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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23830/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05LFHOE) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Rilevato che la difesa lamenta, nel motivo unico di ricorso, inosservanza o erronea applicazione degli artt. 73 e 75 d.P.R. 309/90, dolendosi della mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Rilevato, quanto alle deduzioni in tema di particolare tenuità del fatto, che non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello (Sez. 4, n.10611 del 4/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv.25663101).

Considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata comunque implicitamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, avendo la Corte di appello posto in rilievo il numero di dosi non minimali possedute dall'imputato, così da rendere la condotta non riconducibile ad un fatto di particolare tenuità.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05LFHOE) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che la difesa lamenta, nel motivo unico di ricorso, inosservanza o erronea applicazione degli artt. 73 e 75 d.P.R. 309/90, dolendosi della mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Rilevato, quanto alle deduzioni in tema di particolare tenuità del fatto, che non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello (Sez. 4, n.10611 del 4/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv.25663101). Considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata comunque implicitamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, avendo la Corte di appello posto in rilievo il numero di dosi non minimali possedute dall'imputato, così da rendere la condotta non riconducibile ad un fatto di particolare tenuità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 23830/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris