CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023
Cassazione n. 09830/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; . [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO. La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza emessa in data 24/03/2022, in riforma della sentenza del Tribunale di Enna del 19/05/2021, condannava a mesi sei di reclusione ed euro cinquantuno di multa [OSCURATO:PERSONA] in quanto ritenuto colpevole del reato di truffa; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione dell'art. 603 cod.proc.pen, è manifestamente infondato posto che la Corte di Appello ha ritenuto la responsabilità dell'imputato in forza di materiale documentale rivalutato integralmente in appello senza che fosse così necessario procedere alla rinnovazione dell'istruttoria richiamando la pronuncia anche gli elementi ricavabili dal CD Rom acquisto con il consenso delle parti che permetteva di ritenere fittizia l'assunzione del ricorrente; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, appare reiterativo in relazione agli argomenti svolti dalla Corte di Appello alle pagg. 3-4 della sentenza; Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena appare manifestamente infondato posto che la stessa è stata determinata nel minimo edittale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/02/2023 [OSCURATO:PERSONA]