CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 marzo 2022
Cassazione n. 09969/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9184/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 3. – RICORRENTE– contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t. e [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12. -CONTRORICORRENTI - avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Roma, pubblicata in data 4.2.2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 23.2.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha adito la Corte d’appello di Roma, chiedendo la liquidazione del compenso per l’attività difensiva svolta F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 9184/2017 Numero sezionale 394/2022 in un procedimento civile a favore di una parte ammessa al Numero di raccolta generale 9969/2022Data pubblicazione 28/03/2022 patrocinio a spese dello Stato. La domanda è stata respinta dal Consiglio dell’ordine degli avvocati e, riproposta ai sensi dell’art. 126, comma terzo, D.P.R. 115/2002, è stata dichiarata inammissibile dal giudice distrettuale. Su ricorso del difensore, proposto a norma dell’art. 170 D.P.R. 115/2002, la Corte capitolina ha dichiarato inammissibile anche l’opposizione, osservando che l’art. 126 D.P.R. cit. non prevede alcuna forma di impugnazione del decreto e che il rimedio previsto dall’art. 170 è esperibile solo in caso di rigetto della richiesta di liquidazione e non in ipotesi di diniego di ammissione al gratuito patrocinio. La cassazione dell’ordinanza è chiesta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso affidato ad un unico motivo. Il Ministero della Giustizia e l’Agenzia delle entrate resistono con controricorso. 2. Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 84,99, 170 D.P.R. 115/2002, sostenendo che il provvedimento con cui il giudice investito della causa rigetta la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, già respinta dal Consiglio dell’ordine, è impugnabile con l’opposizione, essendo quest’ultima rimedio di carattere generale. Il motivo è fondato. L’art. 14 D.P.R. cit. dispone che la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio in materia civile è presentata dall’interessato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente, in relazione al luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito. Il successivo art. 126, comma 1, dispone che nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 9184/2017 Numero sezionale 394/2022 di ammissione, il Consiglio dell'ordine degli avvocati, verificata Numero di raccolta generale 9969/2022Data pubblicazione 28/03/2022 l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate. Secondo quanto prevede il terzo comma, se il Consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto. La disciplina non individua il mezzo di impugnazione del decreto adottato dal giudice che procede, ma questa Corte ha già precisato che il provvedimento è soggetto all’opposizione prevista dall’art. 170 D.P.R. 115/2002(cfr. Cass. 8912/2015), attualmente disciplinata dall’art. 15 d.lgs. 150/2011 (cfr. in tal senso, esplicitamente, Cass.8912/2015). L’art. 170 cit., pur espressamente rivolto a disciplinare l’impugnazione dei decreti di pagamento in favore dell'ausiliario, del custode e delle imprese private incaricate della demolizione e riduzione in pristino, è rimedio generale contro tutti i decreti in materia di liquidazione, tanto da applicarsi anche in caso di revoca dell’ammissione in materia civile, per i quali - al pari di quelli contemplati dall’art. 126, comma terzo – non ne è esplicitamente prevista l’impugnabilità (Cass. 13807/2011; Cass. 21400/2011; Cass. 21685/2013; Cass. 21400/2015). È – in conclusione - accolto l’unico motivo di ricorso. Il provvedimento è cassato in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. P.Q.M. F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 9184/2017 Numero sezionale 394/2022 accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa il decreto impugnato in Numero di raccolta generale 9969/2022Data pubblicazione 28/03/2022 relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile, in data 23.2.2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G