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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2024

Cassazione n. 21789/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 040PXHX ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2023 del GIP TRIBUNALE di TORINO41.~.~Luul udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata trattandosi di devoluzione del tutto generica sul punto della mancata traduzione degli atti; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] relatore [OSCURATO:PERSONA] te

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 040PXHX ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2023 del GIP TRIBUNALE di TORINO41.~.~Luul udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata trattandosi di devoluzione del tutto generica sul punto della mancata traduzione degli atti; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] relatore [OSCURATO:PERSONA] te
Sentenza Cassazione n. 21789/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris