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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04027/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.Con sentenza resa in data 6 Febbraio 2023 la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Napoli, rideterminava la pena nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] Salvatore, ZUNGRI [OSCURATO:PERSONA] e FERRARA Luca, in relazione al reato di concorso nella detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

2. I ricorrenti deducono violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al trattamento sanzionatorio, in particolare in relazione alla esiguità dele riduzioni operate in ragione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Considerato che il motivo, comune a tutti i ricorrenti, relativo al contenimento della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, afferisce all'onere motivazionale richiesto al giudice di merito il quale, nella specie, lo ha assolto con adeguata e non illogica motivazione, tenuto conto del fatto che la pena è stata parametrata su criteri edittali improntati al minimo e che le circostanze attenuanti generiche, pure riconosciute, hanno comportato una sensibile riduzione della pena edittale, in termini del tutto coerenti con i criteri informatori sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio e nel rispetto dei principi giurisprudenziali in relazione all'onere motivazionale richiesto per la determinazione della pena.

3. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inannmissibilé.iKricorsb-e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.Con sentenza resa in data 6 Febbraio 2023 la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Napoli, rideterminava la pena nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] Salvatore, ZUNGRI [OSCURATO:PERSONA] e FERRARA Luca, in relazione al reato di concorso nella detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina. 2. I ricorrenti deducono violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al trattamento sanzionatorio, in particolare in relazione alla esiguità dele riduzioni operate in ragione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Considerato che il motivo, comune a tutti i ricorrenti, relativo al contenimento della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, afferisce all'onere motivazionale richiesto al giudice di merito il quale, nella specie, lo ha assolto con adeguata e non illogica motivazione, tenuto conto del fatto che la pena è stata parametrata su criteri edittali improntati al minimo e che le circostanze attenuanti generiche, pure riconosciute, hanno comportato una sensibile riduzione della pena edittale, in termini del tutto coerenti con i criteri informatori sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio e nel rispetto dei principi giurisprudenziali in relazione all'onere motivazionale richiesto per la determinazione della pena. 3. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inannmissibilé.iKricorsb-e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,
Sentenza Cassazione n. 04027/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris