CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 luglio 2024
Cassazione n. 19964/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 1722-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale rappresentante della F.[OSCURATO:PERSONA] S.A.S., rappresentato e difes o da ll ’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce a l ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA], C.I.A.A. [OSCURATO:PERSONA] E URBINO ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., FALLIMENTO DELLA F.[OSCURATO:PERSONA] S.A.S. E [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso il DECRETO N. 4274/2021 del la CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA],depositato il 12 / 1 1 / 20 21 ;Ric. 2022n.1722 - Sez. 1 - CC del 11 luglio 20 2 4 udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell ’ adunanza in camera di consiglio dell’11/7/2024; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La Corte d’appello di Ancona, con decreto del 12 novembre 2021, ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], dichiarato fallito quale socio accomandatario della F.lli Mariotti s.a.s., contro il decreto del Tribunale di Urbino che avevaa sua volta respinto l’istanza di concessione del beneficio dell’esdebitazione da lui avanzata dopo la chiusura del fallimento. 1.2. La corte del merito ha condiviso le motivazioni poste dal tribunalea sostegno della pronuncia di rigetto, rilevando che non ricorreva il presupposto oggettivo per accedere al beneficio, in quanto, a fronte di un totale dei crediti ammessi al passivo, pariad euro 1.801.331,40, era interven u to il pagamento di un unico creditore, soddisfatto per un importo, ritenuto “irrisorio”, corrispondente al 6,02% del proprio credito e del 3,53% dell’ammontare complessivo dei crediti concorsuali, mentre gli altri creditori, privilegiati e chirografari , non avevano ricevuto alcun pagamento. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 4/1/2022, ha chiesto, per duemotivi, la cassazione del decreto . 2.2. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Ancona, il Fallimento della F.lli Mariotti s.a.s. e di [OSCURATO:PERSONA] e i creditori ammessi al passivo sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con il primo motivo il r icorrent e, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 142l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3e n. 5 c.p.c., lamenta che la corte d’appello abbia Ric. 2022n.1722 - Sez. 1 - CC del 11 luglio 20 2 4 ritenuto irrisoria , e dunque non sufficiente a superare la condizione ostativa prevista dall’art. 142, comma 2°, l.fall., la percentuale di soddisfazione dei creditiammessi al passivo, così disattendendo i principi enunciati da questa Corte in tema di interpretazione della norma e omettendo di considerare , in fatto,che, come attestato dal curatore, dalla vendita del l’unico bene immobileacquisito alla procedura, inizialmente stimato in € 622.00,00, erano stati ricavati , senza sua colpa, soli € 70.115,00, che il riparto era avvenuto dopo il pagamento delle spese di procedura-per €. 15.986,88 - nonché dell ’ IMU e della TASI - per € . 8.466,00 e che la creditrice ipotecaria [OSCURATO:PERSONA], oltre a ricevere il residuo, aveva percepito l’ulteriore importo di €. 4.290,00 a titolo di rimborso IVA. 3.2. Col secondo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 2697, 1264, 1418, 1346 e 1324 c.c. il ricorrente lamenta che la corte d’appello non abbia dichiarato inammissibile, per difetto di valida procura, l’atto di costituzione, nel procedimento di primo grado, di doValue s.p.a. per conto di Purple SPV s.r.l. 3.3. Il primo motivo è fondato. 3.4. In materia d’esdebitazione, in effetti, il beneficio dell’inesigibilità verso il fallito dei debiti residui richiede, ai sensi dell’art. 142, comma 2°, l.fall., che vi sia stato il soddisfacimento almeno parziale dei creditori concorsuali. 3.5. Si tratta, tuttavia, di una condizione che s’intende realizzata, in un’interpretazione costituzionalmente orientata (e coerente con il favor per l’istituto già formulato dall’art. 1, comma 6, lett. a, n. 13 della legge delega n. 80/2005), anche quando taluni di essi non siano stati pagati affatto, essendo invero sufficiente che, con i riparti almeno per una parte dei debiti esistenti, oggettivamente intesi, sia consentita al giudice del merito, secondo il suo prudente apprezzamento, una Ric. 2022n.1722 - Sez. 1 - CC del 11 luglio 20 2 4 valutazione comparativa di tale consistenza rispetto a quanto complessivamente dovuto (Cass. SU n. 24214 del 2011). 3.6. E’ stato poi ulteriormente precisato, p roprio alla stregua dell’orientamento espresso da SU cit., che, al fine di attribuire un contenuto fattuale alla nozione, alquanto generica e vaga, di “prudente apprezzamento del giudice” e di scongiurare il rischio di valutazioni arbitrarie, con pronunce difformi in presenza di situazioni identiche, l’art. 142 comma 2 l. fall. deve essere interpretato nel senso che, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 1 della norma, il beneficio dell’esdebitazione dev’essereconcesso, a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti ovvero siano stati soddisfatti in percentuale “affatto irrisoria” (cfr. Cass. n. 7550 del 2018; conf. Cass. n. 15246 del 2022). 3.7. La corte d’appello, lì dove ha escluso la sussistenza del presupposto richiesto dall’art. 142, comma 2°, l.fall. , pur a fronte del pagamento di “creditore concorsuale … per un importo pari al 6,02 % del proprio credito… e del 3,53% del complessivo ammontare del passivo”, e cioè di una percentuale tutt’altro che irrisoria, si è posta, pertanto, in contrasto con i principi appena richiamati. 3.8. Il secondo motivo è invece inammissibile, atteso che la corte d’appello hacompensato le spese fra le parti - ritenendo in conseguenza assorbito (superfluo) l’esame dell’eccezione di nullità della procura conferita a doValue s.p.a., costituita per conto di Purple SPV s.r.l.- e che il ricorrente non spiega perché la pronuncia di assorbimento sarebbe errata né quale sia il suo interesse a veder esaminata l’eccezione. 4. All’accoglimento del primo motivo di ricorso conseguono la cassazione del decreto impugnato e il rinvio del procedimento, per un nuovo esame, alla Corte d’appello di Ric. 2022n.1722 - Sez. 1 - CC del 11 luglio 20 2 4 Anconache, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudiziodi legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo; cassa il decreto impugnatoin relazione al motivo accolto e rinvi a alla C orte d’appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. C