CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 febbraio 2023
Cassazione n. 29993/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro in data 2/02/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 2/02/2023, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha accolto parzialmente l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro con la quale era stata disposta, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la misura cautelare coercitiva in relazione al delitto di cui agli artt. 110, 575 e 577, terzo comma, cod. pen. e ha per l'effetto riconosciuto la configurabilità dell'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen. con esclusivo riferimento al metodo mafioso, rigettando nel resto l'impugnazione. Secondo il Collegio, infatti, doveva ritenersi accertato, alla stregua di numerose sentenze anche passate in giudicato, che il territorio di riferimento fosse appannaggio criminale della ndrangheta, dovendo pertanto ritenersi del tutto irragionevole che un omicidio di cui non era stato individuato altro movente potesse essere estraneo a logiche mafiose, tanto più che Bruno era stato coinvolto in procedimenti di mafia come appartenente a una cosca. Ma soprattutto, le modalità dell'azione inducevano a qualificare l'azione criminale come lucida ed efferata esecuzione, con modalità tipiche dei delitti di mafia, nel cui ambito le eliminazione fisica della vittima serve a rappresentare il potere criminale della cosca e a rafforzarne il credito presso gli altri sodali, la società civile e il territorio. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cessazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 416- bis.1 cod. pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla contestata aggravante sotto il profilo sia dell'agevolazione mafiosa, sia del metodo. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che il Tribunale di Catanzaro non avrebbe accolto l'appello del Pubblico ministero facendo ricorso alla necessaria motivazione rafforzata. Quanto all'agevolazione mafiosa, non sarebbero stati forniti elementi a sostegno della consapevolezza di Bruno di una indimostrata finalità agevolativa nella commissione dell'omicidio, fondando la configurabilità dell'aggravante sull'incerta massima di esperienza per cui, in un territorio mafioso, l'omicidio debba essere mafioso, in specie in caso di mancato accertamento del movente. Quanto alla sussistenza del metodo mafioso, la qualificazione dell'azione criminale come lucida ed efferata esecuzione di un contendente muoverebbe dall'indimostrato presupposto che la vittima fosse, appunto, un "contendente" rispetto a determinate cointeressenze criminali. Ma soprattutto, il Tribunale sosterrebbe, in maniera illogica, che non essendovi "altro movente" lo stesso debba rientrare in dinamiche criminali, con un automatismo collegato al solo contesto ambientale. Né potrebbe attribuirsi rilievo al "triangolo conoscitivo" di Ierardi-Bruno e Valentino (vittima dell'omicidio), atteso che il dato della partecipazione dei due al battesimo della figlia della vittima, sarebbe frutto di travisamento, essendo stato certificato che a partecipare all'evento era stato il solo Ieradi, nei cui confronti il Giudice della cautela e il Tribunale del Riesame escluderebbero la gravità indiziaria in riferimento all'evento omicidiario. 3. In data 19/05/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati. 2. Secondo la giurisprudenza di legittimità, la ratio della fattispecie circostanziale dell'avere agito KT. metodo mafioso prevista dall'art. 7, d.l. 13 eg k maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, il cui contenuto è stato trasfuso nell'art. 416-bis.1 cod. pen. dall'art. 8, comma 1, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, è quella di contrastare in maniera più decisa, stante la loro maggiore pericolosità, l'atteggiamento di coloro che, facciano parte o meno di un'associazione di stampo mafioso, si comportino, comunque, "da mafiosi". Dunque, l'aggravante in parola si caratterizza per il fatto che le modalità esecutive del reato devono «evocare la forza intimidatrice del vincolo associativo» (Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini, Rv. 271103-01), capace di determinare «una particolare coartazione psicologica sulle persone, con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale della specie considerata» (Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, Capuozzo, Rv. 264900-01). Nondimeno, è stato affermato che l'aggravante non può ritenersi integrata dalla mera ostentazione, evidente e provocatoria, dei comportamenti proprie dell'organizzazione mafiosa, ad esempio a partire dal mero carattere eclatante dell'azione, siccome commessa in pieno giorno, nel centro cittadino di una zona di sicuro radicamento mafioso, nonché dalla sua efficiente pianificazione, essendo invece necessario che le modalità della condotta presentino un nesso immediato rispetto all'azione criminosa nel senso di connotarsi come funzionali alla più pronta e agevole realizzazione del reato (Sez. 1, n. 26399 del 28/02/2018, Barba, Rv. 273365 - 01; v. anche Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022, Iaconis, Rv. 283637 - 01). 3. Tanto premesso, osserva il Collegio che il provvedimento impugnato non ha fatto buon governo delle coordinate ermeneutiche testé richiamate, desumendo la sussistenza dell'aggravante in esame da una serie di elementi di fatto di non univoco significato; ciò che, pertanto, rende necessario un ulteriore sforzo motivazionale da parte del Tribunale del riesame. Ciò è a dirsi per le modalità «lucide» e «efferate» dell'azione, che non possono certo ritenersi, in sé, come univocamente evocative di logiche mafiose; il contesto territoriale in cui è stato commesso l'omicidio, caratterizzato dalla presenza della `ndrangheta come mafia c.d. storica, non potendo certo avallarsi una aggravante di natura ambientale, che non appare compatibile, come visto, con gli elementi che connotano la circostanza in parola; il coinvolgimento dell'indagato in procedimenti di mafia, che ovviamente non significa affatto che i reati dallo stesso commessi debbano essere realizzati con modalità mafiose; i precedenti atti intimidatori nei confronti della vittima e, successivamente, della ex moglie della stessa, di cui, in questa fase almeno, non è affatto chiara la connessione con l'omicidio, non essendo stato, allo stato individuato, il relativo movente. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale del riesame di Catanzaro, per nuovo giudizio sulla configurabilità dell'aggravante. 4.1. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma i- ter, disp. att. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ex art. 310 cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. pro