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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:T:2021:390
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019TJ0746_INF

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 30 giugno 2021 – GY / BCE (causa T‑746/19) «Funzione pubblica – Personale della BCE – Retribuzione – Assegno di famiglia – Modificazione del regime applicabile – Rigetto della domanda per il 2019 – Eccezione di illegittimità – Parità di trattamento – Insussistenza di misure transitorie»

1. Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Ricorso diretto contro la decisione di rigetto del reclamo – Ricevibilità – Obbligo di statuire sulle conclusioni dirette contro la decisione di rigetto del reclamo – Conclusioni prive di contenuto autonomo o decisione meramente confermativa – Insussistenza (Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91; condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea, art. 42) (v. punti 18, 19)

2. Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Retribuzione – Modifica del regime applicabile – Potere discrezionale dell’amministrazione [Condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea, artt. 9, c), e 13] (v. punti 29‑31)

3. Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Retribuzione – Assegno di famiglia – Modifica del regime applicabile – Insussistenza di misure transitorie atte a compensare gli svantaggi della riforma per talune categorie di membri del personale – Violazione del principio di parità di trattamento [Condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea, art. 9, c)] (v. punti 32‑34, 37, 48, 49) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, diretta all’annullamento della decisione della BCE del 28 gennaio 2019 di non concedere l’assegno di famiglia al ricorrente per il 2019.

Dispositivo 1) La decisione della Banca centrale europea (BCE) del 28 gennaio 2019 è annullata in quanto non concede a GY l’assegno di famiglia per il 2019. 2) La BCE è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0746_INF Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 30 giugno 2021 – GY / BCE (causa T‑746/19) «Funzione pubblica – Personale della BCE – Retribuzione – Assegno di famiglia – Modificazione del regime applicabile – Rigetto della domanda per il 2019 – Eccezione di illegittimità – Parità di trattamento – Insussistenza di misure transitorie» 1. Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Ricorso diretto contro la decisione di rigetto del reclamo – Ricevibilità – Obbligo di statuire sulle conclusioni dirette contro la decisione di rigetto del reclamo – Conclusioni prive di contenuto autonomo o decisione meramente confermativa – Insussistenza (Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91; condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea, art. 42) (v. punti 18, 19) 2. Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Retribuzione – Modifica del regime applicabile – Potere discrezionale dell’amministrazione [Condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea, artt. 9, c), e 13] (v. punti 29‑31) 3. Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Retribuzione – Assegno di famiglia – Modifica del regime applicabile – Insussistenza di misure transitorie atte a compensare gli svantaggi della riforma per talune categorie di membri del personale – Violazione del principio di parità di trattamento [Condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea, art. 9, c)] (v. punti 32‑34, 37, 48, 49) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, diretta all’annullamento della decisione della BCE del 28 gennaio 2019 di non concedere l’assegno di famiglia al ricorrente per il 2019. Dispositivo 1) La decisione della Banca centrale europea (BCE) del 28 gennaio 2019 è annullata in quanto non concede a GY l’assegno di famiglia per il 2019. 2) La BCE è condannata alle spese.
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