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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 32296/2022

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rimo punto di vista, al fatto che il diritto della Marino alla ripetizione delle somme restituite alla ASP (la quale ante causam aveva già iniziato il recupero di quanto essa riteneva di avere indebitamente corrisposto per il titolo poi divenuto oggetto di giudizio) potrebbe sussistere non solo in presenza di buona fede della lavoratrice, ma anche in presenza di un‘effettiva spettanza delle stesse; al di là del fatto che la ratio decidendi della Corte di merito non è stata per nulla fondata su un diritto di ritenzione di somme non dovute per effetto della buona fede, comunque il diritto al recupero delle somme in favore della Marino è stato positivamente accertato e, dunque, nulla quaestiosotto questo profilo; sotto altro profilo, il motivo assume che la sentenza andrebbe riformata ove fossero ritenuti dovuti in base ad essa interessi e rivalutazione monetaria sugli importi da restituire alla Marino e ciò in ragione del divieto di cumulo di cui all’art. 22, co., 36, L., 724/1994; la Corte d’Appello, su analogo rilievo svolto in secondo grado, ha giustamente ritenuto di non dover pronunciare sul punto perché la sentenza di primo grado non aveva statuito in proposito e ciò vale anche in questa sede, non potendosi ritenere errata o resa in violazione di legge una sentenza rispetto ad un aspetto su cui essa non abbia statuito e che resta dunque impregiudicato; non diversamente, è inammissibile il secondo motivo, in cui si assume che, « per l’effetto » , la sentenza di appello andrebbe cassata in punto spese, stante la condanna disposta a carico della ASP; il rilievo fa riferimento ad una conseguenza giuridica, derivante dal disposto dell’art. 336, co. 1, c.p.c., che seguirebbe solo se fosse accolto il primo motivo di ricorso; non si tratta dunque della denuncia di un vizio di legittimità della sentenza impugnata (è chiaro che se non spettasse il diritto andrebbe rivista la pronuncia sulle spese, perché ne sarebbe investita la valutazione di soccombenza) ma dell’enunciazione di un’eventuale conseguenza dell’accoglimento di un altro motivo, il che non ha alcuna connotazione di censura impugnatoria propria del ricorso per cassazione; 3. il ricorso per cassazione va dunque respinto, con regolazione delle spese secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a
Sentenza Cassazione n. 32296/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris