CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 ottobre 2024
Cassazione n. 03024/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 26 marzo 2024 con la quale il Tribunale del riesame di Potenza ha confermato -per quanto qui rileva- il provvedimento applicativo della misura cautelare del divieto di dimora, disposto dal G.i.p. del Tribunale di Potenza il 7 marzo 2024, in relazione al concorso nel delitto di cui all'art. 228 I.fall 2. In data 11 ottobre 2024 è stata trasmessa dal difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], comunicazione di rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, dal momento che, per effetto di un recente provvedimento del Tribunale di Potenza, [OSCURATO:PERSONA] non è più sottoposta a misura cautelare. 3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per intervenuta rinunda, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, valutata l'entità della vicenda processuale, appare equo determinare in euro 500,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2024 Il consigli