente modo: pena base, per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale contestato nel presente processo, anni quattro di reclusione; aumentata, per la continuazione con il reato di bancarotta fraudolenta documentale contestato nel presente processo, ad anni cinque di reclusione; aumentata, per la continuazione con il reato già giudicato, ad anni sette di reclusione.

Tanto premesso, il ricorrente sostiene che la Corte di appello non avrebbe motivato in ordine all’individuazione del reato più grave né in ordine agli aumenti di pena determinati per i reati satellite.

La Corte di appello, inoltre, avrebbe palesemente violato l’art. 219, comma 1, n. 1, legge fall., avendo applicato la continuazione anche tra i due reati di bancarotta oggetto del presente processo, che erano relativi alla medesima procedura fallimentare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere parzialmente accolto, essendo fondato il terzo motivo.

1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Il ricorrente si limita ad articolare alcune generiche censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna violazione di legge né effettivi travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata da entrambi i giudici di merito (cfr. Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez.

U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano).

Al riguardo, va ricordato come «l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione abbia un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizione processuali, se non, in quest’ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen.» (Sez.

U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito).

Va, in ogni caso, evidenziato che i giudici di merito, in ordine alla bancarotta distrattiva, hanno reso una motivazione congrua e priva di vizi logici.

In particolare, hanno evidenziato che, dal bilancio del 2007, regolarmente approvato, risultava che la società era titolare di beni di ingente valore, che non erano stati poi rinvenuti in sede fallimentare.

Vi era, inoltre, la documentazione proveniente dalla “[OSCURATO:SOCIETA].” (insinuatasi al passivo), dalla quale risultavano i beni acquistati dalla fallita.

Entrambi i giudici di merito, inoltre, hanno poi posto in rilievo come, dall'istruttoria, fosse emerso che l'imputato, anche con riferimento ad altre società a lui riconducibili, avesse seguito un «collaudato modus operandi» con il quale costituiva società destinate a generare utili nei primi esercizi, senza però provvedere al pagamento dei fornitori, dei tributi e dei contributi previdenziali, provvedendo poi a distrarre gli utili dal patrimonio societario e a cedere la società, oramai svuotata, a soggetti di nazionalità estera.

Il medesimo sistema era stato adoperato anche con riferimento alla “I.C.R. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”.

A fronte di tale motivazione, il ricorrente genericamente si lamenta del fatto che i giudici di merito avrebbero desunto dal bilancio la prova della distrazione, senza neppure spiegare perché tale atto, redatto dallo stesso imputato, non sarebbe attendibile.

Al riguardo, va ricordato che, «in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, la prova della precedente disponibilità da parte dell'imputato dei beni non rinvenuti in seno all'impresa può essere desunta anche dal bilancio, ove risulti intrinsecamente attendibile perché redatto in conformità alle prescrizioni imposte dalla legge» (Sez. 5, n. 20879 del 23/04/2021, Montella, Rv. 281181).

Quanto alle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA], va evidenziato che la parte, nel ricorso, si limita a riportare solo dei brevissimi frammenti di dichiarazioni, per lo più preceduti o seguiti da puntini sospensivi, scarsamente comprensibili nel loro significato complessivo.

Del tutto generica, infine, risulta la deduzione relativa all’accertamento dello stato passivo, che risulta anche del tutto priva dei correlati congrui riferimenti alle effettive argomentazioni poste dai giudici di merito a base del giudizio di responsabilità.

1.2. Il secondo motivo è infondato.

Entrambi i giudici di merito (in ordine al giudizio di responsabilità, ci troviamo di fronte a una “doppia conforme”), invero, con motivazione, adeguata, coerente e priva di vizi logici, hanno chiarito, anche facendo riferimento alle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA], che, dall’istruttoria, era emerso un unico «modus operandi» adottato dall’imputato nella gestione di ben otto società, tutte a lui riferibili e operative nello stesso periodo in cui era stata attiva la “I.C.R. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”.

Tale sistema consisteva nel costituire le società, generare utili nei primi anni di attività (anche grazie all’omesso deliberato pagamento di fornitori e debiti erariali), distrarre dal patrimonio gli utili generati dalle società, per poi cederle, «oramai incapienti», a prestanomi di nazionalità straniera, incaricati «di portarle a morire».

In applicazione del medesimo sistema, l’imputato, dopo avere portato la “I.C.R. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” ad accumulare circa quindici milioni di euro di debito erariale e dopo averne distratto gli utili, aveva ceduto le quote a una società estera, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., facendo assumere la formale amministrazione a soggetti di nazionalità bulgara irreperibili (tali Krastev e Petrakev), che non risultavano avere mai gestito direttamente la società.

Nell’ambito di tale sistema, assumeva un ruolo rilevante il commercialista [OSCURATO:PERSONA], che “gestiva” la dismissione del capitale sociale di tutte le società del [OSCURATO:PERSONA], preoccupandosi dell’individuazione dei prestanome e del trasferimento delle quote, generalmente a soggetti di nazionalità bulgara.

In sostanza, il ruolo dell’[OSCURATO:PERSONA] era quello di individuare le “teste di legno” su cui far ricadere le conseguenze della gestione “fraudolenta”, operata dall’imputato sino alla data del trasferimento del capitale sociale (cfr. pagine 5 e ss. della sentenza di primo grado, richiamata dalla Corte di appello).

A fronte di tale ricostruzione, è evidente che risulta privo di effettivo rilievo l’assunto che il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai dichiarato che il [OSCURATO:PERSONA] avesse continuato a essere l’amministratore di fatto e a gestire la società fallita pure dopo la cessione di tutte le quote sociali alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricostruzione dei giudici di merito, infatti, tale cessione costituiva un mero espediente per “coprire” i reati già commessi dall’imputato, quando era ancora il titolare delle quote e l’amministratore della società, distraendo gli utili e sottraendo le scritture contabili.

Con particolare riferimento alla bancarotta documentale, va ricordato che sull'amministratore cessato permane la responsabilità per la tenuta della contabilità nel periodo in cui ha ricoperto la carica e per l'eventuale occultamento, in tutto o in parte, della documentazione prima del passaggio di consegne (cfr. Sez. 5, n. 39160 del 04/10/2024, Barbieri, Rv. 287061, in motivazione).

1.3. Il terzo motivo è fondato.

La Corte di appello, invero, non ha motivato in ordine all'individuazione del reato più grave, né relativamente agli aumenti di pena per i reati satelliti.

Al riguardo, deve essere ricordato che, «in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite» (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269).

La Corte territoriale, inoltre, è caduta in errore avendo applicato l'istituto della continuazione ex art. 81 cod. pen. tra i due reati di bancarotta relativi alla medesima procedura fallimentare e non quello della cd. continuazione fallimentare ex art. 219, comma 2, n. 1), legge fall.

2. La sentenza impugnata, pertanto, limitatamente al trattamento sanzionatorio, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Il ricorso, nel resto, deve essere rigettato.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso, 20 giugno 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 796/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 11546/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2024 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, e di rigettare nel resto; udite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per l’imputato, che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 giugno 2022, il Tribunale di Roma – per quanto qui di interesse – aveva condannato alla pena di anni cinque di reclusione [OSCURATO:PERSONA] CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 28513/2025 Roma, lì, 04/08/2025 [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e di bancarotta fraudolenta documentale, in relazione alla società “I.C.R. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, fallita il 7 marzo 2013. Con sentenza pronunziata il 30 ottobre 2024, la Corte di appello di Roma ha riformato la sentenza di primo grado, riconoscendo la continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento e quelli oggetto della sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Roma dell’11 novembre 2017, irrevocabile il 9 ottobre 2020, rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio nella pena complessiva di anni sette di reclusione. Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato – quale amministratore unico della società fino al 12 novembre 2008 – avrebbe distratto i seguenti beni e crediti della società risultatati dall’ultimo bilancio approvato del 2007: immobilizzazioni materiali dal valore di euro 248.928; immobilizzazioni immateriali dal valore di euro 2.400; rimanenze finali dal valore di euro 431.500; crediti pari ad euro 8.622.729; disponibilità liquide pari ad euro 858.939. Avrebbe, inoltre, distratto la merce acquistata nel 2008 dalla “[OSCURATO:SOCIETA].”, dal valore di euro 40.762. L’imputato, infine, avrebbe sottratto le scritture contabili della società, al fine di procurarsi un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 192 e 546 cod. proc. pen., 2710 cod. civ., 216, 219 e 223 legge fall. Contesta il giudizio di responsabilità, relativo al reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, sostenendo che i giudici di merito avrebbero basato la loro decisione sulle sole risultanze del bilancio approvato nell'anno 2007, senza però effettuare alcuna valutazione in ordine alla «intrinseca attendibilità di siffatto documento contabile». Lamenta, inoltre, la mancata valutazione delle dichiarazioni rese dal colonnello della Guardia di finanza [OSCURATO:PERSONA], in ordine proprio ai beni che sarebbero stati oggetto di distrazione. Contesta, infine, la rilevanza attribuita dai giudici di merito all’'entità del passivo, anche perché calcolato sulla base di un mero accertamento induttivo, effettuato dalla Agenzia delle entrate. 2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 187, 192 e 546 cod. proc. pen. e 216, 219 e 223 legge fall. Il ricorrente contesta il ruolo di amministratore di fatto della società riconosciuto dai giudici di merito all'imputato, evidenziando la «circostanza dirimente di avere il ricorrente dismesso il 12 novembre 2008 la carica di amministratore e ceduto le quote sociali alla “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”». Contesta in particolare la motivazione – basata essenzialmente sulle dichiarazioni rese dal colonnello della Guardia di finanza [OSCURATO:PERSONA] – con la quale la Corte di appello aveva ritenuto infondate le deduzioni difensive sul punto. Secondo il ricorrente, la motivazione non avrebbe potuto basarsi sulle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], in quanto da esse non sarebbe desumibile che il [OSCURATO:PERSONA] avesse continuato a essere l’amministratore di fatto e a gestire la società fallita pure dopo che aveva dismesso la carica di amministratore di diritto e ceduto tutte le quote sociali. La Corte di appello, avendo fondato la motivazione sulle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], sarebbe incorsa in un evidente vizio di logicità e avrebbe finito per travisare il significato della testimonianza. 2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 81 e 133 cod. pen., 533 cod. proc. pen. e 216 e 223 legge fall. Rappresenta che la Corte di appello ha riconosciuto la continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento e quelli oggetto della sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Roma dell’11 novembre 2017, irrevocabile il 9 ottobre 2020, determinando la pena nel seguente modo: pena base, per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale contestato nel presente processo, anni quattro di reclusione; aumentata, per la continuazione con il reato di bancarotta fraudolenta documentale contestato nel presente processo, ad anni cinque di reclusione; aumentata, per la continuazione con il reato già giudicato, ad anni sette di reclusione. Tanto premesso, il ricorrente sostiene che la Corte di appello non avrebbe motivato in ordine all’individuazione del reato più grave né in ordine agli aumenti di pena determinati per i reati satellite. La Corte di appello, inoltre, avrebbe palesemente violato l’art. 219, comma 1, n. 1, legge fall., avendo applicato la continuazione anche tra i due reati di bancarotta oggetto del presente processo, che erano relativi alla medesima procedura fallimentare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere parzialmente accolto, essendo fondato il terzo motivo. 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente si limita ad articolare alcune generiche censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna violazione di legge né effettivi travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata da entrambi i giudici di merito (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Al riguardo, va ricordato come «l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione abbia un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizione processuali, se non, in quest’ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito). Va, in ogni caso, evidenziato che i giudici di merito, in ordine alla bancarotta distrattiva, hanno reso una motivazione congrua e priva di vizi logici. In particolare, hanno evidenziato che, dal bilancio del 2007, regolarmente approvato, risultava che la società era titolare di beni di ingente valore, che non erano stati poi rinvenuti in sede fallimentare. Vi era, inoltre, la documentazione proveniente dalla “[OSCURATO:SOCIETA].” (insinuatasi al passivo), dalla quale risultavano i beni acquistati dalla fallita. Entrambi i giudici di merito, inoltre, hanno poi posto in rilievo come, dall'istruttoria, fosse emerso che l'imputato, anche con riferimento ad altre società a lui riconducibili, avesse seguito un «collaudato modus operandi» con il quale costituiva società destinate a generare utili nei primi esercizi, senza però provvedere al pagamento dei fornitori, dei tributi e dei contributi previdenziali, provvedendo poi a distrarre gli utili dal patrimonio societario e a cedere la società, oramai svuotata, a soggetti di nazionalità estera. Il medesimo sistema era stato adoperato anche con riferimento alla “I.C.R. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”. A fronte di tale motivazione, il ricorrente genericamente si lamenta del fatto che i giudici di merito avrebbero desunto dal bilancio la prova della distrazione, senza neppure spiegare perché tale atto, redatto dallo stesso imputato, non sarebbe attendibile. Al riguardo, va ricordato che, «in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, la prova della precedente disponibilità da parte dell'imputato dei beni non rinvenuti in seno all'impresa può essere desunta anche dal bilancio, ove risulti intrinsecamente attendibile perché redatto in conformità alle prescrizioni imposte dalla legge» (Sez. 5, n. 20879 del 23/04/2021, Montella, Rv. 281181). Quanto alle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA], va evidenziato che la parte, nel ricorso, si limita a riportare solo dei brevissimi frammenti di dichiarazioni, per lo più preceduti o seguiti da puntini sospensivi, scarsamente comprensibili nel loro significato complessivo. Del tutto generica, infine, risulta la deduzione relativa all’accertamento dello stato passivo, che risulta anche del tutto priva dei correlati congrui riferimenti alle effettive argomentazioni poste dai giudici di merito a base del giudizio di responsabilità. 1.2. Il secondo motivo è infondato. Entrambi i giudici di merito (in ordine al giudizio di responsabilità, ci troviamo di fronte a una “doppia conforme”), invero, con motivazione, adeguata, coerente e priva di vizi logici, hanno chiarito, anche facendo riferimento alle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA], che, dall’istruttoria, era emerso un unico «modus operandi» adottato dall’imputato nella gestione di ben otto società, tutte a lui riferibili e operative nello stesso periodo in cui era stata attiva la “I.C.R. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”. Tale sistema consisteva nel costituire le società, generare utili nei primi anni di attività (anche grazie all’omesso deliberato pagamento di fornitori e debiti erariali), distrarre dal patrimonio gli utili generati dalle società, per poi cederle, «oramai incapienti», a prestanomi di nazionalità straniera, incaricati «di portarle a morire». In applicazione del medesimo sistema, l’imputato, dopo avere portato la “I.C.R. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” ad accumulare circa quindici milioni di euro di debito erariale e dopo averne distratto gli utili, aveva ceduto le quote a una società estera, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., facendo assumere la formale amministrazione a soggetti di nazionalità bulgara irreperibili (tali Krastev e Petrakev), che non risultavano avere mai gestito direttamente la società. Nell’ambito di tale sistema, assumeva un ruolo rilevante il commercialista [OSCURATO:PERSONA], che “gestiva” la dismissione del capitale sociale di tutte le società del [OSCURATO:PERSONA], preoccupandosi dell’individuazione dei prestanome e del trasferimento delle quote, generalmente a soggetti di nazionalità bulgara. In sostanza, il ruolo dell’[OSCURATO:PERSONA] era quello di individuare le “teste di legno” su cui far ricadere le conseguenze della gestione “fraudolenta”, operata dall’imputato sino alla data del trasferimento del capitale sociale (cfr. pagine 5 e ss. della sentenza di primo grado, richiamata dalla Corte di appello). A fronte di tale ricostruzione, è evidente che risulta privo di effettivo rilievo l’assunto che il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai dichiarato che il [OSCURATO:PERSONA] avesse continuato a essere l’amministratore di fatto e a gestire la società fallita pure dopo la cessione di tutte le quote sociali alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricostruzione dei giudici di merito, infatti, tale cessione costituiva un mero espediente per “coprire” i reati già commessi dall’imputato, quando era ancora il titolare delle quote e l’amministratore della società, distraendo gli utili e sottraendo le scritture contabili. Con particolare riferimento alla bancarotta documentale, va ricordato che sull'amministratore cessato permane la responsabilità per la tenuta della contabilità nel periodo in cui ha ricoperto la carica e per l'eventuale occultamento, in tutto o in parte, della documentazione prima del passaggio di consegne (cfr. Sez. 5, n. 39160 del 04/10/2024, Barbieri, Rv. 287061, in motivazione). 1.3. Il terzo motivo è fondato. La Corte di appello, invero, non ha motivato in ordine all'individuazione del reato più grave, né relativamente agli aumenti di pena per i reati satelliti. Al riguardo, deve essere ricordato che, «in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite» (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). La Corte territoriale, inoltre, è caduta in errore avendo applicato l'istituto della continuazione ex art. 81 cod. pen. tra i due reati di bancarotta relativi alla medesima procedura fallimentare e non quello della cd. continuazione fallimentare ex art. 219, comma 2, n. 1), legge fall. 2. La sentenza impugnata, pertanto, limitatamente al trattamento sanzionatorio, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Il ricorso, nel resto, deve essere rigettato. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso, 20 giugno 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28513/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris