CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25438/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7351-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso l'ordinanza n. 17012/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 13/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO Il contribuente, Notaio, propone ricorso per revocazione avverso l'ordinanza di questa Corte, Sez. V, n. 17012 del 13.08.2020: ivi era stata cassata senza rinvio la sentenza della CTR per la Liguria n. 121/2012 che aveva erroneamente ritenuto non necessario, ai fini della concessione del trattamento agevolativo di cui all'art. 5 L. n. 168/1982, l'esistenza di un piano di recupero e della convenzione urbanistica al momento della stipula dell'atto di compravendita, per vero stipulata quattro anni dopo il trasferimento del bene, ed era stato altresì rigettato l'originario ricorso proposto dal contribuente. Rimane intimata l'Amministrazione finanziaria. Il ricorso è affidato a due motivi. CONSIDERATO Con il primo motivo la parte contribuente prospetta doglianza ex art. 395, n. 4, c.p.c. per errore di fatto, consistente nella decisione resa in contrasto tra quanto rappresentato nella sentenza e le oggettive risultanze degli atti processuali, per non essersi avveduta questa Corte che dagli atti erano evincibili tutti i presupposti per ottenere l'agevolazione ex art. 5 cit.: sotto il profilo soggettivo era indicato il soggetto attuatore uova Urbe s.r.1.) e sotto il profilo oggettivo era richiamato un atto unilaterale d'obbligo, sottoscritto lo stesso giorno dell'atto di compravendita, con cui il soggetto attuatore si era impegnato nei confronti del civico ente all'osservanza di tutte le norme stabilite dallo strumento urbanistico comunale, sì da poterlo ritenere Ric. 2021 n. 07351 sez. MT - ud. 25-05-2022 -2- sostanzialmente equipollente alla convenzione urbanistica prevista dall'art. 5 della L. n. 168/1982. In materia è sufficiente ricordare che la volontà di obbligarsi della [OSCURATO:PERSONA] non può mai desumersi per implicito da fatti o atti, dovendo detta volontà essere manifestata nelle forme richieste dalla legge, tra le quali l'atto scritto "ad substantiam" (cfr. ex plutimis, Cass. civ., sez. III, 20 marzo 2020, n. 7478; Cons. Stato; Sez. IV, n. 4766/2021). Peraltro, le convenzioni urbanistiche sono accordi ad oggetto pubblico con i quali l'Amministrazione realizza esclusivamente finalità istituzionali (Cons. Stato, sez. IV, 26 febbraio 2019, n. 1341; Cass. civ., Sez. I, 17 aprile 2013, n. 9314; cfr., anche, da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 1° agosto 2018, n. 4743, e Cass. civ., sez. II, 10 febbraio 2020, n. 3058). In tale ottica le convenzioni si differenziano degli "atti d'obbligo", che la giurisprudenza configura come atto intermedio del procedimento amministrativo volto al conseguimento del provvedimento edilizio (Cons. Stato; Sez. IV, n. 4766/2021). Quanto sopra, peraltro, al netto del fatto che nella fattispecie in esame difettava, oltre alla convenzione urbanistica, anche il piano di recupero presupposto. Non sussiste dunque il vizio revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. non essendo <da decisione (è) fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa», né «è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita» sì da non ravvisare l'errore, inteso come una mera svista materiale, la quale abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo che non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato (cfr. Cass., VI, n. 471/2020). Trattandosi, al più, di una diversa interpretazione normativa (necessaria o meno la convenzione urbanistica), il vizio si traduce in un Ric. 2021 n. 07351 sez. MT - ud. 25-05-2022 -3- inammissibile profilo di legittimità, estraneo al perimetro della revocazione. Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 395 n. 4 c.p.c., consistente nell'omessa pronuncia, per non essersi la Corte espressa sulla doglianza relativa al potere dell'Ufficio di svolgere gli accertamenti di sua competenza successivamente all'effettiva attuazione degli interventi in conformità al piano di recupero. Sul punto è sufficiente ribadire che «in generale l'errore non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche ovvero la valutazione e l'interpretazione dei fatti storici; deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche (...) (tra le ultime v, Cass. n. 14656 del 2017). Quindi, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass. n. 22569 del 2013; n. 4605 del 2013, n. 16003 del 2011) fuoriesce dal travisamento rilevante ogni errore che attinga l'interpretazione del quadro processuale che esso denunziava, in coerenza con una scelta che deve lasciar fermo il valore costituzionale della insindacabilità delle valutazioni di fatto e di diritto della Corte di legittimità» (Cfr. Cass, n. 8294/2019; Cass. n. 14108 del 2016; Cass. n. 13181 del 2013). La doglianza proposta non rientra pertanto nel novero di quelle ammissibili nel giudizio di revocazione. Pertanto, il ricorso è inammissibile e tale dev'essere dichiarato. Non mi è luogo a pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva dell'Ufficio. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ric. 2021 n. 07351 sez. MT - ud. 25-05-2022 -4- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a no