CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 19227/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 31/01/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 27696/2019, la Prima Sezione Penale di questa Corte annullava il decreto del 27 novembre 2017, con il quale la Corte di Appello di Venezia aveva confermato iI decreto del Tribunale di Vicenza del 21 giugno 2017 di confisca,ex art. 24 D.Igvo n. 159/2011, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di cinque immobili, formalmente intestati alla società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", ma di fatto riconducibili al Bocchi (titolare effettivo delle quote della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per il tramite della società fiduciaria di diritto svizzero [OSCURATO:PERSONA] A.G.), nonché di un'automobile marca Chrysler intestata alla "[OSCURATO:SOCIETA].". 1.1. Il predetto decreto costituiva oggetto di annullamento, in particolare, in considerazione del fatto che in sede di merito il proposto [OSCURATO:PERSONA] era stato inquadrato sotto il profilo soggettivo- preliminare alla confisca- sia nell'ambito della categoria tipica di cui all'art. 1 co.1 lett. a), che di cui all'art. 1 co.1 lett. b) del d.lgvo n.159 del 2011 e la presenza di un inquadramento soggettivo "misto" rendeva necessario appunto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, in virtù della pronuncia n. 24 del 27 febbraio 2019 della Corte Cost. di illegittimità costituzionale per difetto di tassatività dell'art. 1, comma 1, lett. a), cod. antimafia, comportante l' inapplicabilità della disposizione dichiarata incostituzionale, ai sensi dell'art. 30 co.3 della legge n.87 del 1953; il rinvio si rendeva necessario, in particolare, per valutare l'eventuale possibilità- non escludibile a priori, ma preclusa al giudice di sola legittimità- di riqualificare il giudizio di pericolosità generica del Bocchi solo ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) del codice antimafia, alla luce della medesima sentenza della Corte Costituzionale n. 24 "interpretativa di rigetto", proprio tenuto conto dei numerosi arresti della giurisprudenza di legittimità; l'eventuale inquadramento - in via esclusiva - della pericolosità nella fattispecie di cui alla citata lettera B dell'articolo 1 co.1 d.lgs. n.159 del 2011 esigeva una piena verifica di coerenza logica e di esistenza di tutti i passaggi esplicativi di quella "opzione tassativizzante" elaborata in sede di legittimità e recepita dalla Corte Costituzionale, operazione questa possibile - una volta riaperto il contraddittorio - verificando dai materiali istruttori offerti la possibilità di ritenere e qualificare le pregresse condotte delittuose (nei sensi da ultimo precisati e riepilogati da Sez. I n. 43826 del 19.4.2018, rv 273976- 01), non solo temporalmente sequenziali in modo significativo, ma anche produttive di reddito illecito utilizzato, almeno in parte, per il soddisfacimento dei bisogni primari del soggetto e il mantenimento del tenore di vita. 1.2. Con decreto del 31 gennaio 2020, la Corte di appello di Venezia ha confermato il decreto di confisca del Tribunale di Vicenza del 21 giugno 2017, ritenendo sussistente la pericolosità generica del Bocchi, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) del codice antimafia, come interpretato dalla sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 24/2019 intervenuta in pendenza del procedimento. 2. Avverso il suddetto decreto della Corte di Appello di Venezia hanno proposto ricorso sia [OSCURATO:PERSONA], che la società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", in persona del legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA]. i 2.1. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], propone tre motivi di ricorso, con i quali lamenta: 2.1.1. con il primo motivo, la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.), in relazione agli artt. 16, comma 1, lett. a), 4, lett. c), e 1, comma 1, lett. b), D. Lgs. n. 159/2011, come interpretati dalla sentenza n. 24/2019 Corte cost., nonché la violazione di legge processuale (art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.), in relazione all'art. 627, comma 3, c.p.p., per avere la Corte territoriale violato il dictum della sentenza rescindente; in particolare, la Corte di appello ha errato nel rigettare l'interpretazione costituzionalmente orientata prospettata dalla difesa del proposto, secondo la quale il disposto di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del codice antimafia poteva essere legittimamente applicato solo a condotte poste in essere dopo il processo giurisprudenziale di tassativizzazione di tale norma, riconosciuto dalla sentenza costituzionale n. 24/19, nonché a seguito della sentenza "[OSCURATO:PERSONA]" della Corte EDU, Grande Camera, 23 febbraio 2017, n. 43395/09, pena l'illegittimità costituzionale della predetta norma per violazione del principio di legalità sostanziale ed in specie dei corollari della precisione e della prevedibilità delle norme sfavorevoli, vigente anche in materia di prevenzione; in definitiva, sino alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 24/2019, o quanto meno sino al consolidarsi della giurisprudenza di legittimità, la disposizione all'art. 1, comma 1, lett. b) D.Lgvo n. 159/2011 era troppo vaga e generica, tale da non consentirne l'applicazione alla fattispecie in esame relativa ad un periodo di molto antecedente alla sua specificazione "giurisprudenziale"; inoltre, la motivazione del provvedimento impugnato risulta viziata, laddove si è sminuito il valore centrale assunto dal principio di prevedibilità dell'adozione della misura di prevenzione al momento della condotta, centralità ribadita dalla sentenza n. 24/2019 e,comunque, la Corte territoriale non si è confrontata con il fatto che la stessa Consulta ha chiaramente enucleato nella predetta sentenza interpretativa di rigetto che la norma di cui all'art. 1, lett b), cod. antimafia era, fino alla sua specificazione giurisprudenziale, costituzionalmente e convenzionalmente illegittima, per difetto di determinatezza, di talché la corretta applicazione e interpretazione di tale norma avrebbe dovuto condurre la Corte territoriale a ritenerla non applicabile nel caso di specie, sicuramente antecedente al processo di specificazione avviato a partire dalla sentenza "[OSCURATO:PERSONA]" del 2017; in particolare, l'interpretazione costituzionalmente orientata della fattispecie di pericolosità generica di cui alla lettera b) dell'art. 1 impone che possano essere valorizzate le sole condotte tenute successivamente alla chiarificazione del disposto normativo della giurisprudenza di legittimità e costituzionale, quando lo stesso era in condizione di confrontarsi con un panorama normativo sufficientemente preciso e conoscibile; tale ultima considerazione, poi, evidenzia l'infondatezza dell'ulteriore argomentazione spesa dal provvedimento impugnato in relazione all'impraticabilità di un discrimine temporale netto tra l'imprevedibilità della norma nella formulazione originaria e la successiva specificazione giurisprudenziale, essendo quest'ultima avvenuta ad opera di più pronunce della Corte di Cassazione; tale linea di confine sarebbe infatti da individuare nella sentenza costituzionale n.24 del 2019, che delle anzidette pronunce della giurisprudenza di legittimità ha prodotto una vera e propria summa; in ogni caso, all'epoca degli acquisti immobiliari del Bocchi, individuati come espressione di pericolosità generica, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), cod. antimafia, la norma in questione non poteva essere neppure potenzialmente prevedibile, non essendo stata ancora introdotta: l'applicabilità della confisca di prevenzione ai c.d. pericolosi generici è, infatti, avvenuta con il di. n. 92/2008, convertito in I. n. 125/2008, mentre l'acquisto immobiliare contestato è risalente al 2005; 2.1.2. con il secondo motivo, si sollecita il promovimento della questione di legittimità costituzionale ex art. 23 L. n. 87 del 1953 in relazione all'art. 16 D.Lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui stabilisce l'applicabilità delle misure di prevenzione del sequestro e della confisca, disciplinate dagli artt. 20 e 24, anche ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), per i fatti compiuti prima della sentenza n. 24 del 2019 Corte cost., per violazione degli artt. 41, 42 e 117 Cost., quest'ultimo con riferimento all'art. 1 del Primo protocollo addizionale CEDU; in particolare, il ricorrente evidenzia che, ove non si ritenesse praticabile la via dell'interpretazione costituzionalmente orientata prospettata, la questione risulterebbe senz'altro rilevante nel caso di specie, vista la risalenza delle condotte espressione di pericolosità generica secondo i giudici veneti, nonché non manifestamente infondata; 2.1.3. con il terzo motivo, la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.), in relazione agli artt. 16, comma 1, lett. a), 4, lett. c), e 1, comma 1, lett. b), D. Lgs. n. 159/2011, con riferimento allo spessore giuridico che deve assumere la c.d. pericolosità generica, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata nella sentenza n. 24/2019, nonché la violazione di legge processuale (art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.), in relazione all'art. 627, comma 3, c.p.p.; il decreto impugnato risulta meramente reiterativo di valutazioni già svolte nel provvedimento annullato, che ha invece ritenuto che la motivazione circa la sussistenza del requisito di pericolosità generica ex art. 1, comma 1, lett. b) cod. antimafia fosse inadeguata; per questo, la Corte territoriale ha disatteso la sentenza rescindente che imponeva una rivalutazione del quadro fattuale per saggiare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma anzidetta, così come specificata dalla sentenza della Corte Cost. n. 24 del 2019; il provvedimento impugnato, invero, si è limitato a riallocare le argomentazioni spese nel primo decreto ai fini della pericolosità generica sub art. 1, lett a), D.Igs. n. 159/2011, nel novero degli elementi fattuali a sostegno della restante ipotesi di pericolosità generica ex art. 1, lett. b), ma così operando ha però violato anche le norme di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a), 4, lett. c), e 1, comma 1, lett. b), D. Lgs. n. 159/2011, non conformandosi alle coordinate ermeneutiche delineate dalla giurisprudenza di legittimità circa i requisiti di sussistenza della pericolosità generica in rem; in primo luogo il provvedimento impugnato ha ritenuto di ricavare la pericolosità del Bocchi da condotte non solo non cronologicamente perimetrate, come invece richiesto dalle Sez. Un. Spinelli, ma anche neutre dal punto di vista della richiesta delittuosità; invero, nel provvedimento impugnato risultano valorizzati elementi del tutto neutri non "delittuosi", insufficienti anche alla luce dell'insegnamento costituzionale a fondare una valutazione di pericolosità; si legge nel decreto impugnato che la pericolosità sarebbe derivata dall'essere stato il Bocchi un evasore seriale e dal fatto che i redditi dichiarati dal nucleo familiare non avrebbero potuto giustificare l'acquisto immobiliare oggetto di confisca, laddove è ben noto che la mera evasione fiscale, rilevante soltanto sul piano tributario-amministrativo, non può fondare da sola una misura di prevenzione; a ciò non sopperisce la citazione della sentenza di applicazione della pena risalente al 1999, in relazione al reato di cui all'art. 4 lett. d) della L 516/82, la quale non solo non denota un contenuto di accertamento del fatto tipico, ma pure concerneva illeciti poi oggetto di abolitio criminis per opera dell'art. 25 D.Lgs. n. 74 del 2000; inoltre, tali fatti risalivano a più di cinque anni prima dell'acquisto immobiliare contestato; quanto, poi, alle condotte relative al periodo 2005-2009, esse si appalesano successive alla data di acquisizione degli immobili, atteso che la prima condotta contestata riguarderebbe proprio la dichiarazione relativa all'anno 2005, con la conseguenza che i proventi illeciti ne sarebbero concretamente derivati nell'annualità successiva, quando erano già stati acquistati i beni in contestazione; da ultimo, relativamente agli ipotizzati illeciti tutt'ora oggetto del procedimento penale n. 4457/2013 R.G.N.R. della Procura della Repubblica di Vicenza, i relativi fatti non potrebbero essere qualificati come dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ex art. 3 D.Igs n. 74/2000, vista l'inidoneità decettiva della condotta, dimostrata dal concreto accertamento poi operato dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Entrate; di conseguenza, al più, tali condotte potrebbero qualificarsi come dichiarazioni infedeli ex art. 4 del predetto decreto, ma penalmente irrilevanti perché in nessuna delle annualità in considerazione (2009-2012) si superò la soglia di rilevanza penale; in secondo luogo, il decreto impugnato non ha neppure dato corretta e piena dimostrazione del requisito dell'abitualità richiesto dall'art. 1, lett. b), cod. antimafia, in quanto le condotte, peraltro non delittuose, prospettate dalla Corte di appello non denotano alcuna continuità nell'illecito e non caratterizzano la vita del proposto per un significativo lasso temporale, tale da poter ragionevolmente affermare che i proventi illeciti costituissero fonte principale di sostentamento della famiglia Bocchi; peraltro, nel valutare l'abitualità, la Corte non ha tenuto in considerazione che la Consulta, nella sent. n. 24 del 2019, ha richiesto che tale requisito trovasse corrispondenza sul piano processuale in pregresse occasioni di accertamento della dedizione a condotte delittuose; infine, il provvedimento impugnato ha anche omesso di dare conto di quale sarebbe stato il tenore di vita dei Bocchi e dunque delle concrete ragioni che hanno determinato la conclusione che il proposto si sostentasse principalmente con i proventi delle asserite condotte delittuose, a partire dal solo dato della modestia delle dichiarazioni dei redditi dei componenti della famiglia. 2.2. La società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], propone tre motivi di ricorso in relazione alla confisca dei cinque immobili oggetto del provvedimento ablativo, con i quali lamenta: 2.2.1. con il primo motivo, la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.) in relazione all'art. 627, comma 3, c.p.p., perché il giudice del rinvio non si è uniformato alla A regola iuris della sentenza rescindente n. 27696/2019; invero, quest'ultima imponeva, previa riapertura del contraddittorio, di verificare se i materiali istruttori raccolti potessero giustificare la riqualificazione del giudizio di pericolosità, ai soli sensi dell'art. 1, lett. b), D.Lgs. n. 159/2011 e a tal proposito, l'unico elemento valorizzato dalla Corte di appello di Venezia è stato l'acquisto di un immobile sproporzionato ai redditi della famiglia Bocchi, prescindendo così da una vera analisi del tenore di vita del proposto e del suo nucleo familiare; inoltre, l'esame degli stessi elementi probatori, nella specie due processi verbali di contestazione di due diverse società del proposto, non può ragionevolmente avere fondato la valutazione di pericolosità indifferentemente prima ai sensi della lett. a) e poi della lett. b) dell'art. 1 cod. antimafia; per vero, la medesima condotta è stata dapprima ritenuta mero "traffico illecito" e poi riqualificata come "attività delittuosa", senza neppure un'integrazione istruttoria sul punto; ne consegue che è rimasto indimostrato che il proposto vivesse abitualmente dei proventi di attività delittuose, peraltro sulla base di un solo acquisto immobiliare, ritenuto sproporzionato ai suoi redditi; 2.2.2. con il secondo motivo, la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.) in relazione agli artt. 24, 4, e 1, lett. b), D.Lgs. n. 159/2011, con riferimento alla ritenuta sussistenza del presupposto oggettivo della confisca di prevenzione afferente a beni immobili di proprietà di un soggetto terzo rispetto al proposto; invero, il decreto impugnato non ha sufficientemente argomentato circa i motivi per i quali ha ritenuto che l'[OSCURATO:PERSONA]" fosse soltanto uno schermo societario per nascondere al fisco e ai creditori beni in realtà nella disponibilità del Bocchi; invero, la Corte di appello non ha adeguatamente valutato quanto prospettato e documentato dalla difesa circa la reale esistenza della società avente propria autonomia e reali attività di compravendita immobiliare svolte dalla stessa a partire dalla fondazione nel 1984; nè la prova della fittizietà della stessa immobiliare può essere costituita dal fatto che essa sia stata amministrata per anni dal commercialista del proposto; infine, priva di rilievo probatorio è da ritenersi la dichiarazione antiriciclaggio resa dal Bocchi, nella quale affermava di essere proprietario della holding svizzera "Nemat", a sua volta proprietaria al 99°/0 del capitale sociale della "[OSCURATO:PERSONA]", atteso che tale documento, privo di qualsivoglia ufficialità, non è atto a dimostrare quali fossero i rapporti tra il proposto e la società proprietaria dei beni confiscati; neutra è pure la circostanza che i conduttori degli immobili in questione paghino un affitto sproporzionato ai loro redditi, la quale non può essere imputata alla terza ricorrente, atteso che essa provvede al regolare pagamento dei ratei del mutuo per tali immobili; in definitiva non emergono dal provvedimento impugnato elementi sufficienti per ritenere che i beni di proprietà della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." sottoposti a confisca di prevenzione fossero in realtà nella disponibilità del proposto, [OSCURATO:PERSONA]; 2.2.3. con il terzo motivo, la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.) in relazione agli artt. 24, 4, e 1, lett. b), D.Lgs. n. 159/2011 con riferimento alla ritenuta sussistenza del presupposto oggettivo della confisca di prevenzione riguardante i beni acquisiti in un periodo precedente a quello di ritenuta pericolosità del preposto; invero, è stato documentalmente provato che, alla data di acquisto dei terreni tra il 1984 e il 1987, questi erano già stati edificati, tanto che nel certificato del Catasto risultava la presenza di un fabbricato trifamiliare; alla luce di tale considerazione, appare assolutamente apodittica la motivazione del decreto impugnato che ritiene che nel 2005, anno in cui fu concessa l'abitabilità dal Comune di Malo, tale fabbricato fu demolito per lasciare spazio ad una nuova costruzione; ciò è confermato anche dalla perizia di stima effettuata dalla Banca SanPaolo Imi ai fini della concessione del mutuo fondiario, i cui valori sono perfettamente congruenti a quelli stimati dalla Corte veneta se si tiene conto della rivalutazione degli immobili avvenuta nel corso di 33 anni; infine, la Corte non ha dato prova neppure di evidenze circa l'asserito flusso di denaro dalle società del Bocchi, la "Bo.Metal" e la "Metal.com ", a favore della "[OSCURATO:PERSONA]" o della "[OSCURATO:PERSONA]", sicchè, è evidente che la confisca di prevenzione sia stata illegittimamente disposta su beni, che, dal punto di vista cronologico non potevano essere stati acquisiti con proventi illeciti. 3. Il procuratore generale in sede, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l'inammissibilità dei ricorsi con le statuizioni di legge. [OSCURATO:PERSONA] Entrambi i ricorsi sono nel loro complesso infondati, per le ragioni di seguito enunciate. 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non merita accoglimento. 1.1. Vanno innanzitutto richiamati i principi costantemente affermati da questa Corte, sulla base del chiaro tenore delle norme, secondo cui nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, ai sensi del disposto dell'art. 10 d.lgvo n. 159/2011, richiamato dall'art. 27, comma 2, del d.lgvo n. 159/2011, per quanto concerne specificamente le impugnazioni delle misure di prevenzione patrimoniali. Ne consegue che il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato è escluso in sede di legittimità non essendo il relativo vizio deducibile, mentre è possibile denunciare con il ricorso per cassazione, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello, solo il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016). In particolare, la riserva del sindacato di legittimità alla violazione di legge comporta che il controllo del provvedimento consiste solo nella verifica della rispondenza degli elementi esaminati ai parametri legali, imposti per l'applicazione delle singole misure e vincolanti, in assenza della quale ricorre la violazione di legge sub specie di motivazione apparente (Sez. 5, n. 19598 del 08/04/2010). 1.2. Tanto premesso si osserva che il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, ripropone analoga questione sollevata in sede di giudizio di rinvio ed oggetto di valutazione negativa da parte della Corte territoriale (cfr. pg . 15 e ss. del provvedimento impugnato), secondo cui anche a seguito della sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 24/2019 in merito alla incostituzionalità delle previsioni di cui all'art. 1 lett. b), 4, comma 1, lettera c), A del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, relative alla cd. pericolosità generica dei soggetti "che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi sulla base di elementi di fatto che vivono abitualmente anche in parte con i proventi dell'attività delittuosa", la previsione di cui all'art. 1 lett. b) del Divo 159/2011 sarebbe applicabile solo a condotte poste in essere dopo il processo giurisprudenziale di tassativizzazione della norma. Sul punto deve rilevarsi l'infondatezza della deduzione in questione e della connessa deduzione relativa alla violazione del dictum della sentenza rescindente. 1.2.1. Con la sentenza n. 24 del 24.1.2019, la Corte Costituzionale ha evidenziato come "alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale successiva alla sentenza de Tommaso, risulti oggi possibile assicurare in via interpretativa contorni sufficientemente precisi alla fattispecie descritta dell'art. 1, numero 2), della legge n. 1423 del 1956, poi confluita nell'art. 1, lettera b), del d.lgs. n. 159 del 2011, sì da consentire ai consociati di prevedere ragionevolmente in anticipo in quali «casi» - oltre che in quali «modi» - essi potranno essere sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, nonché alle misure di prevenzione patrimoniali del sequestro e della confisca. La locuzione «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» è oggi suscettibile, infatti, di essere interpretata come espressiva della necessità di predeterminazione non tanto di singoli "titoli" di reato, quanto di specifiche "categorie" di reato...... Le "categorie di delitto" che possono essere assunte a presupposto della misura sono in effetti suscettibili di trovare concretizzazione nel caso di specie esaminato dal giudice in virtù del triplice requisito - da provarsi sulla base di precisi «elementi di fatto», di cui il tribunale dovrà dare conto puntualmente nella motivazione (art. 13, secondo comma, Cost.) - per cui deve trattarsi di a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto, b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui, c) i quali a loro volta costituiscano - o abbiano costituito in una determinata epoca - l'unico reddito del soggetto, o guanto meno una componente significativa di tale reddito. Con riguardo specifico alle misure patrimoniali del sequestro e della confisca, i requisiti poc'anzi enucleati dovranno ..... essere accertati in relazione al lasso temporale nel quale si è verificato, nel passato, l'illecito incremento patrimoniale che la confisca intende neutralizzare. Dal momento che, secondo quanto autorevolmente affermato dalle sezioni unite della Corte di cassazione, la necessità della correlazione temporale in parola «discende dall'apprezzamento dello stesso presupposto giustificativo della confisca di prevenzione, ossia dalla ragionevole presunzione che il bene sia stato acquistato con i proventi di attività illecita» (Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 26 giugno 2014-2 febbraio 2015, n. 4880), l'ablazione patrimoniale si giustificherà se, e nei soli limiti in cui, le condotte criminose compiute in passato dal soggetto risultino essere state effettivamente fonte di profitti illeciti, in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che s'intendono confiscare, e la cui origine lecita egli non sia in grado di giustificare". 1.2.2. La sentenza rescindente n. 27696/2019, nel valutare l'incidenza della sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019 sulla specifica vicenda oggetto di giudizio, ha innanzitutto attribuito alla sentenza in questione "in rapporto alla fattispecie di cui all'art. 1, lett. b), del citato d.lgs., che ha superato indenne il vaglio della Corte" Cost. la valenza di sentenza interpretativa di rigetto, "con la conseguenza che, in sede di applicazione di tale ultima norma, deve prestarsi osservanza all'esegesi offertane dalla sentenza stessa, salvo che emergano validi motivi contrari, da illustrarsi compiutamente alla stregua di una puntuale e rafforzata motivazione". Ciò alla luce del principio S.U. n. 25 del 16/12/1998, Alagni, Rv. 212075, secondo cui le sentenze interpretative di rigetto della Corte costituzionale costituiscono, nei giudizi diversi da quello in cui la questione è stata sollevata, precedente autorevole al quale, i giudici sono tenuti ad uniformarsi, in mancanza di validi motivi contrari rispetto ai quali sussista l'obbligo di fornire adeguata spiegazione. La stessa sentenza rescindente, poi, nel percorso di analisi delle ricadute della sentenza della Corte Cost. n. 24/2019, una volta esclusa la configurabilità di una pericolosità "mista" a fondamento del provvedimento ablativo, non ha mancato di rilevare che "nel caso in esame la eventuale rielaborazione dei connotati fattuali posti a base del giudizio di pericolosità prevenzionale (di tipo storico), pur da ritenersi possibile - dato che non può del tutto escludersi un inquadramento soggettivo della pericolosità in via esclusiva sub art. 1 co.1 lett. B d.lgs. n.159 del 2011 - non può essere realizzata nella presente sede di legittimità. E ciò non soltanto perché la trattazione camerale del procedimento di prevenzione - ai sensi dell'art. 611 cod.proc.pen. - non consente la realizzazione del contraddittorio, ingrediente necessario di qualsiasi operazione di - quantomeno parziale - diversa qualificazione giuridica della parte constatativa (ancorata, come si è detto, a fatti) del giudizio di pericolosità (si veda, tra le molte, quanto affermato da Sez. VI n. 3716 del 24.11.2015, rv 266953; Sez. VI n. 41767 del 20.6.2017, rv 271391) , ma anche perché l'eventuale inquadramento - in via esclusiva - della pericolosità nella fattispecie di cui alla citata lettera B dell'articolo 1 co.1 d.lgs. n.159 del 2011 esige, per quanto sinora detto, una piena verifica di coerenza logica e di esistenza di tutti i passaggi esplicativi di quella 'opzione tassativizzante' elaborata nella presente sede di legittimità e recepita dalla Corte Costituzionale. In altre parole, l' operazione di riqualificazione - totale o parziale - della fattispecie di pericolosità, pur da ritenersi operazione rispettosa del dictum del giudice delle leggi, risulta possibile - una volta riaperto il contraddittorio - se ed in quanto i materiali istruttori offrano la possibilità di ritenere e qualificare le pregresse condotte delittuose (nei sensi da ultimo precisati e riepilogati da Sez. I n. 43826 del 19.4.2018, rv 273976- 01) non solo temporalmente sequenziali in modo significativo ma anche produttive di reddito illecito utilizzato, almeno in parte, per il soddisfacimento dei bisogni primari del soggetto e il mantenimento del tenore di vita (i profitti da reato devono rappresentare una componente significativa del reddito per stare alle parole utilizzate nella decisione n.24 del 2019 Corte Cost.).Nel contesto descritto è la stessa sentenza rescindente, dunque, ad aver sciolto il nodo dell'applicabilità immediata alla vicenda in esame dei principi sanciti dalla Corte Costituzione n. 24 /2019, quanto alla pericolosità generica di cui all'art. 1 co.1 lett. B d.lgs. n.159 del 2011- e non solo pro futuro- laddove ha ritenuto "possibile" la rielaborazione dei connotati fattuali posti a base del giudizio di pericolosità prevenzionale (di tipo storico)- non potendosi del tutto escludersi un inquadramento soggettivo della pericolosità in via esclusiva sub art. 1 co.1 lett. B d.lgs. n.159 del 2011 - disponendo conseguentemente l'annullamento con rinvio del provvedimento oggetto di impugnazione. Pertanto, a tale operazione di rielaborazione demandata dalla sentenza rescindente, il giudice del rinvio non poteva sottrarsi ed ha correttamente proceduto alla valutazione in concreto della praticabilità dell'inquadramento della pericolosità del Bocchi, esclusivamente nell'ambito dell'art. 1 co.1 lett. B d.lgs. n.159/2011. 1.2.3. Quanto evidenziato appare dirimente al fine di dar conto dell'infondatezza della deduzione del ricorrente circa il mancato rispetto del dictum della sentenza di annullamento per il profilo esposto, non senza rilevare, comunque, l'infondatezza della deduzione circa la violazione del canone della prevedibilità della misura di prevenzione applicata, al di là della sussistenza di una base legale della misura. Come correttamente rilevato dal P.G. nella requisitoria scritta, a tal fine deve essere innanzitutto richiamata la sentenza [OSCURATO:PERSONA] c. Italia, che ai paragrafi 107 - 109 chiarisce che, sebbene la prevedibilità delle conseguenze della condotta sia valore auspicabile nell'ambito della prevenzione, la previsione di clausole elastiche e vaghe, spesso usate nella formulazione dei precetti, riflette l'esigenza di adattare le fattispecie astratte alle mutevoli circostanze del reale; non per ciò solo è però minato il valore della prevedibilità (si vedano [OSCURATO:PERSONA] c. [OSCURATO:PERSONA]; Kokkinakis c. Grecia; Rekvényi c. Ungheria; e [OSCURATO:PERSONA] 7 S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], sopra citata). Pertanto, si può affermare che «una norma è "prevedibile" quando offre una misura di protezione contro le ingerenze arbitrarie da parte delle autorità pubbliche (si vedano [OSCURATO:PERSONA] 7 S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], sopra citata, § 143, e Khlyustov, sopra citata, § 70). Una legge che conferisce una discrezionalità deve indicare la portata di tale discrezionalità, benché le particolareggiate procedure e condizioni da osservare non debbano essere necessariamente comprese nelle norme del diritto sostanziale (si vedano Khlyustov, sopra citata, § 70, e Silver e altri c. [OSCURATO:PERSONA])». In riferimento alla materia penale, poi, la Corte Costituzionale ha precisato che l'uso di clausole vaghe e indeterminate non comporta di per sé un vulnus al principio costituzionalie di determinatezza, che costituisce l'antecedente necessario della prevedibilità, a condizione che il giudice possa attribuirgli un significato che non esorbita dall'ordinario compito a lui affidato (Corte Cost. n. 327 del 2008, in riferimento all'art. 434 c.p.); significato che nella materia extrapenale, quale è quella di cui ci si occupa, può essere ricostruito anche alla luce dell'apporto della giurisprudenza, come appunto ricordato dalla stessa Corte Costituzionale nella sentenza n. 24/2019 più volte richiamata. L'interpretazione giurisprudenziale, sotto tale profilo, chiarisce il significato da attribuire alla disposizione tra quelli già desumibili dalla lettera o della legge: in ciò la sua naturale retroattività, finanche quando la stessa si risolva in un'interpretazione estensiva con effetti sfavorevoli per il reo. Tale, comunque, non è considerabile l'interpretazione progressivamente adottata da questa Corte dopo la sentenza [OSCURATO:PERSONA] del 2017, cui fa riferimento la sentenza n. 24/2019. Invero, il diritto vivente della Corte di Cassazione, culminato nella sintesi operata dalla Corte costituzionale, ha sicuramente tassativizzato una disposizione quale l'art. 1, lett. b) d.lgs 159/2011, ma lo ha fatto aderendo a quella che è l'interpretazione più restrittiva della disposizione: nel chiarire il concetto di attività delittuosa, lo ha circoscritto ai soli delitti; l'avverbio abitualmente è stato inteso nel senso di richiedere un'attività sviluppatasi in un significativo arco temporale, ossia la necessità che al soggetto proposto possano essere attribuite una pluralità di condotte passate non episodiche; si richiede che tali condotte abbiano effettivamente generato in capo a costui profitti, che a loro volta costituiscano -o abbiano costituito in una determinata epoca -il suo unico reddito o quanto meno una componente significativa di esso. La sentenza interpretativa (di rigetto) n. 24/2019, non solo non sovverte un orientamento interpretativo più favorevole, ma evita semmai la proliferazione di interpretazioni sfavorevoli, poiché -come indicato anche nella sentenza di annullamento - essa assume valore vincolante nei giudizi successivi, essendo l'unica interpretazione conforme ai parametri costituzionali. La naturale retroattività dell'interpretazione proposta evita, invero, ogni profilo di frizione con il principio di prevedibilità, dal momento che il significato della disposizione è stato unicamente ricondotto nelle maglie della determinatezza. Aderendo all'interpretazione più restrittiva, la Corte costituzionale, sulla scia della giurisprudenza di legittimità sviluppatasi già sotto la spinta della sent. della medesima Corte Cost. n. n. 177 del 1980 e dopo la sentenza [OSCURATO:PERSONA], ha infatti ricondotto alla lett. b) dell'art. 1 del d.lgs 159/2011 solo condotte palesemente sintomatiche di pericolosità generica, rispetto alla cui rilevanza in tali termini non potevano nutrirsi ragionevoli dubbi anche prima della pronuncia, non collocandosi nelle c.d. zone grigie. 1.2.4. Con specifico riferimento, poi, alla doglianza circa la non prevedibilità della confisca di prevenzione nei confronti dei pericolosi c.d. generici, poiché per essi tale misura è stata introdotta solo con il d.l. 92/2008, convertito con L. 125/2008, successivamente all'inizio della manifestazione della pericolosità, anche tale censura è infondata. Sul punto, risultano dirimenti i principi affermati dalle Sezioni Unite Spinelli, secondo cui l'abrogazione dell'art. 14 I.n. 55 del 1990 da parte dell'art. 11-ter dl. n. 92 del 2008 ha determinato la reviviscenza del precedente regime normativo, ossia l'art. 19, comma 1, L. n. 152 del 1975, e, per l'effetto, l'estensione delle disposizioni della legge n. 575 del 1965. In altre parole, il dl. 92/2008 non ha inciso sull'applicabilità della misura di prevenzione patrimoniale del sequestro e della confisca pure a soggetti ritenuti socialmente pericolosi che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose. Così definito il regime intertemporale, nessuna violazione della prevedibilità può ritenersi sussistente. A ciò si aggiunga che, alla luce delle considerazioni, la confisca di prevenzione non è assistita dalle garanzie proprie del diritto penale, cosicché, quanto alla disciplina applicabile, soggiace al principio del tempus regit actum ai sensi dell'art. In 200 c.p.p., come ricordato dalla stessa Corte EDU (Capitani e Campanella c. Italia; Leone c. Italia; Bongiorno c. Italia; Perre c. Italia; Bocellari e Rizza c. Italia). 2. Il secondo motivo di ricorso che, dunque, sollecita il promovimento della questione di legittimità costituzionale ex art. 23 L. n. 87 del 1953, in relazione all'art. 16 D.Lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui stabilisce l'applicabilità delle misure di prevenzione del sequestro e della confisca, disciplinate dagli artt. 20 e 24, anche ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), per i fatti compiuti prima della sentenza n. 24 del 2019 Corte cost., per violazione degli artt. 41, 42 e 117 Cost., quest'ultimo con riferimento all'art. 1 del Primo protocollo addizionale CEDU, per tutte le ragioni esposte sub par. 1 si presenta manifestamente infondato. 3. Il terzo motivo di ricorso del Bocchi è anch'esso infondato, sebbene debba rilevarsi in via generale come in più punti si presenti inammissibile, sviluppando, a dispetto dei denunciati vizi di violazione di legge, doglianze relative al vizio di motivazione, inammissibili in questa sede, come già evidenziato. Le deduzioni del proposto in merito alla perimetrazione dei requisiti di pericolosità generica, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), cod. antimafia, non si traducono, invero, in una radicale ed insanabile carenza motivazionale, fornendo, invece, un congruo supporto argomentativo a favore della ritenuta pericolosità generica del Bocchi, nel periodo relativo alla costruzione degli immobili soggetti ad ablazione. 3.1. Tanto premesso deve evidenziarsi che, nella valutazione del rispetto o meno del dictum della sentenza rescindente da parte del provvedimento impugnato, nell'operazione di riconsiderazione della pericolosità generica del Bocchi, in via esclusiva ai sensi dell'art. 1 lett. b) cod. ant., occorre muoversi sulla base delle coordinate ermeneutiche elaborate dalla giurisprudenza di questa Corte e ben sintetizzate nella sentenza costituzionale n. 24/2019. In primis, «L'aggettivo "delittuoso" [...] viene letto nel senso che l'attività del proposto debba caratterizzarsi in termini di "delitto" e non di un qualsiasi illecito (Corte di cassazione, sezione prima, sentenza 19 aprile 2018-3 ottobre 2018, n. 43826; sezione seconda, sentenza 23 marzo 2012-3 maggio 2012, n. 16348), sì da escludere, ad esempio, che "il mero status di evasore fiscale" sia sufficiente a fondare la misura, ben potendo l'evasione tributaria consistere anche in meri illeciti amministrativi (Corte di cassazione, sezione quinta, sentenza 6 dicembre 2016-9 febbraio 2017, n. 6067; sezione sesta, sentenza 21 settembre 2017-21 novembre 2017, n. 53003)». In secondo luogo, «l'avverbio "abitualmente" [...] viene letto nel senso di richiedere una "realizzazione di attività delittuose [...] non episodica, ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto" (Cass., n. 31209 del 2015), in modo che si possa "attribuire al soggetto proposto una pluralità di condotte passate" (Corte di cassazione, sezione prima, sentenza 15 giugno 2017-9 gennaio 2018, n. 349), talora richiedendosi che esse connotino "in modo significativo lo stile di vita del soggetto, che quindi si deve caratterizzare quale individuo che abbia consapevolmente scelto il crimine come pratica comune di vita per periodi adeguati o comunque significativi" (Corte di cassazione, sezione seconda, sentenza 19 gennaio 2018-15 marzo 2018, n. 11846)». Poi, «il riferimento ai "proventi" di attività delittuose, di cui alla lettera b) della disposizione censurata, viene poi interpretato nel senso di richiedere la "realizzazione di attività delittuose che [...] siano produttive di reddito illecito" e dalle quale sia scaturita un'effettiva derivazione di profitti illeciti (Cass., n. 31209 del 2015)». Da ultimo, «il requisito normativo degli "elementi di fatto" su cui l'applicazione della misura deve basarsi fa infine confluire anche considerazioni attinenti alle modalità di accertamento in giudizio di tali elementi della fattispecie. Pur muovendo dal presupposto che "il giudice della misura di prevenzione può ricostruire in via totalmente autonoma gli episodi storici in questione - anche in assenza di procedimento penale correlato - in virtù della assenza di pregiudizialità e della possibilità di azione autonoma di prevenzione" (Cass., n. 43826 del 2018), si è precisato: che non sono sufficienti meri indizi, perché la locuzione utilizzata va considerata volutamente diversa e più rigorosa di quella utilizzata dall'art. 4 del d.lgs. n. 159 del 2011 per l'individuazione delle categorie di cosiddetta pericolosità qualificata, dove si parla di "indiziati" (Cass., n. 43826 del 2018 e n. 53003 del 2017); che l'esistenza di una sentenza di proscioglimento nel merito per un determinato fatto impedisce, alla luce anche del disposto dell'art. 28, comma 1, lett. b), che esso possa essere assunto a fondamento della misura, salvo alcune ipotesi eccezionali (Cass., n. 43826 del 2018); che occorre un pregresso accertamento in sede penale, che può discendere da una sentenza di condanna oppure da una sentenza di proscioglimento per prescrizione, amnistia o indulto che contenga in motivazione un accertamento della sussistenza del fatto e della sua commissione da parte di quel soggetto (Cass., n. 11846 del 2018, n. 53003 del 2017 e n. 31209 del 2015)». 3.2. Il provvedimento impugnato, ha ritenuto, all'esito dell'instaurazione del contraddittorio, come richiesto dalla sentenza rescindente, al fine di verificare se il materiale istruttorio consentisse di qualificare le pregresse condotte delittuose produttive di reddito illecito, utilizzato per il soddisfacimento dei bisogni primari e il mantenimento del tenore di vita, di confermare il provvedimento di confisca. Invero, passando in rassegna i comportamenti del Bocchi, il provvedimento impugnato fa riferimento a tre segmenti temporali: 1) il periodo dal 1979 al 1985; 2) il periodo dal 1994 al 1998; 3) il periodo dal 2005 al 2014. 3.2.1. In riferimento al primo arco temporale (anni 1979-1985), il giudice del rinvio dà conto dell'esistenza di un debito con l'erario di circa 4.000.000, 00 di euro per effetto di tredici atti di contestazione. Dell'attività di evasione fiscale in tale arco temporale non può tuttavia tenersi conto, alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata anche nella sentenza n. 24/2019, secondo cui il mero status di evasore fiscale non è elemento da solo sufficiente a connotare in termini di pericolosità generica il proposto, atteso che il fenomeno della sottrazione agli adempimenti tributari, illecito in tutte le sue forme, dà adito a risposte diverse da parte dell'ordinamento, che prevede sanzioni amministrative e sanzioni penali e solo queste ultime soddisfano come detto, i requisiti posti dagli artt. 1 e 4 d.lgs 159/2011. 3.2.2. Quanto al secondo periodo (1994-1998), le condotte contestate al Bocchi attengono all'attività svolta presso la società "[OSCURATO:SOCIETA].", di cui era amministratore. In particolare, tale società, dedita alla commercializzazione di rottami, ne annotava sistematicamente gli acquisti senza indicare i cedenti, non permettendone in tal modo l'individuazione e portava in deduzione costi in larga parte non documentati con indebite deduzioni pari a £ 20.638.104.735. Per tale attività, nei confronti del proposto veniva avviato il procedimento per il reato previsto dall'art. 4 lett. d) L.516/1982, che si concludeva nel 1999 con sentenza di applicazione di pena del Tribunale di Vicenza. La citata fattispecie delittuosa è stata abrogata con l'entrata in vigore dell'art. 2 d.lgs. 74/2000 e i fatti oggetto della stessa mantengono solo in parte rilevanza penale. In proposito le S.U. di questa Corte, con sentenza n. 27 del 25/10/2000, Rv. 217031, hanno evidenziato come in tema di reati fiscali, in seguito all'introduzione della nuova ipotesi criminosa di dichiarazione fraudolenta ad opera dell'art. 2 D.L.G. 10 marzo 2000, n. 74 ed all "abolitio criminis" disposta dal successivo art. 25, le condotte di utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, già punite dall'art. 4, lett. d), d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in I. 7 agosto 1982, n. 516, in quanto meramente prodromiche o strumentali rispetto alla fraudolenta indicazione di elementi passivi fittizi in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto non sono più, di per sé, penalmente rilevanti, non potendo in alcun modo essere ricondotte nella previsione della più recente disposizione incriminatrice che individua nella presentazione della dichiarazione annuale la condotta tipica della fattispecie ed il momento in cui si verifica la lesione dell'interesse erariale all'integrale riscossione delle imposte; tuttavia, qualora i dati delle fatture o degli altri documenti per operazioni inesistenti siano stati recepiti dal contribuente nella dichiarazione annuale dei redditi, della quale costituiscano il supporto fraudolento per la mendace indicazione di componenti negativi in misura diversa da quella effettiva, tale condotta - già sanzionata dall'art. 4, lett. f), d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in I. 7 agosto 1982, n. 516 - rimane interamente compresa nella nuova ipotesi criminosa e conserva, pertanto, rilievo penale, con l'ulteriore conseguenza che, in applicazione della disciplina sulla successione di leggi penali nel tempo di cui al terzo comma dell'art. 2 cod. pen., il trattamento sanzionatorio per i fatti anteriormente commessi deve essere individuato in quello più favorevole al reo (Sez. U, Sentenza n. 27 del 25/10/2000, Rv. 217031 - 01). Pertanto, alla luce di tali principi non è in astratto da escludere la rilevanza, nonostante l'intervenuta abrogatio del reato previsto dall'art. 4 lett. d) L.516/1982 con l'entrata in vigore dell'art. 2 d.lgs. 74/2000, ai fini della pericolosità generica del Bocchi ex art. 1, primo comma, lett. b) cod. ant., ciò tenuto anche conto di quanto recentemente affermato da questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 4191 del 11/01/2022, Rv. 282655), secondo cui in tema di misure di prevenzione, il giudice, attesa l'autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, può valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, al fine di giungere ad un'affermazione di pericolosità generica del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non solo in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di li pronuncia di non doversi procedere, ma anche a seguito di sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ove risultino delineati con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività quei fatti che, pur ritenuti insufficienti - nel merito o per preclusioni processuali - per una condanna penale, ben possono essere posti alla base di un giudizio di pericolosità. 3.2.3. Ciò nondimeno, l'impugnato decreto ha ricostruito, in relazione all'ultimo segmento temporale, sulla base degli elementi di fatto emergenti dall'ulteriore procedimento penale a carico del Bocchi (n. 4457/2013 R.G.N.R.) un ulteriore lasso temporale ricompreso tra il 2002 e il 2014, nel quale il proposto Bocchi, dopo aver patteggiato in relazione alle contestazioni penal-tributarie di cui sopra, aveva proceduto a "svuotare" la precedente società [OSCURATO:SOCIETA]. che cessava la propria attività, lasciando insoluto il debito nei confronti dell'Erario ammontante ad euro 12.520.257,36, e ne costituiva una nuova, la METAL. COM s.r.I., operante nello stesso settore della commercializzazione di rottami. Il proposto, dunque, dopo la costituzione della nuova società nell'aprile 2002, continuava ad operare con le stesse modalità fraudolente, omettendo di indicare componenti attivi nella misura di euro 24.619.852,12, con un'evasione d'imposta relativa all'IRES per euro 7.575.066, 67. In tale contesto generale, dalle risultanze d'indagine di cui al citato procedimento n. 4457/2013 R.G.N.R., emergeva inoltre che in tre diverse annualità (2005, 2007 e 2014) erano state superate le soglie di punibilità previste dall'art. 3 D.Lgs. n. 74/2000, così potendosi ben individuare sistematiche condotte penalmente rilevanti di "dichiarazione infedele" poste in essere proprio negli anni, in cui gli immobili in sequestro erano in fase di costruzione come attestato dalla documentazione del Comune di Malo (VI). Nel procedimento penale in questione oltre al Bocchi risultavano iscritti per il reato di cui all'art. 3 d.lvo 74/2000 anche la moglie e i figli per il delitto di cui all'art. 648 bis c.p. ed emesso decreto di sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca sugli stessi beni immobili per l'evasione dell'IRES in relazione ai periodi di imposta dal 2005 al 2014. In tale contesto consegue che, pur volendo escludere le condotte di cui al secondo segmento temporale, la Corte di appello ha valorizzato nel rispetto delle coordinate ermeneutiche elaborate dalla giurisprudenza di legittimità, richiamate nella sentenza costituzionale n. 24/2019, le condotte sopra descritte, spiegatesi in un significativo arco temporale a partire dalla costituzione nel 2002 della [OSCURATO:SOCIETA]. in cui il Bocchi ha posto in essere abitualmente un'attività delittuosa, idonea a generare profitti, i quali hanno costituito a loro volta una componente significativa del reddito. 3.2.3.1. Correttamente il P.G. ha evidenziato nella requisitoria scritta, che la Corte territoriale, avvalendosi della facoltà di valutare in sede di giudizio di prevenzione elementi di prova o indizi tratti da procedimenti penali pur non definiti con condanna e ricostruendo, pertanto, in via autonoma le condotte emerse nell'ambito del procedimento, ha valorizzato ai fini della pericolosità generica il perpetuarsi nel terzo segmento temporale di attività riconducibili alle dichiarazioni fraudolente mediante altri artifici penalmente rilevanti ex art. 3 d.lvo 74/2000 e , quindi, di una costante tenuta delle scritture contabili obbligatorie in modo da offrire 1,1 una falsa rappresentazione dei movimenti in danno dell'Erario, con l'accertato superamento delle soglie di punibilità quanto meno per gli anni 2005 e 2007, nonché 2012 e 2013 e ciò anche a seguito della rideterminazione dei redditi effettuata dall'Agenzia delle Entrate, nell'ambito delle procedure conciliative attivate e pur tenendo conto della elevazione delle soglie con il d.lvo. 158/2015. La Corte di Appello di Venezia, infatti, ha dato conto, con motivazione che si sottrae a censure rilevabili in questa sede, che per le annualità 2005 (IRES evasa euro 240.240, 00), 2007 (IRES evasa euro 165.660, 00), 2012 e 2013, risultavano superate le soglie di punibilità per il configurarsi del delitto di cui all'art. 3 del d.lgs. 74/2000, con la conseguenza che la modestia dei redditi dichiarati (anche dalla moglie e dal figlio convivente) in tre sole occasioni dal [OSCURATO:PERSONA] tra il 1997 e il 2013 induce ragionevolmente a ritenere che gli immobili siano stati realizzati con i proventi illeciti derivanti dai reati tributari. Peraltro l'accordo transattivo raggiunto con l'Agenzia delle entrate -rispetto al quale il ricorrente non ha comunque fornito la prova del pagamento degli importi dovuti a seguito della procedura conciliativa- da un lato non rientra tra le ipotesi di non punibilità previste per il reato contestato, dall'altro non è stato ritenuto dal giudice del merito decisivo, dal momento che i costi effettivamente sostenuti dal proposto non emergono e l'accordo transattivo non assume valore al fine di escludere una condotta penalmente rilevante. Da tali emergenze, pertanto, nessun vizio di violazione di legge, eminentemente in relazione al disposto di cui all'art. 627/3 c.p.p. appare ravvisabile nel percorso argomentativo della Corte territoriale, che ha ritenuto sussistente il requisito di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), cod. antimafia, enucleato dagli elementi di fatto descritti, idonei a dimostrare l'integrazione in un lasso di tempo apprezzabile di condotte delittuose lucro-genetiche che hanno consentito al Bocchi di vivere abitualmente, anche in parte, con i profitti di esse, con esatta perimetrazione cronologica della pericolosità, applicando correttamente i principi di cui alla sentenza Sez. 1 n. 27696 del 01/04/2019 Rv. 275888, richiamati dalla sentenza rescindente. 3.2.4. Per quanto concerne, in particolare, la perimetrazione cronologica della pericolosità generica del Bocchi con riferimento all'acquisto immobiliare oggetto di ablazione, deve rilevarsi, in risposta alle censure difensive, che, sebbene i terreni su cui sorge la villa trifamiliare confiscata, siano stati acquistati in epoca antecedente a quella in cui è insorta la pericolosità sociale del proposto, altrettanto non si può dire per gli immobili stessi. Come infatti spiegato dal decreto impugnato, dalla documentazione rinvenuta presso l'ufficio tecnico del Comune di Malo (VI), è emerso che, sebbene sui terreni in questione fosse già presente un primo più risalente fabbricato, in epoca appena precedente alla stipulazione di due mutui fondiari da parte della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per complessivi 600.000,00 euro, il primo di aprile 2004 ed il secondo del marzo 2006, il predetto Comune ha rilasciato il permesso di costruire relativo alla villa trifamiliare in questione in data 18.11.2003. Successivamente, due anni dopo, il 29.11.2005 pervennero alla stessa pubblica amministrazione le richieste di rilascio dell'agibilità, la quale fu poi concretamente rilasciata per IS due delle tre abitazioni soltanto in data 29.12.2015, atteso che la terza risulta ancora incompleta. Per tali ragioni, appare immune da censure logiche il ragionamento operato dalla Corte territoriale, secondo i quali l'ultimazione dei lavori predetti è da datarsi come prossima a tale ultima data, altrimenti non spiegandosi l'attesa di ben dieci anni tra la richiesta e l'effettivo rilascio dell'agibilità. Circostanza ulteriormente avvalorata dal fatto che una delle tre abitazioni risulta, a tutt'oggi, non ultimata. All'uopo, la dicitura riportata nell'atto di iscrizione ipotecaria del mutuo del 10 aprile 2004, relativa alla presenza di un "fabbricato trifamiliare non ancora censito al NCEU", risulta del tutto generica e inidonea a smentire la precisa linea cronologica ricostruita a partire dagli atti del procedimento amministrativo relativo al rilascio del certificato di agibilità delle abitazioni dei figli del proposto. Invero, tale dicitura ben potrebbe riferirsi sia all'immobile presente su tali terreni al momento del loro acquisto dalla società immobiliare Peonia pure ricorrente, sia all'immobile oggi confiscato, ma ancora in fase di inizio della costruzione, come si evince dal fatto che l'agibilità sarà in concreto rilasciata oltre un decennio dopo. Quanto, poi, all'eccepito principio di accessione, in virtù del quale il momento rilevante ai fini che qui interessano sarebbe quello precedente di acquisto dei terreni con la conseguenza che di essi si dovrebbe dichiarare il dissequestro per estraneità alla perimetrazione cronologica della pericolosità del Bocchi, manifestatasi successivamente, basterà ricordare che, in tema di misure di prevenzione, è legittima la confisca di un edificio realizzato con fondi di provenienza illecita su un suolo di provenienza lecita, se il primo abbia un valore preponderante rispetto al secondo, poiché, quando un bene si compone di più unità, il regime penalistico cui assoggettare il cespite nella sua interezza è quello proprio della parte di valore economico e di utilizzabilità nettamente prevalenti, diventando irrilevante il principio civilistico dell'accessione (Sez. 6, Sentenza n. 18807 del 30/10/2012, Rv. 255091 - 01; da ultimo ribadito anche in: Sez. 6 , Sentenza n. 10105 del 10/10/2018, Rv. 275426 - 01). 3.2.5. Infine, inammissibile, anche perché in sostanza enucleante vizi di motivazione, è la doglianza secondo la quale il decreto impugnato non avrebbe approfonditamente enucleato gli elementi relativi al tenore di vita tenuto dall'imputato e dai suoi prossimi congiunti che farebbero desumere la sproporzione tra l'acquisto immobiliare in contestazione e i redditi leciti dichiarati. A smentire tale censura basterà innanzitutto ricordare che correttamente la Corte territoriale ha evidenziato che, tra il 1997 e il 2013, il proposto ha dichiarato redditi positivi soltanto per le annualità 1997, 2012 e 2013, comunque riportando in dichiarazione somme del tutto modeste, inadeguate a sostenere il peso finanziario della costruzione dell'imponente villa confiscata. La coniuge del Bocchi, [OSCURATO:PERSONA], poi, ha dichiarato redditi positivi soltanto per quattro anni tra il 1999 e il 2002, di cui il valore massimo è di appena 4.900,34 euro nel 1999. L'unico figlio convivente, anch'egli ha dichiarato redditi soltanto per gli anni 2011,2012 e 2013, comunque con importi modesti, non proporzionati al tenore di vita dimostrato da un tale investimento immobiliare. Ad ulteriore riprova della sproporzione tra i redditi del nucleo familiare Bocchi e le abitazioni oggetto di ablazione, la Corte di appello ha anche segnalato senza incorrere in vizi che i ratei del mutuo da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per le abitazioni de I A quo, locate agli altri due figli del proposto, sono pari al doppio della somma di tutti i redditi dichiarati da questi e dalle compagne, di talché la dimostrazione della non corrispondenza del tenore di vita tenuto dalla famiglia Bocchi rispetto ai redditi leciti dei suoi componenti appare del tutto evidente, dando prova della necessaria utilizzazione dei proventi derivanti dalle suindicate condotte fiscali delittuose del padre [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona dell'amministratore [OSCURATO:PERSONA], società questa formalmente intestataria dei beni oggetto di confisca, è anch'esso infondato. Nei proposti motivi di ricorso per lo più la ricorrente sviluppa doglianze relative a vizi di motivazione, inammissibili in questa sede di legittimità, come già ampiamente evidenziato. 4.1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta che la Corte del rinvio, non avendo disposto alcun tipo di integrazione istruttoria in punto di presupposti della misura di prevenzione patrimoniale disposta, avrebbe in sostanza violato il dictum della sentenza rescindente di codesta Corte. Tale motivo è infondato poichè la sentenza rescindente, come innanzi riportata, non ha escluso affatto la possibilità di confermare il provvedimento di confisca sulla sola base delle emergenze istruttorie già acquisite all'esito della instaurazione del contraddittorio, non potendosi in sede di legittimità effettuare alcun tipo di rivalutazione degli elementi di fatto acquisiti. Gli adempimenti richiesti per il successivo giudizio di rinvio erano- si ribadisce-l'instaurazione del contraddittorio sulla possibilità di "riqualificazione" della pericolosità e la riconduzione degli elementi acquisiti nel procedimento di prevenzione, alla fattispecie di pericolosità generica rimasta indenne dal vaglio costituzionale, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata riportata nella sentenza n. 24 del 2019 della Consulta. Entrambi tali adempimenti risultano essere stati effettuati, di talché nessuna violazione dell'art. 627, comma c.p.p. si è verificata nel caso in esame. 4.1.1. Le censure riguardanti specificamente i criteri adottati dalla Corte territoriale per l'individuazione della pericolosità generica del proposto, ai sensi dell'art. 1, primo comma, lett. b) D.Lgvo n. 159/2011 in relazione al dictum della sentenza rescindente, si presentano infondate ed in sostanza sovrapponibili a quelle di cui al ricorso del Bocchi, per cui si rimanda a tutto quanto evidenziato al punto 3 e ss. del ricorso del Bocchi. 4.2. Il secondo motivo di ricorso proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Difatti, sebbene il vizio dedotto sia qualificato in termini di violazione di legge, in sostanza la ricorrente lamenta vizi motivazionali del decreto impugnato, così svolgendo una censura preclusa in questa sede dal dettato normativo dell'art. 10, comma 3, cod. antimafia, che limita le doglianze proponibili con ricorso per cassazione in materia di prevenzione alla sola violazione di legge. Neppure, i vizi motivazionali prospettati nel ricorso de quo riguardano una ipotizzata totale carenza di motivazione del decreto gravato o una sua mera apparenza, uniche ipotesi in cui si possa legittimamente dedurre tale vizio come violazione di legge in relazione all'art. 7 D.Lgs. n. 159/2011, il quale impone al giudice della prevenzione di motivare i propri provvedimenti. Peraltro, la Corte territoriale ha dato conto, con motivazione congrua e lineare, di un'attività illecita, caratterizzata in termini di delitto posta in essere dal proposto, e produttiva di reddito, reinvestito proprio a cavallo dell'anno 2005 nell'acquisto dei beni immobili oggetto di confisca, fittiziamente intestati all'[OSCURATO:PERSONA], nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], atteso che il 99 % delle quote erano detenute da una società finanziaria di diritto svizzero, riconducibile al proposto. Il provvedimento impugnato, infatti, ha ampiamente dimostrato la sussistenza di elementi di fatto per ritenere che il Bocchi fosse il dominus della [OSCURATO:PERSONA], come peraltro da lui stesso dichiarato ai fini della normativa antiriciclaggio, a sua volta socia al 99% di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e che, data la situazione contabile di quest'ultima ed i canoni di affitto formalmente pagati dai figli del proposto, gli investimenti immobiliari in questione fossero in realtà i proventi della sistematica evasione fiscale relativa all'altra società del Bocchi, la METAL.COM , in più esercizi sopra soglia ex art. 3 D.Lgs. n. 74/2000, ad essere utilizzati per pagare le rate dei mutui fondiari accesi per la costruzione degli immobili confiscati. 4.3. Il terzo motivo di ricorso della [OSCURATO:PERSONA] ripropone analoghe censure sviluppate dal Bocchi con il terzo motivo di ricorso, sicché si rinvia alla trattazione di cui al precedente paragrafo 3 per evidenziarne compiutamente l'infondatezza. In questa sede, ci si limita soltanto a ribadire che le censure svolte non appaiono idonee a smentire la corrispondenza tra la perimetrazione della pericolosità sociale del proposto e la cronologia della costruzione dei nuovi immobili su