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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 settembre 2024

Cassazione n. 28221/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6058 R.G. anno2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA].

COOP.

AR.L., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]

V. [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); controricorrente avverso la SENTENZA n. 53/2023 emessa da CORTE D'APPELLO BRESCIA.

Sez.

I–RG 6048/2023 camera di consiglio18.9.2024 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2024 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].

LA CORTE OSSERVA1. ─ E’ stata impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Brescia che, respingendo la sentenza di primo grado, ha riconosciuto la fondatezza dell’azione revocatoria proposta da [OSCURATO:PERSONA]Banca di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l.avente ad oggetto l’atto di costituzione di un fondo patrimoniale con cui [OSCURATO:PERSONA] ha conferito la sua quota di proprietà di alcuni beni immobili .

Il credito della banca attrice risulta fondato su di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivoper l’importo di euro 512.432,79 : decreto emesso dal Tribunale di Brescia nei confronti del predetto [OSCURATO:PERSONA],quale fideiussore della società debitrice [OSCURATO:SOCIETA]..

Il ricorso è fondato su due motivi ed è resistito, con controricorso, da [OSCURATO:PERSONA].

E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c..

A fronte di essa, il difensore della parte ricorrente ha domandato la decisione della causa.

2. ― Parte ricorrente ha successivamente notificato rinuncia al ricorso, onde il giudizio va dichiarato estinto.La rinuncia è stata oggetto di accettazione da parte della controricorrente.

3. ― Stante l’adesione alla rinuncia non si fa luogo a condanna alle spese (art. 391, comma 4, c.p.c.).

4. ― Poiché il giudizio non è definito in conformità della proposta , non trovano applicazione , ex art. 380 - bis c.p.c., comma 4, le disposizioni di cui all’art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c..

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Sez.

I–RG 6048/2023 came

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6058 R.G. anno2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA]. COOP. AR.L., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] V. [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); controricorrente avverso la SENTENZA n. 53/2023 emessa da CORTE D'APPELLO BRESCIA. Sez. I–RG 6048/2023 camera di consiglio18.9.2024 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2024 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. LA CORTE OSSERVA1. ─ E’ stata impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Brescia che, respingendo la sentenza di primo grado, ha riconosciuto la fondatezza dell’azione revocatoria proposta da [OSCURATO:PERSONA]Banca di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l.avente ad oggetto l’atto di costituzione di un fondo patrimoniale con cui [OSCURATO:PERSONA] ha conferito la sua quota di proprietà di alcuni beni immobili . Il credito della banca attrice risulta fondato su di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivoper l’importo di euro 512.432,79 : decreto emesso dal Tribunale di Brescia nei confronti del predetto [OSCURATO:PERSONA],quale fideiussore della società debitrice [OSCURATO:SOCIETA].. Il ricorso è fondato su due motivi ed è resistito, con controricorso, da [OSCURATO:PERSONA]. E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c.. A fronte di essa, il difensore della parte ricorrente ha domandato la decisione della causa. 2. ― Parte ricorrente ha successivamente notificato rinuncia al ricorso, onde il giudizio va dichiarato estinto.La rinuncia è stata oggetto di accettazione da parte della controricorrente. 3. ― Stante l’adesione alla rinuncia non si fa luogo a condanna alle spese (art. 391, comma 4, c.p.c.). 4. ― Poiché il giudizio non è definito in conformità della proposta , non trovano applicazione , ex art. 380 - bis c.p.c., comma 4, le disposizioni di cui all’art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c.. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Sez. I–RG 6048/2023 came