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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 20871/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3765/2020R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA] . , rappresentat a e difes a dagli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL] ) , e TeodolindaStocchetti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv . ti [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso quest’ultima in Roma, [OSCURATO:PERSONA],n. 190; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3937 /20 1 9 [OSCURATO:PERSONA] e radiotelecomunicazioni pubbliche - Servizi postali - Corrispondenza - T ardivo recapito di corrispondenza – Responsabilità contrattuale di Poste italiane S .p.a. - Fattispecie depositatail 15 luglio 201 9 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 8 aprile 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione notificato l'11 gennaio 2010, la [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio davanti a l Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA], Sez.

Distaccata di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. chiedendone la condanna al risarcimento del danno subito in conseguenza della ritardata consegna di plico postale.

Espose al riguardo che: il 28 ottobre 2009 aveva spedito dall'Ufficio postale di [OSCURATO:PERSONA], tramite il servizio «Postacelere 1 plus» (il quale garantiva la consegna entro il giorno lavorativo seguente), un plico contenente l'offerta per la partecipazione ad una gara d'appalto indetta dal Comune di Castello del Matese; il plico era stato però recapitato alle ore 13,29 del 30 ottobre (oltre dunque il termine ultimo per la presentazione delle offerte fissato alle ore 12,00 di quello stesso giorno), con la conseguente esclusione dalla gara.

Instò pertanto affinché fosse dichiarata la responsabilità contrattuale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e la stessa fosse condannata al pagamento delle spese sostenute (pari ad € 3.960,07) oltre al risarcimento del danno quantificato nel valore totale dell'appalto pari ad € 47.771,44.

2. Nella resistenza della società convenuta, il Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 64/2013 del 14 marzo 2013, accolse la domanda e condannò [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni liquidati in € 47.771,44, oltre interessi ed oltre alla rifusione delle spese processuali.

3. In accoglimento del gravame interposto dalla soccombente e in totale riforma di tale decisione, la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 3937/2019, pubblicata il 15 luglio 2019, ha invece rigettato la domanda, condannando l’appellata alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado oltre che alle spese del doppio grado di giudizio.

Ha in motivazione escluso potersi ravvisare il dedotto inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., sulla base delle seguenti considerazioni: ─ secondo la disciplina convenzionale, il prodotto di [OSCURATO:PERSONA] denominato «Postacelere 1 plus » garantisce il recapito entro un giorno lavorativo ulteriore a quello della spedizione; per ogni spedizione sono previsti due tentativi di consegna; se in entrambi i casi il destinatario è assente, ha dieci giorni di tempo per ritirare la spedizione presso l'ufficio postale indicato sull'avviso di giacenza lasciato dal corriere; ─ dagli atti emerge che l'addetto del servizio postale alla consegna della posta, in data 29 ottobre 2009, effettuava l'atto di recapito che, tuttavia, non andava a buon fine perché il Comune risultava essere chiuso; egli, pertanto, come da prassi, lasciava presso la casa comunale un avviso di giacenza, ripetendo, il giorno successivo, la consegna che in data 30ottobre 2009 veniva eseguita compiutamente; i l mancato recapito in data 29 ottobre 2009 veniva diligentemente annotato dal portalettere e di tanto vi è produzione nel fascicolo di parte di primo grado (fascicolo Poste italiane S.p.a., All.G); ─ in questa situazione, la prestazione dell’appellante risulta essere stata adempiuta, pertanto la mancata partecipazione alla gara indetta dal comune di Castello del Matese della società [OSCURATO:SOCIETA]. non può essere ad essa imputata.

4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., depositando controricorso.

È stata fissata la trattazione per la odierna adunanza camerale con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti.

La ricorrente hadepositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma num. 4 , cod. proc. civ. , « nullità della sentenza - error in procedendo decisione fondata su fatto non acquisito agli atti (erronea applicazione degli artt. art. 113 e 115 c.p.c. -art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c.)».

Rileva che «il fatto del tentativo di consegna, che la Corte Napoletana ritiene provato attraverso la produzione in giudizio del fantomatico "All.

G", non è affatto stato acquisito al processo», essendo il predetto allegato un documento incomprensibile, privo di qualsivoglia autenticità, certamente non redatto né da un pubblico ufficiale, né da un addetto di pubblico servizio, e non cont enendo esso alcun riferimento intelle gibile al plico oggetto della spedizione per cui è causa.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma num. 5, cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Lamenta che a fronte della espressa contestazione dell’efficacia probatoria dell’Allegato “G”, prodotto dall’appellante a dimostrazione del tentativo di recapito del plico nel pomeriggio del 29 ottobre 2009, la Corte d'appello non ha nemmeno chiaritoquale fosse la ragione per la quale invece intendeva allo stesso attribuire tale efficacia.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denu ncia, con riferimento all'art. 360, primo comma num. 3, cod. proc. civ., violazione de g li artt. 1218 e 2697 cod. civ..

Rileva che, quand’anche potesse ritenersi provato che alle 17,16 del 29 ottobre fu tentata la consegna del plico , i l mancato recapito resterebbe comunque imputabile a [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.,certamente a conoscenza del fatto che quel tentativo sarebbe stato inutile.

Osserva al riguardoche, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., al fine di escludere la responsabilità da inadempimento il debitore deve fornire la prova della causa che ha reso impossibile la prestazione, e che tale causa non era ad esso imputabile, non essendo sufficiente la generica prova della sua diligenza.

4. Il quarto motivo attiene al «governo delle spese» del quale si chiede un diverso regolamento in conseguenza dell’accoglimento del ricorso.

5. Il terzo motivo, di rilievo logico preliminare,è inammissibile ex art. 366 n. 4 cod. proc. civ..

La censura appare eccentrica rispetto alla effettiva ratio decidendi addotta in sentenza, con la quale essa non si misura.

Diversamente da quanto postulato in ricorso, la Corte d’appello non ha escluso la dedotta responsabilità contrattuale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. perché ha ritenuto l’inadempimento bensì sussistente ma tuttavia dovuto a causa non imputabile che ha reso impossibile la prestazione.

Ben diversamente la c orte di merito ha escluso che i fatti così come accertati comportassero inadempimento, avendo al contrario ritenuto -sulla base di una premessa ricognitiva del contenuto degli obblighi assunti- ─ che la condotta d i [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. dovesse ritenersi esattamente adempiente.

La ricorrente non censura anzitutto la detta premessa ricognitiva, in base alla quale, come detto, il prodotto di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. denominato «Postacelere 1 plus » garantisce il recapito entro un giorno lavorativo ulteriore a quello della spedizione, con la previsione di un secondo tentativo di consegna (il giorno lavorativo seguente) in caso di assenza del destinatario al primo tentativo.

Vale peraltro ricordare che, come del resto premette la stessa ricorrente, in tema di responsabilità contrattuale, è il creditore che deduce l’inadempimento ad avere l’onere di dimostrare il fatto costitutivo della propria domanda, ossia il contratto e, dunque , la fonte dell’obbligo e, con esso , la descrizione della prestazione che ne costituisce oggetto.

Tale prestazione, nei termini in cui era stata convenuta, secondo quanto accertatoin sentenza, è stata eseguita .

Al secondo tentativo il plico è stato consegnato.

Né può ascriversi a inadempimento o inesatto adempimento dell’obbligo assunto il fatto che il secondo giorno il plico sia stato consegnato oltre l’orario ultimo fissato nel bando per la presentazione delle offerte e la partecipazione alla gara d’appalto, non essendo nemmeno dedotto che l’incarico conferito all’agente postale specificasse anche l’esigenza del rispetto di tale orario, né tanto meno risultando accertato che l’incarico fosse stato accettato da [OSCURATO:PERSONA] in tali termini.

6. Rilievo preliminare rispetto ai rimanenti deve poi assegnarsi al secondo motivo.

6.1. Prima di esaminarlo nel merito, v'è da rilevare come il relativocontenuto non è coerente con la sua intitolazione.

La società ricorrent e , infatti, pur prospettando formalmente un vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti di cui all'art. 360, primo comma num. 5, cod. proc. civ., nella sostanza lamenta un vizio di motivazione apparente, comporta nte - come noto - un difetto di attività del giudice ed è dunque riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 360, primo comma num. 4, cod. proc. civ., in quanto error in procedendoper violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ..

Questo errore nell'inquadramento della censura, tuttavia, non è di ostacolo all'esame del secondo motivo di ricorso.

Infatti, nel caso in cui il ricorrente incorra nel c.d.

"vizio di sussunzione" (e cioè erri nell'inquadrare l'errore che si assume commesso dal giudice di merito in una delle cinque categorie previste dall'art. 360 c.p.c.), il ricorso non può per ciò solo dirsi inammissibile quando dal complesso della motivazione adottata dal ricorrente sia chiaramente individuabile l'errore di cui si duole, come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013).

Nel caso di specie, l'illustrazione contenuta nella pag. 11 del ricorso è sufficientemente chiara nel prospettare la violazione, da parte della Corte d'appello, dell'art. 132 c.p.c., e dunque il motivo è ammissibile.

6.2. Lo stesso deve dirsi anche fondato.

Com’è noto, secondo consolidato insegnamento, la nullità della sentenza per mancanza di motivazionesi ha solo in quattro casi: — quando la motivazione man c a del tutto , finanche «sotto l'aspetto materiale e grafico»; — quando essa contiene un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili»; — quando è «perplessa ed obiettivamente incomprensibile»; — quando, infine, è mer amente apparente .

Si tratta di acquisizioni risalenti nella giurisprudenza di legittimità, significativamente ribadite nella esegesi del nuovo testo dell'art. 360, primo comma n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134.

Di tale riformulazione si è detto, infatti, come noto, che «deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione», e che «pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass. Sez.

U. 07/04/2014 n. 8053).

Nel caso di specie è certamente ravvisabile la seconda delle dette ipotesi.

La Corte d'appello, infatti, ha reso una motivazione solo apparente, in quanto sostanzialmente apodittica.

Non sono infatti dalla medesima in alcun modo indicate le ragioni che giustificano l’espresso convincimento della avvenuta dimostrazione che fosse stato effettuato un tentativo di consegna del plico nel pomeriggio del 29 ottobre(aspetto di centrale rilevanza, per quanto sopra detto, nella ricognizione della fattispecie concreta).

Tale convincimento è invero giustificato, in sentenza, sulla base delle sole seguenti affermazioni (v. sentenza pagg. 4 - 5) : « dagli atti emerge che l'addetto del servizio postale alla consegna della posta, in data 29.10.2009, effettuava l'atto di recapito che, tuttavia, non andava a buon fine perché il Comune risultava essere chiuso; egli, pertanto, come da prassi, lasciava presso la [OSCURATO:PERSONA] un avviso di giacenza, ripetendo, il giorno successivo, la consegna che in data 30.10.2009 veniva eseguita compiutamente.

Il mancato recapito in data 29.10.2009 veniva diligentemente annotato dal portalettere e di tanto vi è produzione nel fascicolo di parte di primo grado (fascicolo Poste italiane [OSCURATO:SOCIETA])».

Con tale scarna motivazione non viene offerta alcuna indicazione su quali siano i menzionati «atti» dai quali emerga quanto affermato; né su quale sia l’elemento probatorio che consenta di affermare che l’addetto alla consegna della posta ha lasciato l’avviso di giacenza alla casa comunale; né soprattutto viene descritta natura e contenuto del menzionato «Allegato G» e tanto meno vengono in alcun modo spiegate le ragioni per le quali tale documento è stato ritenuto in grado di dimostrare che il mancato recapito del plico è stato annotato, per di più «diligentemente»; né peraltro si dice dove (su quale registro o atto) tale annotazione sia stata effettuata.

9. In accoglimento del secondo motivo, assorbiti il primo e il quarto, la sentenza impugnata deve essere pertanto cassata , con rinvio al giudice a quo, cui va demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il secondo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; dichiara inammissibile il terzo motivo e assorbit i i rimanenti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia la causa a lla Corte d’appello di Napoli , in diversa compos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3765/2020R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA] . , rappresentat a e difes a dagli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL] ) , e TeodolindaStocchetti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv . ti [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso quest’ultima in Roma, [OSCURATO:PERSONA],n. 190; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3937 /20 1 9 [OSCURATO:PERSONA] e radiotelecomunicazioni pubbliche - Servizi postali - Corrispondenza - T ardivo recapito di corrispondenza – Responsabilità contrattuale di Poste italiane S .p.a. - Fattispecie depositatail 15 luglio 201 9 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 8 aprile 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato l'11 gennaio 2010, la [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio davanti a l Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA], Sez. Distaccata di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. chiedendone la condanna al risarcimento del danno subito in conseguenza della ritardata consegna di plico postale. Espose al riguardo che: il 28 ottobre 2009 aveva spedito dall'Ufficio postale di [OSCURATO:PERSONA], tramite il servizio «Postacelere 1 plus» (il quale garantiva la consegna entro il giorno lavorativo seguente), un plico contenente l'offerta per la partecipazione ad una gara d'appalto indetta dal Comune di Castello del Matese; il plico era stato però recapitato alle ore 13,29 del 30 ottobre (oltre dunque il termine ultimo per la presentazione delle offerte fissato alle ore 12,00 di quello stesso giorno), con la conseguente esclusione dalla gara. Instò pertanto affinché fosse dichiarata la responsabilità contrattuale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e la stessa fosse condannata al pagamento delle spese sostenute (pari ad € 3.960,07) oltre al risarcimento del danno quantificato nel valore totale dell'appalto pari ad € 47.771,44. 2. Nella resistenza della società convenuta, il Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 64/2013 del 14 marzo 2013, accolse la domanda e condannò [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni liquidati in € 47.771,44, oltre interessi ed oltre alla rifusione delle spese processuali. 3. In accoglimento del gravame interposto dalla soccombente e in totale riforma di tale decisione, la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 3937/2019, pubblicata il 15 luglio 2019, ha invece rigettato la domanda, condannando l’appellata alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado oltre che alle spese del doppio grado di giudizio. Ha in motivazione escluso potersi ravvisare il dedotto inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., sulla base delle seguenti considerazioni: ─ secondo la disciplina convenzionale, il prodotto di [OSCURATO:PERSONA] denominato «Postacelere 1 plus » garantisce il recapito entro un giorno lavorativo ulteriore a quello della spedizione; per ogni spedizione sono previsti due tentativi di consegna; se in entrambi i casi il destinatario è assente, ha dieci giorni di tempo per ritirare la spedizione presso l'ufficio postale indicato sull'avviso di giacenza lasciato dal corriere; ─ dagli atti emerge che l'addetto del servizio postale alla consegna della posta, in data 29 ottobre 2009, effettuava l'atto di recapito che, tuttavia, non andava a buon fine perché il Comune risultava essere chiuso; egli, pertanto, come da prassi, lasciava presso la casa comunale un avviso di giacenza, ripetendo, il giorno successivo, la consegna che in data 30ottobre 2009 veniva eseguita compiutamente; i l mancato recapito in data 29 ottobre 2009 veniva diligentemente annotato dal portalettere e di tanto vi è produzione nel fascicolo di parte di primo grado (fascicolo Poste italiane S.p.a., All.G); ─ in questa situazione, la prestazione dell’appellante risulta essere stata adempiuta, pertanto la mancata partecipazione alla gara indetta dal comune di Castello del Matese della società [OSCURATO:SOCIETA]. non può essere ad essa imputata. 4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., depositando controricorso. È stata fissata la trattazione per la odierna adunanza camerale con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti. La ricorrente hadepositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma num. 4 , cod. proc. civ. , « nullità della sentenza - error in procedendo decisione fondata su fatto non acquisito agli atti (erronea applicazione degli artt. art. 113 e 115 c.p.c. -art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c.)». Rileva che «il fatto del tentativo di consegna, che la Corte Napoletana ritiene provato attraverso la produzione in giudizio del fantomatico "All. G", non è affatto stato acquisito al processo», essendo il predetto allegato un documento incomprensibile, privo di qualsivoglia autenticità, certamente non redatto né da un pubblico ufficiale, né da un addetto di pubblico servizio, e non cont enendo esso alcun riferimento intelle gibile al plico oggetto della spedizione per cui è causa. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma num. 5, cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Lamenta che a fronte della espressa contestazione dell’efficacia probatoria dell’Allegato “G”, prodotto dall’appellante a dimostrazione del tentativo di recapito del plico nel pomeriggio del 29 ottobre 2009, la Corte d'appello non ha nemmeno chiaritoquale fosse la ragione per la quale invece intendeva allo stesso attribuire tale efficacia. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denu ncia, con riferimento all'art. 360, primo comma num. 3, cod. proc. civ., violazione de g li artt. 1218 e 2697 cod. civ.. Rileva che, quand’anche potesse ritenersi provato che alle 17,16 del 29 ottobre fu tentata la consegna del plico , i l mancato recapito resterebbe comunque imputabile a [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.,certamente a conoscenza del fatto che quel tentativo sarebbe stato inutile. Osserva al riguardoche, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., al fine di escludere la responsabilità da inadempimento il debitore deve fornire la prova della causa che ha reso impossibile la prestazione, e che tale causa non era ad esso imputabile, non essendo sufficiente la generica prova della sua diligenza. 4. Il quarto motivo attiene al «governo delle spese» del quale si chiede un diverso regolamento in conseguenza dell’accoglimento del ricorso. 5. Il terzo motivo, di rilievo logico preliminare,è inammissibile ex art. 366 n. 4 cod. proc. civ.. La censura appare eccentrica rispetto alla effettiva ratio decidendi addotta in sentenza, con la quale essa non si misura. Diversamente da quanto postulato in ricorso, la Corte d’appello non ha escluso la dedotta responsabilità contrattuale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. perché ha ritenuto l’inadempimento bensì sussistente ma tuttavia dovuto a causa non imputabile che ha reso impossibile la prestazione. Ben diversamente la c orte di merito ha escluso che i fatti così come accertati comportassero inadempimento, avendo al contrario ritenuto -sulla base di una premessa ricognitiva del contenuto degli obblighi assunti- ─ che la condotta d i [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. dovesse ritenersi esattamente adempiente. La ricorrente non censura anzitutto la detta premessa ricognitiva, in base alla quale, come detto, il prodotto di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. denominato «Postacelere 1 plus » garantisce il recapito entro un giorno lavorativo ulteriore a quello della spedizione, con la previsione di un secondo tentativo di consegna (il giorno lavorativo seguente) in caso di assenza del destinatario al primo tentativo. Vale peraltro ricordare che, come del resto premette la stessa ricorrente, in tema di responsabilità contrattuale, è il creditore che deduce l’inadempimento ad avere l’onere di dimostrare il fatto costitutivo della propria domanda, ossia il contratto e, dunque , la fonte dell’obbligo e, con esso , la descrizione della prestazione che ne costituisce oggetto. Tale prestazione, nei termini in cui era stata convenuta, secondo quanto accertatoin sentenza, è stata eseguita . Al secondo tentativo il plico è stato consegnato. Né può ascriversi a inadempimento o inesatto adempimento dell’obbligo assunto il fatto che il secondo giorno il plico sia stato consegnato oltre l’orario ultimo fissato nel bando per la presentazione delle offerte e la partecipazione alla gara d’appalto, non essendo nemmeno dedotto che l’incarico conferito all’agente postale specificasse anche l’esigenza del rispetto di tale orario, né tanto meno risultando accertato che l’incarico fosse stato accettato da [OSCURATO:PERSONA] in tali termini. 6. Rilievo preliminare rispetto ai rimanenti deve poi assegnarsi al secondo motivo. 6.1. Prima di esaminarlo nel merito, v'è da rilevare come il relativocontenuto non è coerente con la sua intitolazione. La società ricorrent e , infatti, pur prospettando formalmente un vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti di cui all'art. 360, primo comma num. 5, cod. proc. civ., nella sostanza lamenta un vizio di motivazione apparente, comporta nte - come noto - un difetto di attività del giudice ed è dunque riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 360, primo comma num. 4, cod. proc. civ., in quanto error in procedendoper violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ.. Questo errore nell'inquadramento della censura, tuttavia, non è di ostacolo all'esame del secondo motivo di ricorso. Infatti, nel caso in cui il ricorrente incorra nel c.d. "vizio di sussunzione" (e cioè erri nell'inquadrare l'errore che si assume commesso dal giudice di merito in una delle cinque categorie previste dall'art. 360 c.p.c.), il ricorso non può per ciò solo dirsi inammissibile quando dal complesso della motivazione adottata dal ricorrente sia chiaramente individuabile l'errore di cui si duole, come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013). Nel caso di specie, l'illustrazione contenuta nella pag. 11 del ricorso è sufficientemente chiara nel prospettare la violazione, da parte della Corte d'appello, dell'art. 132 c.p.c., e dunque il motivo è ammissibile. 6.2. Lo stesso deve dirsi anche fondato. Com’è noto, secondo consolidato insegnamento, la nullità della sentenza per mancanza di motivazionesi ha solo in quattro casi: — quando la motivazione man c a del tutto , finanche «sotto l'aspetto materiale e grafico»; — quando essa contiene un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili»; — quando è «perplessa ed obiettivamente incomprensibile»; — quando, infine, è mer amente apparente . Si tratta di acquisizioni risalenti nella giurisprudenza di legittimità, significativamente ribadite nella esegesi del nuovo testo dell'art. 360, primo comma n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134. Di tale riformulazione si è detto, infatti, come noto, che «deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione», e che «pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass. Sez. U. 07/04/2014 n. 8053). Nel caso di specie è certamente ravvisabile la seconda delle dette ipotesi. La Corte d'appello, infatti, ha reso una motivazione solo apparente, in quanto sostanzialmente apodittica. Non sono infatti dalla medesima in alcun modo indicate le ragioni che giustificano l’espresso convincimento della avvenuta dimostrazione che fosse stato effettuato un tentativo di consegna del plico nel pomeriggio del 29 ottobre(aspetto di centrale rilevanza, per quanto sopra detto, nella ricognizione della fattispecie concreta). Tale convincimento è invero giustificato, in sentenza, sulla base delle sole seguenti affermazioni (v. sentenza pagg. 4 - 5) : « dagli atti emerge che l'addetto del servizio postale alla consegna della posta, in data 29.10.2009, effettuava l'atto di recapito che, tuttavia, non andava a buon fine perché il Comune risultava essere chiuso; egli, pertanto, come da prassi, lasciava presso la [OSCURATO:PERSONA] un avviso di giacenza, ripetendo, il giorno successivo, la consegna che in data 30.10.2009 veniva eseguita compiutamente. Il mancato recapito in data 29.10.2009 veniva diligentemente annotato dal portalettere e di tanto vi è produzione nel fascicolo di parte di primo grado (fascicolo Poste italiane [OSCURATO:SOCIETA])». Con tale scarna motivazione non viene offerta alcuna indicazione su quali siano i menzionati «atti» dai quali emerga quanto affermato; né su quale sia l’elemento probatorio che consenta di affermare che l’addetto alla consegna della posta ha lasciato l’avviso di giacenza alla casa comunale; né soprattutto viene descritta natura e contenuto del menzionato «Allegato G» e tanto meno vengono in alcun modo spiegate le ragioni per le quali tale documento è stato ritenuto in grado di dimostrare che il mancato recapito del plico è stato annotato, per di più «diligentemente»; né peraltro si dice dove (su quale registro o atto) tale annotazione sia stata effettuata. 9. In accoglimento del secondo motivo, assorbiti il primo e il quarto, la sentenza impugnata deve essere pertanto cassata , con rinvio al giudice a quo, cui va demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il secondo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; dichiara inammissibile il terzo motivo e assorbit i i rimanenti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia la causa a lla Corte d’appello di Napoli , in diversa compos
Sentenza Cassazione n. 20871/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris