CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 21513/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29847-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 537/2020 del TRIBUNALE di LOCRI, depositata il 16/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., società fornitrice di energia elettrica, chiedendo il risarcimento del danno cagionato da sbalzi di tensione ed episodi di interruzione della somministrazione dell'energia. La convenuta eccepì il difetto di legittimazione passiva e, autorizzata dal giudice, chiamò in causa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la quale si costituì in giudizio. Il Tribunale adito dichiarò la propria incompetenza per valore in favore del Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA], innanzi al quale Marando riassunse il giudizio esclusivamente nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. Il giudice autorizzò [OSCURATO:SOCIETA] alla chiamata di [OSCURATO:PERSONA], ma la parte non vi provvide per essere stata l'udienza differita a data antecedente allo stesso provvedimento di fissazione di udienza. L'istanza di [OSCURATO:SOCIETA] di rimessione in termini per la chiamata del terzo venne disattesa. [OSCURATO:PERSONA] di Pace rigettò la domanda, con compensazione delle spese. Avverso detta sentenza propose appello il Marando. Con sentenza di data 16 settembre 2020 il Tribunale di Locri rigettò l'appello, condannando l'appellante alla rifusione delle spese. Osservò il Giudice di Pace che l'appellante non poteva dolersi della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché, al di là della formula adoperata, la chiamata del terzo andava intesa come chiamata del terzo responsabile esclusivo (c.d. laudatio actoris), costituente una causa autonoma rispetto a quella introdotta dall'attore ed alla quale il convenuto aveva un interesse proprio in quanto potenzialmente responsabile, sicché l'attore non Ric. 2020 n. 29847 sez. M3 - ud. 14-06-2022 -2- poteva dolersi dell'omessa partecipazione del terzo al giudizio, non avendolo originariamente chiamato in causa né avendo riassunto il giudizio anche nei suoi confronti. Aggiunse che [OSCURATO:SOCIETA] si occupava della mera compravendita dell'energia elettrica, mentre era unicamente [OSCURATO:PERSONA] che provvedeva a curarne la distribuzione ed il trasporto nonché a gestire la rete. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi e resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].. Il relatore ha ravvisato un'ipotesi d'inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l'adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E' stata presentata memoria. Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 106, 331, e 111 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che nell'atto di appello è stato affermato che il giudice di prime cure avrebbe dovuto far integrare il contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] anche a parte attrice, la quale si era rimessa alla sua valutazione, e che l'istanza di integrazione del contraddittorio è stata proposta anche in appello ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ.. Aggiunge che, secondo la prevalente giurisprudenza, nell'ipotesi di chiamata del terzo che il convenuto affermi essere il vero soggetto passivo del rapporto dedotto in giudizio la domanda dell'attore si estende automaticamente al terzo senza che sia necessaria un'espressa istanza dell'attore medesimo. Il motivo è inammissibile. Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, qualora il convenuto, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami un terzo indicandolo come il vero legittimato, si verifica l'estensione Ric. 2020 n. 29847 sez. M3 - ud. 14-06-2022 -3- automatica della domanda al terzo medesimo, con la conseguenza che il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione (fra le tante, da ultimo Cass. n. 22050 del 2018, n. 5380 del 2018 e n. 24294 del 2016). Per lo scrutinio del motivo è necessario avere cognizione degli esatti termini del contenuto della chiamata del terzo, posto che l'effetto dell'estensione automatica si realizza solo in presenza di chiamata nella quale il convenuto indichi il terzo come il vero legittimato passivo, ovvero il titolare del lato passivo del rapporto dedotto in giudizio. Il ricorrente non ha però assolto l'onere, previsto dall'art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., di specifica indicazione del contenuto dell'atto su cui il motivo si fonda, sicché il motivo non può essere scrutinato. Né, al cospetto della carenza di un requisito di ammissibilità del motivo, può recepirsi quanto risultante dalla sentenza impugnata. E' appena il caso di aggiungere che, ove effettivamente la chiamata abbia avuto il contenuto dell'indicazione del terzo come il responsabile esclusivo, verrebbe in rilievo il principio di diritto secondo cui qualora il convenuto evocato in causa estenda il contraddittorio nei confronti di un terzo assunto come l'effettivo titolare passivo della pretesa dedotta in giudizio dall'attore, se quest'ultimo escluda espressamente la condanna del terzo chiamato in causa qualora riconosciuto come responsabile e si limiti, invece, a chiedere la sola condanna dell'originario convenuto, al giudice, in virtù del principio generale della domanda, è inibito il potere di emettere una statuizione di condanna nei confronti dello stesso terzo e a favore dell'attore, senza che all'attore medesimo sia consentito Ric. 2020 n. 29847 sez. M3 - ud. 14-06-2022 -4- di estendere successivamente la domanda condannatoria nei riguardi del terzo in appello, perché essa, configurandosi come nuova, incorrerebbe nella preclusione prevista dall'art. 345 cod. proc. civ. (Cass. n. 998 del 2009). Nel caso di specie l'attore, al momento di riassumere il giudizio innanzi al Giudice di Pace, non ha citato in giudizio anche [OSCURATO:PERSONA], già chiamata in causa dal convenuto innanzi al Tribunale, e si è limitato a chiedere la condanna della sola convenuta originaria, con ciò manifestando la volontà di non proporre anche nei confronti del terzo la domanda. La presunzione su cui si fonda il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al terzo chiamato (ossia che l'attore voglia la condanna del chiamato, pur avendo agito nei confronti del solo convenuto) non può operare se risulta che l'attore abbia escluso che la propria domanda sia stata proposta nei confronti del terzo chiamato (Cass. n. 8411 del 2016). Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt.91 e 92 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente, con riferimento alla condanna alla rifusione delle spese processuali, che vi è stata soccombenza reciproca avendo l'appellata proposto istanza di condanna al pagamento delle spese di entrambi i gradi, senza tuttavia proporre appello incidentale. Aggiunge che il Tribunale ha posto le spese di appello totalmente a carico della parte appellante, senza considerare che in caso di soccombenza reciproca è consentita la compensazione parziale o totale delle spese. Il motivo è inammissibile. Non è sindacabile in sede di legittimità la scelta discrezionale del giudice del merito di disporre la compensazione, parziale e totale delle spese, salvo Ric. 2020 n. 29847 sez. M3 - ud. 14-06-2022 -5- il limite della compensazione disposta in mancanza dei requisiti di legge e del rispetto del principio per il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa (fra le tante da ultimo Cass. n. 26912 del 2020). Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di cont