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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 settembre 1970

Cassazione n. 22560/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2023 del GIP TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 23 gennaio 2023 secondo il rito di cui all'art.444 cod. proc. pen., il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Taranto ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due e mesi tre di reclusione ed euro 2.600 di multa per i reati di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 895/1967 e 648 cod.pen., accertati il 3 ottobre 2022, per avere egli detenuto illegalmente più armi comuni da sparo e varie munizioni, tra cui un fucile monocanna di provenienza furtiva.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con il quale censura la violazione dell'art. 606, primo comma, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 129, 157 e 648 cod. pen.

Il giudice avrebbe dovuto pronunciare sentenza di proscioglimento in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen., perché già alla data dell'arresto del Passa esso avrebbe dovuto essere dichiarato prescritto, essendo decorsi ben otto anni dalla data del reato presupposto: il delitto di ricettazione è un reato istantaneo, che si consuma nel momento di ricezione del bene di provenienza illecita, e in tema di prescrizione l'onere di provare con precisione la data di commissione di un reato grava sull'accusa e non sull'imputato.

In mancanza di una prova certa circa tale data, essa deve essere individuata secondo il maggior vantaggio per l'imputato e quindi, nel caso del Passa, in prossimità della data di commissione del reato presupposto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso può essere trattato nelle forme "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.103/2017 - trattandosi di impugnazione presentata avverso una sentenza di applicazione della pena, pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen..

Tale norma, introdotta dall'art. 1, comma 50, legge n. 103/2017, limita la ricorribilità in cassazione delle sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ai «motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

E' di tutta evidenza che l'imputato ha invece censurato un vizio di motivazione relativo alla sussistenza o meno di una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., indicata nella già intervenuta prescrizione di uno dei reati contestati. 1.2 Deve perciò applicarsi il principio dettato dalla Corte di cassazione, secondo cui «In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate.» (Sez.

F, ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761; vedi anche Sez. 2, n.4727 del 11/01/2018, Rv.272014; Sez.6, n. 1032 del 07/11/2019, Rv.278337).

In applicazione di tale principio è stato anche affermato, in un caso analogo al presente, che «In tema di patteggiamento, la maturata prescrizione del reato al momento della sentenza che omologa l'accordo raggiunto dalle parti non è deducibile in cassazione, in quanto non determina l'illegalità della pena ai sensi del novellato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ma può essere rilevata dal giudice al quale è sottoposto l'accordo che non implica di per sé rinuncia alla prescrizione.» (Sez. 5, n. 26425 del 30/04/2019, Rv. 276517), non configurandosi, l'omessa declaratoria della prescrizione, neppure come un motivo di illegalità della pena. 1.3 Deve infine essere ricordato anche il costante principio della Corte di cassazione, secondo cui «L'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso. (In motivazione la Corte ha precisato che l'art. 129 cod. proc. pen. non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione)» (Sez.

U., n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818)

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 19 apr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2023 del GIP TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 23 gennaio 2023 secondo il rito di cui all'art.444 cod. proc. pen., il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Taranto ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due e mesi tre di reclusione ed euro 2.600 di multa per i reati di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 895/1967 e 648 cod.pen., accertati il 3 ottobre 2022, per avere egli detenuto illegalmente più armi comuni da sparo e varie munizioni, tra cui un fucile monocanna di provenienza furtiva. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con il quale censura la violazione dell'art. 606, primo comma, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 129, 157 e 648 cod. pen. Il giudice avrebbe dovuto pronunciare sentenza di proscioglimento in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen., perché già alla data dell'arresto del Passa esso avrebbe dovuto essere dichiarato prescritto, essendo decorsi ben otto anni dalla data del reato presupposto: il delitto di ricettazione è un reato istantaneo, che si consuma nel momento di ricezione del bene di provenienza illecita, e in tema di prescrizione l'onere di provare con precisione la data di commissione di un reato grava sull'accusa e non sull'imputato. In mancanza di una prova certa circa tale data, essa deve essere individuata secondo il maggior vantaggio per l'imputato e quindi, nel caso del Passa, in prossimità della data di commissione del reato presupposto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso può essere trattato nelle forme "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.103/2017 - trattandosi di impugnazione presentata avverso una sentenza di applicazione della pena, pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.. Tale norma, introdotta dall'art. 1, comma 50, legge n. 103/2017, limita la ricorribilità in cassazione delle sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ai «motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». E' di tutta evidenza che l'imputato ha invece censurato un vizio di motivazione relativo alla sussistenza o meno di una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., indicata nella già intervenuta prescrizione di uno dei reati contestati. 1.2 Deve perciò applicarsi il principio dettato dalla Corte di cassazione, secondo cui «In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate.» (Sez. F, ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761; vedi anche Sez. 2, n.4727 del 11/01/2018, Rv.272014; Sez.6, n. 1032 del 07/11/2019, Rv.278337). In applicazione di tale principio è stato anche affermato, in un caso analogo al presente, che «In tema di patteggiamento, la maturata prescrizione del reato al momento della sentenza che omologa l'accordo raggiunto dalle parti non è deducibile in cassazione, in quanto non determina l'illegalità della pena ai sensi del novellato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ma può essere rilevata dal giudice al quale è sottoposto l'accordo che non implica di per sé rinuncia alla prescrizione.» (Sez. 5, n. 26425 del 30/04/2019, Rv. 276517), non configurandosi, l'omessa declaratoria della prescrizione, neppure come un motivo di illegalità della pena. 1.3 Deve infine essere ricordato anche il costante principio della Corte di cassazione, secondo cui «L'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso. (In motivazione la Corte ha precisato che l'art. 129 cod. proc. pen. non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione)» (Sez. U., n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818) 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 apr