CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 07600/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposto dal: Procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari; nei confronti di: CONCAS Walter, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Vs) il 21 giugno 1957; ARIU Severino, nato ad Arbus (Vs) il 26 gennaio 1952; [OSCURATO:PERSONA] Marco, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Vs) il 27 gennaio 1953; PIRAS Pinella, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ci) il 2 aprile 1959; nonché da: CONCAS Walter, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Vs) il 21 giugno 1957; ARIU Severino, nato ad Arbus (Vs) il 26 gennaio 1952; TUVERI Marco, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Vs) il 27 gennaio 1953; PIRAS Pinella, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ci) il 2 aprile 1959; avverso la sentenza n. 699 della Corte di appello di Cagliari del 15 dicembre 2020; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi presentati dagli imputati e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nella parte in cui è stata revocata la disposta confisca; letta, altresì, la memoria rassegnata, nell'interesse degli imputati ricorrenti, dagli avv.ti Leonardo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] CHELO, del foro di Cagliari.[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 14 marzo 2018, il Tribunale di Cagliari ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato loro contestato sotto la lettera D del capo di imputazione, avente ad oggetto una ipotesi di falso per avere attestato falsamente nella documentazione a loro firma redatta per la richiesta di autorizzazione paesaggistica necessaria per talune opere edilizie da eseguirsi nell'ambito della realizzazione di un piano di lottizzazione in Comuna di Arbus la conformità di tali interventi al piano di lottizzazione esistente e li ha condannati alla pena di anni 2 di reclusione, condizionalmente sospesa; con la medesima sentenza il Tribunale di Cagliari ha, altresì, prosciolto i predetti imputati, unitamente a tutte le altre persone che erano state rinviate a giudizio da tutte le restanti imputazioni, aventi ad oggetto sia delle altre fattispecie di falso che dei reati in materia urbanistica ed edilizia, compresa fra questi una ipotesi di lottizzazione abusiva; il Tribunale, tuttavia, ha disposto, altresì, la confisca dei terreni interessati dalla lottizzazione abusiva e gli edifici realizzati in esecuzione dei reati in questione. Avendo gli imputati proposto impugnazione avverso la sentenza del Tribunale cagliaritano, la Corte di appello sarda, con sentenza del 15 dicembre 2020, in parziale riforma della sentenza impugnata, non solamente proscioglieva i due imputati condannati in primo grado dal reato per il quale essi erano stati dichiarati penalmente responsabili, essendo intervenuta la prescrizione anche di esso, ma, revocava, in accoglimento dello specifico motivo di impugnazione proposto dai prevenuti, la disposta confisca, disponendo la restituzione di terreni ed immobili su di essi insistenti agli aventi diritto. Avverso la predetta sentenza hanno interposto ricorso per cassazione, con un unico atto i già citati imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidando le loro censure a 2 articolati motivi; ha interposto, altresì, ricorso per cassazione, evidentemente per ragioni opposte a quelle degli imputati, anche il Procuratore generale della Corte di appello di Cagliari, affidando le sue doglianze ad un unico, sebbene anch'esso articolato, motivo. I ricorrenti privati hanno, in primo luogo, lamentato che la Corte di appello, in maniera a loro dire contraddittoria rispetto agli atti del procedimento abbia affermato, onde dimostrare la illegittimità dell'intervento edilizio consistente nell'avvenuta realizzazione di un certo numero di abitazioni monofamiliari del tipo a schiera, la esistenza di vincoli nel piano di lottizzazione, tali che nel subcomparto edificatorio oggetto del processo sarebbe stato possibile realizzare esclusivamente immobili a destinazione abitativa monofamiliare non accorpati fra loro; osservano i ricorrenti che con riferimento al comparto CA2 non erano previsti vincoli tipologici, essendo anzi indicati in una delle tavole allegate al Piano di lottizzazione sia delle forme di edifici monofamiliari che di edifici plurifamiliari, volendo con ciò significare che sul punto non vi era alcun vincolo di tipologia edificatoria; vincolo che, invece, esisteva ed era stato rispettato con riferimento al subcomparto CAl. Il secondo motivo di impugnazione ha ad oggetto la violazione della legge penale in termini di qualificazione del fatto per come descritto nel capo di imputazione in termini di lottizzazione abusiva, potendo al massimo la condotta attribuita ai prevenuti, integrare un mero abuso edilizio, consistendo esso in un intervento edilizio in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, in assenza di regolare permesso a costruire, in quanto questo sarebbe stato rilasciato in violazione delle prescrizioni contenute nel piano di lottizzazione. In sintesi i ricorrenti osservano che l'intervento realizzato, non avrebbe comportato alcuno stravolgimento della programmazione edificatoria, posto che lo stesso ha comportato la realizzazione di una volumetria pari a quella autorizzata senza che si sia resa necessaria la realizzazione di alcuna opera di urbanizzazione secondaria non già originariamente stabilita e non essendo stato realizzato alcun edificio in contrasto con la destinazione che era stata per esso prevista nel piano di lottizzazione. In sostanza i ricorrenti hanno rilevato che non vi era stata alcuna opera atta a pregiudicare la riserva pubblica di programmazione del territorio, trattandosi dì zona già densamente popolata ed ampiamente oggetto di altre, legittime lottizzazioni. La impugnazione proposta dalla locale Procura generale della Repubblica ha esclusivamente ad oggetto la intervenuta revoca della confisca che era stata disposta dal giudice di primo grado. Il ricorrente ha, in primo luogo, fatto presente che in questo caso la prescrizione del reato edilizio era maturata in data 5 marzo 2018, quindi successivamente alla chiusura della fase istruttoria del giudizio, avendo le parti già formulato le loro rispettive conclusioni, il Pm in data 22 settembre 2017 e le parti private in data 20 ottobre 2017 ed in data 22 dicembre 2017; essa è, pertanto, maturata solamente prima della deliberazione della sentenza di primo grado, intervenuta in data 14 marzo 2018.Sulla base di tale dato di fatto la pubblica accusa ha ritenuto che la Corte di Cagliari abbia fatto cattivo governo dei principi resi da questa Corte di cassazione con la sentenza n. 13539 del 2020, cosiddetta sentenza Perroni, nella quale è chiaramente precisato che ai fini della confisca lottizzatoria non è necessario che vi sia stata la condanna formale dei prevenuti, essendo, invece sufficiente che vi sia stato un esauriente accertamento del fatto, avente ad oggetto tutti gli elementi del reato, compiuto nel.rispetto del contraddittorio fra le parti e che abbia assicurato la partecipazione di esse al giudizio. Avrebbe, in particolare errato la Corte di Cagliari nel ritenere che vi sarebbe incompatibilità fra la formula di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e l'accertamento della responsabilità ai fini della disposizione della confisca lottizzatoria; tale regola, infatti, ad avviso della ricorrente Procura generale non avrebbe ragione di essere laddove il giudice, cui pure è inibito ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., di accertare gli elementi necessari ai fini della affermazione della sussistenza del reato, non debba, come nel caso in esame, procedere ad alcun ulteriore accertamento, essendo la fase di acquisizione degli elementi dimostrativi dei fatti già conclusa, dovendo solamente dare corso alla valutazione di essi. D'altra parte, rileva il ricorrente, è lo stesso giudice del gravame che, apparentemente contestando le Sezioni unite della Corte, rileva che non appare giuridicamente fondata la tesi contenuta nella ricordata sentenza Perronì, secondo la quale potrebbe il Tribunale, fermo restando l'obbligo di immediata declaratoria della causa di estinzione del reato, disporre la confisca stessa ove, anteriormente al momento di verificazione della causa estintiva il fatto di lottizzazione sia stato comunque accertato. E ciò è, ad avviso del ricorrente, quanto si è verificato nel caso in esame, per cui nel revocare la disposta confisca la Corte di appello non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi espressi da questa Corte di cassazione con la citata sentenza n. 13539 del 2020 delle Sezioni unite penali. Pertanto, ha chiesto l'annullamento della sentenza della Corte di Cagliari sul punto. [OSCURATO:PERSONA] Mentre I ricorsi degli originari imputati sono infondati, e gli stessi debbono, pertanto, essere rigettati, fondato è il ricorso della pubblica accusa territoriale, con le derivanti conseguenze in ordine alla sentenza impugnata.E' evidentemente prioritario l'esame dei ricorsi presentati da coloro i quali furono imputati nei gradi di merito dei reati di cui alla contestazione, sebbene sia fin d'ora opportuno rilevare che in ordine a tutte le accuse formulata in sede 31- di citazione giudiziale i quattro prevenuti sono stati prosciolti, per talune di quelle sin dalla definizione del giudizio di primo grado, essendo i reati estinti per prescrizione. Giova, altresì, precisare che le censure formulate dai ricorrenti hanno ad oggetto esclusivamente le violazioni alla normativa di carattere edilizio, non essendo, pertanto, più in discussione le ragioni per le quali la Corte cagliaritana ha inteso prosciogliere per intervenuta prescrizione e non assolvere con formula più ampia i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Concas dal delitto di cui all'art. 479 cod. pen. loro contestato in concorso. Tanto premesso si rileva che il primo motivo di impugnazione formulato dai ricorrenti ora in esame è afferente ad un preteso travisamento della prova in cui sarebbero incorsi i giudici del merito nel ritenere che il Piano di lottizzazione in base al quale sono state realizzate le opere edilizie di cui al capo di imputazione prevedesse quale elemento vincolante che gli edifici da realizzare fossero costituiti da "elementi monofamiliari isolati", laddove erano stati, invece, realizzati edifici plurifamiliari del tipo "a schiera". Considerato che il vizio di travisamento della prova si verifica in quanto il giudice introduca nella motivazione della sentenza da lui redatta una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette in sede di decisione la valutazione di una prova legittimamente acquisita decisiva ai fini della pronuncia (coì per tutte: Corte di cassazione, Sezione II penale, 25 giugno 2019, n. 27929), si rileva che, nel caso di specie, la Corte di merito, lungi dall'introdurre nel processo un dato di fatto non effettivamente sussistente, ha, viceversa, attribuito alla espressione "costruzioni residenziali a elementi monofamiliari isolati", indubbiamente contenuta nel testo del provvedimento con il quale è stata approvata la variante al Piano di lottizzazione approvata dal Comune di Arbus nel 1980, l'unica ragionevole interpretazione, indicativa, cioè, di immobili residenziali unifamiliari caratterizzati dalla presenza di un distacco reciproco rispetto all'immobile, della medesima tipologia, viciniore. Non rientra, evidentemente, nel concetto di travisamento della prova il fatto, contestato da parte ricorrente ma, come detto, solo con riferimento ad un preteso travisamento della prova, che i giudici del merito abbiano ritenuto che una siffatta prescrizione costituisse un vincolo alla tipologia degli edifici da realizzare.Sul punto, d'altra parte - non essendovi stata specifica contestazione, diversa rispetto a quella afferente al travisamento della prova, da parte della ricorrente difesa in relazione ad un'altra tipologia di vizio rilevante nel giudizio di fronte alla Corte di cassazione per avere i giudici del merito, in ipotesi, attribuito efficacia vincolante ad una prescrizione contenuta in un atto che non aveva alcuna forza prescrittiva - non vi è più luogo ad intrattenersi oltre, una volta esclusa la fondatezza della censura per travisamento della prova, per la mancanza di una altra valida doglianza al riguardo. Passando al secondo motivo di ricorso formulato di ricorrenti privati, si rileva che si tratta anche qui di doglianza infondata. In sintesi i ricorrenti lamentano il fatto che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere sussistere gli elementi costitutivi del reato di lottizzazione abusiva stante il fatto che, diversamente da quanto opinato dai giudici del merito, la fattispecie ora in esame sarebbe caratterizzata: a) dalla realizzazione di una volumetria edilizia non esuberante rispetto a quella prevista nel Piano di lottizzazione; b) dalla destinazione residenziale degli immobili realizzati non diversa rispetto a quella prevista nello strumento sopra ricordato; c) dal fatto che loro edificazione non ha comportato l'esigenza di eseguire alcuna opera di urbanizzazione primaria o secondaria essendo il detto intervento inserito in un ambito territoriale già abbondantemente antropizzato. Sostengono, pertanto, i ricorrenti che, non essendo stata violata per tali ragioni la riserva pubblica di programmazione del territorio, il reato in questione non sarebbe ravvisabile, dovendosi, al massimo ritenere che si è di fronte ad una serie di singoli abusi edilizi. La ricostruzione offerta dai ricorrenti non può essere accolta; infatti si rileva che, secondo la tesi che è stata ritenuta fondata quanto al caso di specie, gli immobili di cui al capo di imputazione sono stati realizzati in difformità rispetto alle prescrizioni contenute nel Piano di lottizzazione; è ora evidente che, costituendo questo uno strumento che si inserisce, concludendolo, nel procedimento di pianificazione edilizia, la sostanziale difformità delle opere realizzate rispetto alle prescrizioni contenute nel Piano - sostanziale difformità desumibile dalla sopradescritta evidente diversità tipologica degli immobili realizzati rispetto a quelli previsti nel Piano di lottizzazione - è di per sé fattore che, sconvolgendo lo statuto che l'Autorità pubblica aveva attribuito a quel determinato territorio, integra necessariamente, quale che sia il grado di urbanizzazione già regolarmente presente nell'area, un'ipotesi di lottizzazione abusiva (cfr. Corte di cassazione, Sezione III penale, 27 gennaio 2017, n. 3911; idem Sezione III penale, 9 maggio 2011, n. 17834). I ricorsi delle parti private debbono, pertanto, essere rigettati, ed i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali. Fondato è, viceversa, il ricorso che il Procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari ha indirizzato avverso la sentenza della Corte territoriale isolana nella parte in cui in essa è stata riformata la sentenza di primo grado, la quale aveva disposto, pur a fronte del proscioglimento degli imputati riguardo al reato di lottizzazione abusiva, stante l'estinzione dello stesso per la intervenuta prescrizione, avendo comunque ritenuto accertati tutti gli estremi astratti del reato, la confisca dei terreni interessati dalle opere edilizie. La Corte territoriale, infatti, ha giustificato la propria decisione osservando che "in caso di prescrizione del reato di lottizzazione abusiva in data anteriore alla pronunzia della sentenza di primo grado, la confisca di cui all'art. 44 del dPR n. 380 del 2001 non possa essere disposta in alcun caso, e, quindi, neppure nell'ipotesi, quale quella in esame, in cui l'istruzione dibattimentale, sia, a quella data, già conclusa". Onde giungere a tale conclusione la Corte territoriale ha considerato che, sebbene le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 13539 del 2020, abbiano affermato che l'obbligo di immediata pronunzia della sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. in presenza di una causa di estinzione del reato può trovare una deroga laddove sia necessario contemperare il detto principio con altri interessi meritevoli di tutela, tuttavia ciò deve trovare una sua specifica giustificazione normativa, che nel caso della confisca lottizzatoria non sarebbe rinvenibile. Ha aggiunto la Corte cagliaritana che non può aderirsi alla lettura della citata sentenza delle Sezioni unite di questa Corte, lettura che gli stessi giudici della Corte distrettuale ritengono legittimata da taluni obiter dicta contenuti in essa, secondo la quale la confisca lottizzatoria potrebbe intervenire laddove sia stata completata la fase della istruzione dibattimentale del giudizio. Osserva la Corte che, se l'ablazione fosse doverosa, essa dovrebbe comunque comportare, sia pure ai soli fini di accertare la ricorrenza degli elementi per la sua applicazione, la prosecuzione del giudizio, cosa che, invece, la previsione di cui all'art. 129 cod. proc. pen. esclude; d'altra parte, si aggiunge, l'avvenuta raccolta delle prove non deve essere confusa con la loro valutazione, nel contraddittorio delle parti, operazione che, una volta intervenuta la causa di proscioglimento non sarebbe più possibile, ad avviso della Corte cagliaritana, in assenza di una disposizione che la consenta. Conclude, pertanto, sul punto la sentenza impugnata osservando come non sia in linea con le premesse da cui esse muovono la conclusione cui giungono le Sezioni unite penali di questa Corte con la sentenza n. 13539 del 2020 allorchè affermano che il Tribunale potrebbe disporre comunque la confisca ove, anteriormente alla verificazione della causa estintiva del reato, sia stato comunque accertato il fatto di lottizzazione. Sulla base delle premesse che sono state ampiamente riportate la Corte di appello di Cagliari ha, pertanto, riformato la sentenza di primo grado - pur avendo dato atto della circostanza che la prescrizione ora in questione sia maturata nel lasso di tempo intercorrente fra la già intervenuta conclusione non solo della fase della istruttoria dibattimentale ma anche della fase della discussione, avendo le difese degli imputati terminate le loro arringhe in data 22 dicembre 2017 ed essendo pacificamente intervenuta la estinzione del reato contestato in data 5 marzo 2018, cioè solo 9 giorni prima della pronunzia della sentenza di primo grado - eliminando la confisca con essa disposta, oltre a revocare il sequestro preventivo a suo tempo disposto ed ad ordinare la restituzione agli aventi diritto del compendio oggetto della misura cautelare. Come detto la tesi fatta propria dalla Corte territoriale sarda è errata. Deve, infatti, in primo luogo osservarsi - sebbene il dato non sia in realtà in discussione ma appare opportuno ribadire per chiarezza espositiva il concetto normativo - che l'art. 44, comma 2, del dPR n. 380 del 2001 prevede che, con la sentenza definitiva il giudice penale che accerti la natura abusiva della lottizzazione, disponga la confisca di terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite; è, pertanto, pacifico che la misura della confisca non debba tenere dietro necessariamente ad una sentenza di condanna, ma è subordinata solamente all'avvenuto accertamento della abusività della lottizzazione (in tal senso si veda già, fra le tante: Corte di cassazione, Sezione III penale, 20 maggio 2009, n. 21188). Si tratta, pertanto, di verificare in quali limiti questo principio possa essere messo in crisi per effetto dell'art. 129 cod. proc. pen. che, a sua volta, prevede, in caso di riconoscimento in corso di giudizio della intervenuta estinzione del giudizio, l'obbligo da parte del giudice di pronunziare immediata sentenza di proscioglimento, senza lo svolgimento di alcuna ulteriore attività istruttoria.Ora, se è indubbio il carattere ostativo all'accertamento della sussistenza, sia pure finalizzato alla sola disposizione della confisca, di una pronunzia di proscioglimento avente carattere predibattimentale, attesa la incompatibilità di tale modello procedimentale, privo come è di una fase di acquisizione degli elementi di giudizio, con qualsivoglia valutazione, anche incidentale, di merito intorno alla responsabilità del soggetto imputato (in tale senso, infatti, Corte di cassazione, Sezione III penale, 14 gennaio 2019, n. 1514), non lo stesso può dirsi ove, viceversa, l'affermazione della prescrizione, sia intervenuta in una fase più avanzata del giudizio (ovvero in un grado ulteriore rispetto al primo), nella quale sia stato già possibile accertare, con adeguata motivazione e nel contraddittorio delle parti, la sussistenza del reato sia nel suo momento soggettivo che in quello oggettivo (Corte di cassazione, Sezione III penale, 21 novembre 2019, n. 47280; idem Sezione III penale, 26 febbraio 2019, n. 8350). Si è, peraltro, precisato con la sentenza delle Sezioni unite già più volte ricordata in quanto la sua motivazione è stata oggetto di una qualche "presa di distanza" da parte della Corte di Cagliari con il provvedimento ora in esame, che, sebbene, la confisca di cui all'art. 44, comma 2, del dPR n. 380 del 2001, può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva del reato determinata dalla prescrizione, purché la sussistenza del fatto sia stata accertata, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell'ambito di un giudizio che abbia assicurato il pieno contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, resta, tuttavia, fermo il principio in base al quale, una volta intervenuta detta causa estintiva del reato, il giudizio, in applicazione dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non può comunque proseguire al solo fine di compiere il predetto accertamento (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 30 aprile 2020, n. 13539). Questo essendo il punto di apparente frizione fra la regola dell'art. 44, comma 2, del dPR n. 309 del 1990 e quella di cui all'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., ritiene il Collegio che, a questo punto, può pianamente affermarsi, quanto alla presente fattispecie, la erroneità della tesi fatta propria dalla Corte di Cagliari, allorchè essa ha affermato che non vi era, nella specie, la possibilità di legittimamente accertare la natura abusivamente lottizzatoria della operazione edilizia posta in essere, in concorso fra loro, dagli attuali soggetti intimati dal Procuratore generale della Repubblica presso quella Corte di appello. E', infatti, pacifico che nel corso del giudizio di primo grado erano stati assunti, nel pieno contraddittorio delle parti, tutti gli elementi istruttori richiesti dalle parti e ritenuti da costoro necessari per la valutazione della rilevanza penale o meno delle condotte da soggetti allora evocati in giudizio. Tanto è vero che la fase di acquisizione del materiale valutativo era già stata adeguatamente esaurita che le parti; in particolare gli imputati tramite i loro rispettivi difensori, al termine della istruttoria dibattimentale, avevano persino rassegnato le conclusioni di ciascuno di essi, senza, a quanto risulta, formulare alcuna richiesta istruttoria ulteriore rispetto a quelle già esperite nel corso del giudizio (fattore questo che, ove fosse, invece, intervenuto, si sarebbe potuto interpretare come indicativo, quanto meno in via astratta ed in base al punto di vista di dette difese, di una qualche deficienza informativa dell'organo allora giudicante; ma, come detto, nulla di ciò si è verificato, secondo quanto emerge dagli atti, in sede di rassegna delle conclusioni da parte delle difese degli imputati). A questo punto, affermare, come parrebbe avere fatto la Corte di appello con la impugnata sentenza, che "l'avvenuta raccolta delle prove non può certo essere confusa con la loro valutazione" ma che una tale operazione di "apprezzamento (...) del materiale raccolto" - la quale, diversamente da quanto parrebbe ricavarsi dalla lettura della sentenza impugnata, non va assolutamente svolta "nel contraddittorio delle parti", essendo detta attività esclusivamente riservata alla competenza del solo organo giudicante (le cui scelte, una volta esternate, sono sicuramente soggette alla possibile contestazione ad opera delle parti tramite le forme di gravame, ma vanno, ovviamente, prese ed elaborate in una sede ove le parti non possono più interloquire, né fra di loro nè con il giudicante, e, quindi, al di fuori del contraddittorio) - è consentita solo in quanto vi sia una espressa disposizione di legge che la preveda, costituisce un postulato inaccettabile, privo di alcuna giustificazione di carattere processuale. Si osserva, infatti, che la finalità del processo è l'accertamento della verità dei fatti, onde fare derivare da tale accertamento le conseguenze che l'ordinamento per tali fatti detta, e che fra le conseguenze in questione è compresa, come nel nostro caso, la confisca lottizzatoria ai sensi dell'art. 44, comma 2, cod. proc. pen. Ed ecco come, a questo punto, emerge la necessità di collocare il momento di opportuno contemperamento fra la esigenza di perseguire il fine del processo, senza vanificare le risorse spese per la sua celebrazione, e quella di non sperequare, come problematicamente segnalato dalle Sezioni unite di questa Corte con la citata sentenza n. 13539 del 2020, la posizione del prevenuto che, di fronte ad uno dei fattori che determinano l'innescarsi del fenomeno di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., potrebbe ottenere la assoluzione nel merito solo in caso di contestuale ed evidente emergenza dei dati che la potrebbero determinare, mentre, ai fini sanzionatori, sarebbe consentito alla pubblica accusa, onde conseguire gli elementi per l'affermazione della legittimità della confisca, cioè per l'astratto accertamento del reato di lottizzazione, fare proseguire il processo (tesi questa che era stata sostenuta fra le altre sentenze, ad esempio, da Corte di cassazione, Sezione III penale, 22 gennaio 2020, n. 2292). Tale momento, ritiene il Collegio, che sia, appunto, da individuarsi nell'avvenuto espletamento di un'attività istruttoria - svolta evidentemente nel contraddittorio delle parti e nella quale tutti i soggetti processuali abbiano potuto congruamente esercitare il proprio diritto di azione ed eccezione - che, per la sua adeguata completezza (il che non vuol, tuttavia, significare che la stessa debba intendersi tale solo se siano state integralmente esaurite tutte le prove richieste dalle parti) consenta al giudice di esprimere ex informata mente la valutazione sull'accertamento del reato contestato. Ciò che, pertanto, è inibito al giudice, una volta che siano emersi gli elementi catalizzatori del meccanismo di definizione del giudizio ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen., è di proseguire l'attività di acquisizione degli elementi conoscitivi, ma non è certamente escluso, anche al fine di non dispendere il patrimonio conoscitivo già acquisto, il che sarebbe evidentemente foriero di gravi diseconomie procedimentali, che egli possa (ed anzi debba) esprimere un valido giudizio sulla base degli elementi già presenti agli atti. Né, si osserva conclusivamente, una tale soluzione appare penalizzante della posizione dell'imputato, posto che, quanto meno con riferimento alla eventuale pronunzia concernente la confisca lottizzatoria, sarà consentito a questo di attivare, laddove ritenesse che i dati istruttori acquisti non siano tali da giustificare l'accertamento, lato sensu, incidentale del reato operato dal giudice di primo grado, gli opportuni strumenti di impugnazione della decisione in tal modo assunta. Atteso quanto sopra riportato è agevole rilevare che, nella fattispecie, il Tribunale, essendo intervenuta la causa di estinzione del reato, dopo che la intera istruttoria dibattimentale era stata esperita, aveva avuto tutti gli elementi di giudizio per accertare, nel pieno contraddittorio delle parti, la sussistenza dei presupposti per ordinare la confisca; né la affermazione della esistenza di questi presupposti, è stata disattesa dalla Corte di appello, la quale ha riformato sul punto la sentenza di primo grado solamente per motivi non incidenti sull'accertamento del "fatto di lottizzazione". Pertanto, considerato anche il rigetto dei ricorsi per cassazione avverso la sentenza di appello con la quale i prevenuti non erano stati assolti nel merito presentati dai medesimi, ed in accoglimento, invece, della impugnazione del Procuratore generale, la sentenza della Corte di appello di Cagliari deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla revoca della confisca per come già disposta dal Tribunale di Cagliari con la ricordata sentenza del 14 marzo 2018, che, pertanto, deve ora intendersi definitivamente ripristinata. Irrilevante è a questo punto l'avvenuta revoca del sequestro preventivo a suo tempo disposta dalla Corte cagliaritana e l'ordine di restituzione del compendio immobiliare oggetto del detto provvedimento cautelare agli aventi diritto, essendo stato l'assetto degli interessi in tal modo realizzato completamente travolto ed assorbito dalla definitività della confisca del medesimo compendio già disposta dal Tribunale. PQM In accoglimento del ricorso del Procuratore generale presso la Corte di