Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 giugno 2026

Cassazione n. 26585/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2026 emessa dalla Corte di appello di Messina; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che, richiamandosi ai motivi, ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Messina ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.

Secondo il conforme accertamento dei giudici di primo e di secondo grado, [OSCURATO:PERSONA] - detenuto presso la [OSCURATO:PERSONA] di Messina, nelle giornate comprese tra il 2 e il 10 dicembre 2022 - ha tenuto comportamentiminacciosi verso gli operatori di [OSCURATO:PERSONA] penitenziaria, al fine di ottenere il trasferimento presso altra struttura, così opponendosi ad atti di ufficio e turbando contestualmente il regolare andamento del servizio.

2. Il ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, proponendo tre motivi di ricorso, qui sintetizzati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 337 cod. pen.

I giudici di merito hanno erroneamente qualificato come minatoria l'espressione formulata dal ricorrente («altrimenti faccio un casino») e, in ogni caso, hanno trascurato che detta frase era del tutto priva di attitudine intimidatrice, quand'anche valutata ex ante.

Difetta dunque l'elemento oggettivo del reato.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla condanna per turbamento/interruzione di pubblico servizio.

I giudici di merito «hanno omesso di valutare che il servizio non è stato mai turbato, né tantomeno interrotto in modo apprezzabile».

In un caso, [OSCURATO:PERSONA] si è limitato ad esercitare, il diritto di non fruire dell'ora d'aria, stazionando in corridoio; nell'altro caso, la scelta di un altro detenuto di non uscire dalla propria cella era legata ad un suo autonomo timore e non a condotte del ricorrente; la scelta degli operatori di [OSCURATO:PERSONA] penitenziaria di contenere [OSCURATO:PERSONA] assicurandolo al di là di un cancello non determina una apprezzabile alterazione del funzionamento dell'attività dell'ufficio.

Difetta pertanto l'elemento oggettivo del reato.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, essendo stata trascurata la scarsa gravità dei fatti e sopravvalutati i precedenti penali dell'imputato.

3. Nella requisitoria scritta, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di rigettare il ricorso.

Con riferimento all'addebito di minaccia a pubblico ufficiale, si evidenzia come dalla sentenza di primo grado, conforme a quella impugnata, emerga in modo nitido la descrizione di minacce capaci di condizionare l'attività dei pubblici ufficiali.

Con riferimento all'addebito di turbamento di pubblico servizio, si evidenzia che i reiterati comportamenti oppositivi del ricorrente hanno determinato un chiaro turbamento delle attività intese al mantenimento dell'ordine nell'istituto 2penitenziario.

Con riferimento al terzo motivo, esso è generico e, comunque, infondato alla luce della adeguata motivazione della Corte territoriale.

4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria con la quale richiama i motivi di ricorso insistendo per l'accoglimento dello stesso.

5. Il procedimento è stato deciso all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in camera di consiglio, in quanto nessuna delle parti ha chiesto la trattazione in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

In ordine all'interpretazione della fattispecie incriminatrice codificata dall'art. 337 cod. pen., la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente attribuito rilievo all'esercizio, da parte dell'agente, «di qualsiasi coazione, anche indiretta, purché idonea a comprimere la libertà d'azione del pubblico ufficiale, trattandosi di reato di mera condotta, assistita da dolo specifico» (Sez. 6, n. 4909 del 04/12/2024, dep. 2025, Ghouila, Rv. 287598 - 02, in un caso di aggressione perpetrata da un detenuto in danno di un agente di polizia penitenziaria per impedire a quest'ultimo di riportare l'ordine all'interno del reparto).

La giurisprudenza di questa Corte ha qualificato come condotte minatorie rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 337 cod. pen. anche condotte di coazione psicologica indirette (poiché non direttamente rivolte contro la persona del pubblico ufficiale), ove idonee ad ostacolare il compimento della pubblica funzione (Sez. 6, n. 44069 del 07/11/2024, Mohamib, Rv. 287297 - 01, in un caso di minaccia di compiere atti di autolesionismo, da parte del detenuto che voleva impedire agli agenti di polizia penitenziaria di avvicinarsi alla sua cella; Sez. 6, n. 8493 del 15/07/2000, Silvestri, Rv. 216726 - 01, nel caso di minaccia di aizzare un cane di grossa taglia contro una persona diversa dal pubblico ufficiale, per impedire a quest'ultimo di compiere l'atto di ufficio).

Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha assunto la decisione conformandosi in modo corretto a tali coordinate interpretative.

Secondo il conforme accertamento dei giudici di merito, nei giorni di interesse in questo giudizio, [OSCURATO:PERSONA] - persona detenuta, destinataria di una sanzione disciplinare - ha tenuto una serie di comportamenti minatori verso i pubblici ufficiali, al fine di costringere questi ultimi a desistere dal proposito di fare rientrare il detenuto in cella: continuando a sostare nei corridoi e tenendo un contegno definito intimidatorio, [OSCURATO:PERSONA] rifiutava di tornare in cella, e 3pretendendo di parlare con un superiore gerarchico dei pubblici ufficiali presenti in sezione per potere ottenere un trasferimento.

Secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, tali pretese erano accompagnate dalla formulazione di espressioni intimidatorie, quali la prospettazione di avere intenzione di "fare un casino" o di compiere atti di violenza gratuita verso altri detenuti (minaccia, quest'ultima, che, secondo la sentenza impugnata, si è poi effettivamente concretizzata, con l'aggressione ad un altro detenuto).

Alla luce di tale ricostruzione fattuale - sorretta da adeguata motivazione, non confutata dai motivi di ricorso - la decisione dei giudici di merito risulta corretta: la prospettazione di provocare disordini all'interno della Sezione della [OSCURATO:PERSONA] circondariale o quella di percuotere altri detenuti (rispetto ai quali gli operatori di [OSCURATO:PERSONA] hanno, evidentemente, doveri di tutela) costituisce la prospettazione di un male ingiusto dipendente dall'autore della minaccia e, dunque, una forma di coazione psicologica sulla persona dei pubblici ufficiali, che assume rilievo ai fini dell'applicazione dell'art. 337 cod. pen.

Le sentenze di merito hanno altresì offerto congrua motivazione in ordine alla sussistenza di un nesso teleologico e funzionale tra le minacce e la coazione psicologica sopra indicate e l'esercizio della pubblica funzione: le sentenze mettono adeguatamente in luce il fatto che le condotte minatorie erano dirette, da un lato, a coltivare l'obiettivo immediato del ricorrente di sottrarsi al compimento di contingenti atti di ufficio (il rientro in cella) e, dall'altro lato, ad imporre ai pubblici ufficiali di fargli ottenere un colloquio con i superiori gerarchici per propugnare il proprio trasferimento.

La motivazione delle sentenze di merito relativa alla idoneità delle minacce - valutata ex ante - a coltivare l'obiettivo "immediato" (evitare il rientro in cella) risulta tutt'altro che illogica.

Ne discende l'infondatezza del primo motivo di ricorso.

2. Il secondo motivo di ricorso è fondato.

2.1. La Corte territoriale evidenzia che i comportamenti oppositivi di [OSCURATO:PERSONA] - le soste ingiustificate, le minacce, gli atti di violenza concreta da lui posti in essere in danno di un altro detenuto - hanno compromesso il regolare svolgimento del servizio pubblico, ingenerando una situazione che ha richiesto «il sollecito intervento dei pubblici ufficiali e il dispiego di tempo ed energie per tentare di convincere il detenuto a desistere e per evitarne gli incontri con altri detenuti»; si tratta di situazione che dimostra «la compromissione del regolare svolgimento delle altre funzioni, alle quali i pubblici ufficiali erano ordinariamente preposti».

2.2. Si tratta di una motivazione viziata, che non applica in modo corretto l'art. 340 cod. pen. al caso di specie. 4Qualunque condotta oppositiva rivolta nei confronti di un pubblico ufficiale determina, quale inevitabile conseguenza, una contingente compromissione della funzionalità dell'ufficio o del servizio; ciò in ragione del fatto che i pubblici ufficiali destinatari delle condotte oppositive, inevitabilmente, sono costretti ad impegnarsi per "superare" la resistenza, venendo così distolti da altre occupazioni di ufficio.

Assolutizzando lo schema ricostruttivo seguìto dalla Corte territoriale, ogni condotta di resistenza a pubblico ufficiale sarebbe destinata ad integrare anche una violazione dell'art. 340 cod. pen.

Del resto, nemmeno si può trascurare che la fattispecie prevista dall'art. 340 cod. pen. esordisce con la formulazione di una clausola di sussidiarietà («fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge»); a quest'ultima, infatti, non può essere attribuito, riduttivamente, il significato di replicare il principio di specialità, essendo esso già codificato dall'art. 15 cod. pen.

Per superare il dettato della clausola di riserva dettata dall'art. 340 cod. pen. e giungere a ritenere sussistente un concorso di reati tra detta fattispecie e il delitto di resistenza a pubblico ufficiale è dunque necessario che l'interruzione o la turbativa del servizio o dell'attività di ufficio interessi una sfera più estesa rispetto a quella immediatamente coinvolta dalle condotte del soggetto agente e interferisca con l'attività di ufficio di altri pubblici ufficiali, diversi da quelli interessati dalle condotte di resistenza a pubblico ufficiale.

Del resto, questa Corte ha già avuto modo di evidenziare che - per ritenere ipotizzabile il concorso di reati tra quello di resistenza a pubblico ufficiale e quello di interruzione di pubblico servizio - è necessario un turbamento del regolare svolgimento anche solo di una parte di esso, a condizione che, per effetto delle condotte del soggetto agente, «si sia reso necessario l'intervento di soggetti ulteriori rispetto a quelli nei confronti dei quali la resistenza risulta commessa» (Sez. 6, n. 16468 del 20/04/2026, Di, Rv. 290034 - 01).

2.3. Nel caso in esame, le due sentenze di merito - nel descrivere le conseguenze delle condotte del ricorrente - non hanno offerto alcuna indicazione in ordine all'esistenza di un "turbamento ulteriore" sulla funzionalità dell'attività d'ufficio.

Stando alla sentenza impugnata, i comportamenti di [OSCURATO:PERSONA] - già qualificati, ai fini dell'applicazione dell'art. 337 cod. pen., come strumento di coazione psicologica contro i pubblici ufficiali - hanno distolto gli agenti in servizio (gli stessi che erano destinatari delle condotte di coazione psicologica) da altri compiti di istituto, così determinando una «compromissione del regolare svolgimento delle altre funzioni alle quali i pubblici ufficiali erano ordinariamente preposti».

2.4. Ne discende che - alla luce del fatto, per come ricostruito in sede di merito - deve trovare applicazione la clausola di riserva posta in esordio all'art. 5340 cod. pen., con conseguente annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al capo B), perché il fatto non sussiste.

3. Il terzo motivo, avente ad oggetto il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, perché del tutto a-specifico, limitandosi ad una doglianza relativa alla «omessa valutazione della minore gravità dei fatti, qualora ritenuti sussistenti».

La censura risulta evidentemente del tutto generica e sostanzialmente immotivata e non si confronta in modo critico con la motivazione della Corte territoriale che, stigmatizzando la genericità dell'analogo motivo di appello, ha proposto una sintetica, ma non immotivata, spiegazione delle ragioni per cui non sono state accordate le circostanze attenuanti generiche (facendo riferimento all'assenza di elementi positivi valorizzabili in tal senso, all'esistenza di precedenti penali, al contesto in cui sono maturati i fatti, definiti di gravità non trascurabile, poiché sintomatici della "irrimediabile riottosità" al rispetto delle regole da parte del ricorrente).

Il terzo motivo di ricorso è dunque inammissibile.

4. L'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo B) impone la rideterminazione della pena inflitta in sede di cognizione.

A tale operazione può attendere direttamente questa Corte, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.

I), cod. proc. pen.

In sede di merito, era stata irrogata la pena di mesi dieci di reclusione per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, aumentata di un mese di reclusione per la continuazione con il delitto di interruzione di pubblico servizio.

La pena irrogata in sede di cognizione deve dunque essere rideterminata, eliminando l'aumento di pena inflitto in relazione al reato satellite del cumulo giuridico stabilito in sede di cognizione.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2026 emessa dalla Corte di appello di Messina; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che, richiamandosi ai motivi, ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Messina ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Secondo il conforme accertamento dei giudici di primo e di secondo grado, [OSCURATO:PERSONA] - detenuto presso la [OSCURATO:PERSONA] di Messina, nelle giornate comprese tra il 2 e il 10 dicembre 2022 - ha tenuto comportamentiminacciosi verso gli operatori di [OSCURATO:PERSONA] penitenziaria, al fine di ottenere il trasferimento presso altra struttura, così opponendosi ad atti di ufficio e turbando contestualmente il regolare andamento del servizio. 2. Il ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, proponendo tre motivi di ricorso, qui sintetizzati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 337 cod. pen. I giudici di merito hanno erroneamente qualificato come minatoria l'espressione formulata dal ricorrente («altrimenti faccio un casino») e, in ogni caso, hanno trascurato che detta frase era del tutto priva di attitudine intimidatrice, quand'anche valutata ex ante. Difetta dunque l'elemento oggettivo del reato. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla condanna per turbamento/interruzione di pubblico servizio. I giudici di merito «hanno omesso di valutare che il servizio non è stato mai turbato, né tantomeno interrotto in modo apprezzabile». In un caso, [OSCURATO:PERSONA] si è limitato ad esercitare, il diritto di non fruire dell'ora d'aria, stazionando in corridoio; nell'altro caso, la scelta di un altro detenuto di non uscire dalla propria cella era legata ad un suo autonomo timore e non a condotte del ricorrente; la scelta degli operatori di [OSCURATO:PERSONA] penitenziaria di contenere [OSCURATO:PERSONA] assicurandolo al di là di un cancello non determina una apprezzabile alterazione del funzionamento dell'attività dell'ufficio. Difetta pertanto l'elemento oggettivo del reato. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, essendo stata trascurata la scarsa gravità dei fatti e sopravvalutati i precedenti penali dell'imputato. 3. Nella requisitoria scritta, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di rigettare il ricorso. Con riferimento all'addebito di minaccia a pubblico ufficiale, si evidenzia come dalla sentenza di primo grado, conforme a quella impugnata, emerga in modo nitido la descrizione di minacce capaci di condizionare l'attività dei pubblici ufficiali. Con riferimento all'addebito di turbamento di pubblico servizio, si evidenzia che i reiterati comportamenti oppositivi del ricorrente hanno determinato un chiaro turbamento delle attività intese al mantenimento dell'ordine nell'istituto 2penitenziario. Con riferimento al terzo motivo, esso è generico e, comunque, infondato alla luce della adeguata motivazione della Corte territoriale. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria con la quale richiama i motivi di ricorso insistendo per l'accoglimento dello stesso. 5. Il procedimento è stato deciso all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in camera di consiglio, in quanto nessuna delle parti ha chiesto la trattazione in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. In ordine all'interpretazione della fattispecie incriminatrice codificata dall'art. 337 cod. pen., la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente attribuito rilievo all'esercizio, da parte dell'agente, «di qualsiasi coazione, anche indiretta, purché idonea a comprimere la libertà d'azione del pubblico ufficiale, trattandosi di reato di mera condotta, assistita da dolo specifico» (Sez. 6, n. 4909 del 04/12/2024, dep. 2025, Ghouila, Rv. 287598 - 02, in un caso di aggressione perpetrata da un detenuto in danno di un agente di polizia penitenziaria per impedire a quest'ultimo di riportare l'ordine all'interno del reparto). La giurisprudenza di questa Corte ha qualificato come condotte minatorie rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 337 cod. pen. anche condotte di coazione psicologica indirette (poiché non direttamente rivolte contro la persona del pubblico ufficiale), ove idonee ad ostacolare il compimento della pubblica funzione (Sez. 6, n. 44069 del 07/11/2024, Mohamib, Rv. 287297 - 01, in un caso di minaccia di compiere atti di autolesionismo, da parte del detenuto che voleva impedire agli agenti di polizia penitenziaria di avvicinarsi alla sua cella; Sez. 6, n. 8493 del 15/07/2000, Silvestri, Rv. 216726 - 01, nel caso di minaccia di aizzare un cane di grossa taglia contro una persona diversa dal pubblico ufficiale, per impedire a quest'ultimo di compiere l'atto di ufficio). Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha assunto la decisione conformandosi in modo corretto a tali coordinate interpretative. Secondo il conforme accertamento dei giudici di merito, nei giorni di interesse in questo giudizio, [OSCURATO:PERSONA] - persona detenuta, destinataria di una sanzione disciplinare - ha tenuto una serie di comportamenti minatori verso i pubblici ufficiali, al fine di costringere questi ultimi a desistere dal proposito di fare rientrare il detenuto in cella: continuando a sostare nei corridoi e tenendo un contegno definito intimidatorio, [OSCURATO:PERSONA] rifiutava di tornare in cella, e 3pretendendo di parlare con un superiore gerarchico dei pubblici ufficiali presenti in sezione per potere ottenere un trasferimento. Secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, tali pretese erano accompagnate dalla formulazione di espressioni intimidatorie, quali la prospettazione di avere intenzione di "fare un casino" o di compiere atti di violenza gratuita verso altri detenuti (minaccia, quest'ultima, che, secondo la sentenza impugnata, si è poi effettivamente concretizzata, con l'aggressione ad un altro detenuto). Alla luce di tale ricostruzione fattuale - sorretta da adeguata motivazione, non confutata dai motivi di ricorso - la decisione dei giudici di merito risulta corretta: la prospettazione di provocare disordini all'interno della Sezione della [OSCURATO:PERSONA] circondariale o quella di percuotere altri detenuti (rispetto ai quali gli operatori di [OSCURATO:PERSONA] hanno, evidentemente, doveri di tutela) costituisce la prospettazione di un male ingiusto dipendente dall'autore della minaccia e, dunque, una forma di coazione psicologica sulla persona dei pubblici ufficiali, che assume rilievo ai fini dell'applicazione dell'art. 337 cod. pen. Le sentenze di merito hanno altresì offerto congrua motivazione in ordine alla sussistenza di un nesso teleologico e funzionale tra le minacce e la coazione psicologica sopra indicate e l'esercizio della pubblica funzione: le sentenze mettono adeguatamente in luce il fatto che le condotte minatorie erano dirette, da un lato, a coltivare l'obiettivo immediato del ricorrente di sottrarsi al compimento di contingenti atti di ufficio (il rientro in cella) e, dall'altro lato, ad imporre ai pubblici ufficiali di fargli ottenere un colloquio con i superiori gerarchici per propugnare il proprio trasferimento. La motivazione delle sentenze di merito relativa alla idoneità delle minacce - valutata ex ante - a coltivare l'obiettivo "immediato" (evitare il rientro in cella) risulta tutt'altro che illogica. Ne discende l'infondatezza del primo motivo di ricorso. 2. Il secondo motivo di ricorso è fondato. 2.1. La Corte territoriale evidenzia che i comportamenti oppositivi di [OSCURATO:PERSONA] - le soste ingiustificate, le minacce, gli atti di violenza concreta da lui posti in essere in danno di un altro detenuto - hanno compromesso il regolare svolgimento del servizio pubblico, ingenerando una situazione che ha richiesto «il sollecito intervento dei pubblici ufficiali e il dispiego di tempo ed energie per tentare di convincere il detenuto a desistere e per evitarne gli incontri con altri detenuti»; si tratta di situazione che dimostra «la compromissione del regolare svolgimento delle altre funzioni, alle quali i pubblici ufficiali erano ordinariamente preposti». 2.2. Si tratta di una motivazione viziata, che non applica in modo corretto l'art. 340 cod. pen. al caso di specie. 4Qualunque condotta oppositiva rivolta nei confronti di un pubblico ufficiale determina, quale inevitabile conseguenza, una contingente compromissione della funzionalità dell'ufficio o del servizio; ciò in ragione del fatto che i pubblici ufficiali destinatari delle condotte oppositive, inevitabilmente, sono costretti ad impegnarsi per "superare" la resistenza, venendo così distolti da altre occupazioni di ufficio. Assolutizzando lo schema ricostruttivo seguìto dalla Corte territoriale, ogni condotta di resistenza a pubblico ufficiale sarebbe destinata ad integrare anche una violazione dell'art. 340 cod. pen. Del resto, nemmeno si può trascurare che la fattispecie prevista dall'art. 340 cod. pen. esordisce con la formulazione di una clausola di sussidiarietà («fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge»); a quest'ultima, infatti, non può essere attribuito, riduttivamente, il significato di replicare il principio di specialità, essendo esso già codificato dall'art. 15 cod. pen. Per superare il dettato della clausola di riserva dettata dall'art. 340 cod. pen. e giungere a ritenere sussistente un concorso di reati tra detta fattispecie e il delitto di resistenza a pubblico ufficiale è dunque necessario che l'interruzione o la turbativa del servizio o dell'attività di ufficio interessi una sfera più estesa rispetto a quella immediatamente coinvolta dalle condotte del soggetto agente e interferisca con l'attività di ufficio di altri pubblici ufficiali, diversi da quelli interessati dalle condotte di resistenza a pubblico ufficiale. Del resto, questa Corte ha già avuto modo di evidenziare che - per ritenere ipotizzabile il concorso di reati tra quello di resistenza a pubblico ufficiale e quello di interruzione di pubblico servizio - è necessario un turbamento del regolare svolgimento anche solo di una parte di esso, a condizione che, per effetto delle condotte del soggetto agente, «si sia reso necessario l'intervento di soggetti ulteriori rispetto a quelli nei confronti dei quali la resistenza risulta commessa» (Sez. 6, n. 16468 del 20/04/2026, Di, Rv. 290034 - 01). 2.3. Nel caso in esame, le due sentenze di merito - nel descrivere le conseguenze delle condotte del ricorrente - non hanno offerto alcuna indicazione in ordine all'esistenza di un "turbamento ulteriore" sulla funzionalità dell'attività d'ufficio. Stando alla sentenza impugnata, i comportamenti di [OSCURATO:PERSONA] - già qualificati, ai fini dell'applicazione dell'art. 337 cod. pen., come strumento di coazione psicologica contro i pubblici ufficiali - hanno distolto gli agenti in servizio (gli stessi che erano destinatari delle condotte di coazione psicologica) da altri compiti di istituto, così determinando una «compromissione del regolare svolgimento delle altre funzioni alle quali i pubblici ufficiali erano ordinariamente preposti». 2.4. Ne discende che - alla luce del fatto, per come ricostruito in sede di merito - deve trovare applicazione la clausola di riserva posta in esordio all'art. 5340 cod. pen., con conseguente annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al capo B), perché il fatto non sussiste. 3. Il terzo motivo, avente ad oggetto il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, perché del tutto a-specifico, limitandosi ad una doglianza relativa alla «omessa valutazione della minore gravità dei fatti, qualora ritenuti sussistenti». La censura risulta evidentemente del tutto generica e sostanzialmente immotivata e non si confronta in modo critico con la motivazione della Corte territoriale che, stigmatizzando la genericità dell'analogo motivo di appello, ha proposto una sintetica, ma non immotivata, spiegazione delle ragioni per cui non sono state accordate le circostanze attenuanti generiche (facendo riferimento all'assenza di elementi positivi valorizzabili in tal senso, all'esistenza di precedenti penali, al contesto in cui sono maturati i fatti, definiti di gravità non trascurabile, poiché sintomatici della "irrimediabile riottosità" al rispetto delle regole da parte del ricorrente). Il terzo motivo di ricorso è dunque inammissibile. 4. L'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo B) impone la rideterminazione della pena inflitta in sede di cognizione. A tale operazione può attendere direttamente questa Corte, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen. In sede di merito, era stata irrogata la pena di mesi dieci di reclusione per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, aumentata di un mese di reclusione per la continuazione con il delitto di interruzione di pubblico servizio. La pena irrogata in sede di cognizione deve dunque essere rideterminata, eliminando l'aumento di pena inflitto in relazione al reato satellite del cumulo giuridico stabilito in sede di cognizione. P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 26585/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris