CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 luglio 2026
Cassazione n. 24099/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocato ClaudioScognamiglio-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Mazzarella-controricorrente-avverso la sentenza n. 44/2020 emessa dalla Corte d'Appello di Firenze il23/01/2020Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazionedella anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisionedel ricorso;Ritenuto, pertanto, che -a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Numero registro generale 10454/2020Numero sezionale 842/2026Numero di raccolta generale 24099/2026Data pubblicazione 27/07/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate come in dispositivoin ragione del recente intervento chiarificatore delle sezioni unite; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;Così deciso in Roma, il 24/07/2026Gabriella Marchese