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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 14340/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /17 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 25/6/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di CHIETI il 19/3/2018 ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'artt. 640 cod. pen..

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: - la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 640 cod. pen.; -vizio di motivazioni quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza agli elementi costitutivi del rato di truffa con specifico riferimento agli artifici e raggiri in quanto nel caso di specie non vi sarebbero elementi dai quali poter desumere che il venditore non avesse la disponibilità del bene o che comunque non lo volesse realmente vendere.

La doglianza, reiterativa di quanto già proposto nei motivi di appello, è manifestamente infondata.

La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo riferimento alle modalità con le quali il bene messo in vendita era stato pubblicizzato, ai contatti intercorsi con la venditrice che aveva indicato come metodo di pagamento la carta poste pay poi risultata intestata al ricorrente, ha fornito corretta e adeguata risposta alle analoghe critiche sollevate della difesa nell'atto di appello.

Le attuali censure, quindi, che tendono a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite e ogni diversa lettura, fondata peraltro su di una diversa valutazione delle prove, non è consentita in questa sede (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

2.2. Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione quanto alla carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso sul punto è inammissibile per carenza di interesse.La cognizione del giudice di legittimità, infatti, è delineata dal combinato disposto degli artt.609 e 606 cod. proc. pen.

Tali norme, per quanto rileva nel caso specifico, impongono di fare riferimento a quanto ritualmente dedotto nei motivi di appello e, quindi, circoscrivono il controllo di legittimità alle sole questioni oggetto di specifica ed ammissibile doglianza avanti al secondo giudice di merito (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316) In una corretta prospettiva interpretativa, pertanto, i motivi di ricorso relativi a questioni non ritualmente dedotte nell'atto di appello e che la stessa Corte territoriale avrebbero dovuto dichiarare inammissibili, non possono essere devoluti alla cognizione di questa Corte ed il difetto originario di rituale deduzione in appello rende del tutto irrilevante la carenza, anche grafica, di motivazione sul punto.

L'appello, d'altro canto, al pari del ricorso per cassazione, risulta inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non siano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, come nel caso di specie nel quale la richiesta di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. era generica (cfr. Sez. un., n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822) e "la genericità del motivo di appello, che è causa della sua inammissibilità ai sensi degli artt. 591, comma 1, lettera c), e 581, comma 1, lettera c), può essere rilevata anche nel giudizio di cassazione, a norma dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen". (Sez. 3, n. 38683 del 26/04/2017, Criscuolo, Rv. 270799).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 2/3/2022 [OSCURATO:PERSONA] onaco [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /17 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 25/6/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di CHIETI il 19/3/2018 ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'artt. 640 cod. pen.. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: - la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 640 cod. pen.; -vizio di motivazioni quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza agli elementi costitutivi del rato di truffa con specifico riferimento agli artifici e raggiri in quanto nel caso di specie non vi sarebbero elementi dai quali poter desumere che il venditore non avesse la disponibilità del bene o che comunque non lo volesse realmente vendere. La doglianza, reiterativa di quanto già proposto nei motivi di appello, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo riferimento alle modalità con le quali il bene messo in vendita era stato pubblicizzato, ai contatti intercorsi con la venditrice che aveva indicato come metodo di pagamento la carta poste pay poi risultata intestata al ricorrente, ha fornito corretta e adeguata risposta alle analoghe critiche sollevate della difesa nell'atto di appello. Le attuali censure, quindi, che tendono a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite e ogni diversa lettura, fondata peraltro su di una diversa valutazione delle prove, non è consentita in questa sede (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 2.2. Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione quanto alla carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso sul punto è inammissibile per carenza di interesse.La cognizione del giudice di legittimità, infatti, è delineata dal combinato disposto degli artt.609 e 606 cod. proc. pen. Tali norme, per quanto rileva nel caso specifico, impongono di fare riferimento a quanto ritualmente dedotto nei motivi di appello e, quindi, circoscrivono il controllo di legittimità alle sole questioni oggetto di specifica ed ammissibile doglianza avanti al secondo giudice di merito (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316) In una corretta prospettiva interpretativa, pertanto, i motivi di ricorso relativi a questioni non ritualmente dedotte nell'atto di appello e che la stessa Corte territoriale avrebbero dovuto dichiarare inammissibili, non possono essere devoluti alla cognizione di questa Corte ed il difetto originario di rituale deduzione in appello rende del tutto irrilevante la carenza, anche grafica, di motivazione sul punto. L'appello, d'altro canto, al pari del ricorso per cassazione, risulta inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non siano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, come nel caso di specie nel quale la richiesta di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. era generica (cfr. Sez. un., n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822) e "la genericità del motivo di appello, che è causa della sua inammissibilità ai sensi degli artt. 591, comma 1, lettera c), e 581, comma 1, lettera c), può essere rilevata anche nel giudizio di cassazione, a norma dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen". (Sez. 3, n. 38683 del 26/04/2017, Criscuolo, Rv. 270799). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/3/2022 [OSCURATO:PERSONA] onaco [OSCURATO:PERSONA]
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