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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2022

Cassazione n. 11837/2023

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eguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello de L'Aquila con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha confermato la sentenza del Tribunale di Lanciano, in data 6/02/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di ricettazione.

Ritenuto che il travisamento della testimonianza del commissario Montebruno è stata dedotta senza allegazione della prova in ipotesi travisata, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso,e che comunque la deduzione si risolve nella richiesta di rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità (sulle modalità di identificazione, non limitate alla analisi dei tabulati: pag. 1 della sentenza impugnata).

Ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione dell'attenuante prevista dall'articolo 648 comma 2, cod. pen. è inammissibile in quanto, contrariamente a quanto allegato, la Corte territoriale motivava ampiamente, con motivazione prova di vizi, sulla assenza delle condizioni per la concessione dell'avvocata attenuante (pag. 2 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello de L'Aquila con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha confermato la sentenza del Tribunale di Lanciano, in data 6/02/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di ricettazione. Ritenuto che il travisamento della testimonianza del commissario Montebruno è stata dedotta senza allegazione della prova in ipotesi travisata, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso,e che comunque la deduzione si risolve nella richiesta di rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità (sulle modalità di identificazione, non limitate alla analisi dei tabulati: pag. 1 della sentenza impugnata). Ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione dell'attenuante prevista dall'articolo 648 comma 2, cod. pen. è inammissibile in quanto, contrariamente a quanto allegato, la Corte territoriale motivava ampiamente, con motivazione prova di vizi, sulla assenza delle condizioni per la concessione dell'avvocata attenuante (pag. 2 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11837/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris