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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2021

Cassazione n. 02340/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONA.<51-ate-a-wir3e-aUe_pacti,:_ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

I. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.JANCOVIC Svetlana ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la decisione del Tribunale di Fermo che la aveva giudicata colpevole del reato di furto con destrezza di monili e l'aveva condannata alla pena di un anno di reclu- sione ed euro 500 di multa.

2. La ricorrente deduce difetto motivazionale in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è tardivo in quanto doveva essere proposta nel termine di qua- rantacinque giorni a decorrere dalla scadenza del termine indicato in sentenza ai sensi dell'art.585 lett. c) cod.proc.pen. intervenuta in data 4 Marzo 2021, men- tre l'impugnazione è stata depositata in data 20 Maggio 2021 e quindi tardiva- mente (per due giorni), di talchè deve essere dichiarata la inammissibilità della stessa ai sensi dell'art.591 lett.c) e 610 comma V bis cod.proc.pen. senza forma- lità di rito.

4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pa- ewker; gamento delle spese processuali e della somma di euro trAwn4a-in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi del'art.616 cod. proc.pen., non ricorrendo ipotesi di esonero per assenza di colpa.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 15 Dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONA.<51-ate-a-wir3e-aUe_pacti,:_ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.JANCOVIC Svetlana ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la decisione del Tribunale di Fermo che la aveva giudicata colpevole del reato di furto con destrezza di monili e l'aveva condannata alla pena di un anno di reclu- sione ed euro 500 di multa. 2. La ricorrente deduce difetto motivazionale in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è tardivo in quanto doveva essere proposta nel termine di qua- rantacinque giorni a decorrere dalla scadenza del termine indicato in sentenza ai sensi dell'art.585 lett. c) cod.proc.pen. intervenuta in data 4 Marzo 2021, men- tre l'impugnazione è stata depositata in data 20 Maggio 2021 e quindi tardiva- mente (per due giorni), di talchè deve essere dichiarata la inammissibilità della stessa ai sensi dell'art.591 lett.c) e 610 comma V bis cod.proc.pen. senza forma- lità di rito. 4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pa- ewker; gamento delle spese processuali e della somma di euro trAwn4a-in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi del'art.616 cod. proc.pen., non ricorrendo ipotesi di esonero per assenza di colpa. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 15 Dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 02340/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris