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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 17033/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] C. G. conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in preambolo la Corte d'appello di Milano, giudicando in sede di rinvio su annullamento di questa Corte con sentenza in data 12 novembre 2021, ha confermato la condanna, resa dal Tribunale di Milano il 16 luglio 2019, di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta documentale commesso nella qualità di amministratore unico della BT Servizi s.r.I., dichiarata fallita il 4 novembre 2009.

2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, e deduce due motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e vizio della motivazione in merito all'affermata responsabilità dell'imputata, nonostante la prova - attraverso le dichiarazioni del curatore e la relazione dallo stesso redatta - che le scritture contabili fossero depositate presso una terza persona (tale [OSCURATO:PERSONA]) e che ella avesse ricoperto solo formalmente la carica di amministratore della società fallita, non interessandosi in alcun modo della sua gestione, fungendo da mero prestanome del padre, cui si era affidata in buona fede.

Il giudice del rinvio - lungi dal seguire la traccia segnata dalla sentenza di annullamento, che sollecitava un'opzione tra le due ipotesi di bancarotta documentale contestate alternativamente nella imputazione, quindi una ricostruzione della specifica posizione assunta dalla ricorrente rispetto alla condotta concretamente posta in essere - per escludere il ruolo meramente formale dell'imputata, si è limitato ad osservare che la stessa si recava in azienda «almeno sei giorni al mese» e che si allontanò dal territorio dello Stato italiano in "periodo sospetto", siccome antecedente e prossimo alla dichiarazione di fallimento.

Affermazioni che - secondo la difesa - travisano il contenuto delle dichiarazioni rese dall'imputata in sede di esame, allegate al ricorso ai fini della sua autosufficienza, e dalle quali emerge invece che costei si recò una prima volta [OSCURATO:PERSONA] quando era già incinta di sei mesi della figlia primogenita, che ritornò in Italia unicamente per ottenere il documento di passaporto della figlia appena nata, per fare poi ritorno a [OSCURATO:PERSONA] e rientrare definitivamente in Italia nel 2014, a fallimento della società già dichiarato.

Nelle rare occasioni in cui si recava presso la sede sociale, si occupava di rispondere al telefono come una segretaria, non avendo neppure idea del tipo di attività svolta dalla società.2.2.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge, in punto di erronea qualificazione giuridica del fatto.

La Corte di appello ha errato a ricondurre il fatto nell'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale cosiddetta specifica, ricorrendo una chiara ipotesi di bancarotta semplice che, difatti, ricorre ogni qualvolta l'amministratore, ancorché estraneo alla gestione dell'azienda esclusivamente riconducibile all'amministratore di fatto, abbia omesso, anche per colpa, di esercitare il controllo sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, l'accettazione della carica comportando l'assunzione di doveri di vigilanza e controllo.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti di cui alla motivazione.

2. Giova premettere che questa Corte ha da tempo chiarito che, in tema di reati fallimentari, la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 prevede due fattispecie alternative, quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita, che richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611); per cui, accertata la responsabilità in ordine alla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita - che richiede il solo dolo generico - diviene superfluo accertare il dolo specifico richiesto per la condotta di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, anch'essa contestata (Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271753).

Sulla scorta di tali principi di diritto, la sentenza rescindente aveva ammonito sulla necessità di chiarire quale tipo di bancarotta fraudolenta documentale ricorresse nel caso di specie e, una volta effettuata tale opzione, sulla indispensabilità di indicare lo specifico ruolo svolto dalla ricorrente, pur nella sua qualità di amministratore di formale.

Ebbene, il giudice del rinvio ha ritenuto sussistente in capo all'imputata la sussistenza della bancarotta fraudolenta documentale a dolo specifico, ma ha reso una motivazione carente in relazione alla qualificazione giuridica del fatto in termini di bancarotta documentale fraudolenta, invece che semplice, avendo affermato la sussistenza della più grave fattispecie in maniera assertiva.

Debole, infatti, al fine di escludere la qualifica di mero amministratore formale della società fallita, è il dato dell'occasionale presenza della Scalzo presso la sede della società (sei giorni per ciascun mese) e del suo allontanamento in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento (puntualmente avversato dalla difesa che ha documentato come la stessa si fosse trasferita all'estero per ragioni e in epoca non sintomatica ai fini della prospettazione accusatoria).

Sicché a nulla vale invocare il principio di diritto secondo cui anche il soggetto investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita può rispondere di bancarotta fraudolenta documentale.

Ciò in quanto la giurisprudenza di legittimità richiede, sul punto, maggiore rigore e, segnatamente, la dimostrazione, non solo astratta e presunta, ma effettiva e concreta, della consapevolezza dello stato delle scritture, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari o, per le ipotesi con dolo specifico, di procurare un ingiusto profitto a taluno, attentandosi altrimenti al principio costituzionale della personalità della responsabilità penale (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 44293 del 17/11/2005, Liberati, Rv. 232816; Sez. 5, Sentenza n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, Demajo, Rv. 257950; Sez. 5, n. 40176 del 02/07/2018, Mastroeni, non massimata; Sez. 5, n. 40487 del 28/05/2018, Bruccoleri, non massimata; Sez. 5, n. 34112 del 01/03/2019, Alessio, non massimata).

Va in proposito altresì rammentato che la condotta contestata di tenuta irregolare o incompleta delle scritture contabili può rilevare come bancarotta fraudolenta, allorquando sia funzionale a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, ovvero come bancarotta semplice (Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Pisano, Rv. 274630).

La bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono per il diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo, che, ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fall., può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), legge fall., l'elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore (Sez. 5, n. 55065 del 14/11/2016, Incalza, Rv. 268867).3.

Ciò detto, ritiene il Collegio che - sulla scorta degli elementi fattuali rivenienti dalla stessa sentenza della Corte territoriale - la condotta della ricorrente debba essere qualificata come bancarotta semplice, in ragione del mancato esercizio dei poteri-doveri di vigilanza e controllo che le competevano quale amministratore unico, ma in assenza di elementi dai quali inferire una rappresentazione da parte sua della significativa possibilità dell'alterazione fraudolenta della contabilità.

Qualificato il fatto ai sensi dell'art. 217 L. fall., deve dichiararsi l'estinzione per prescrizione del reato, commesso in data 4 novembre 2009.

Per esso, infatti, il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi è venuto a scadenza il 4 maggio 2017 e la prescrizione del reato non risulta essere stata oggetto di rinuncia.

P.Q.M.

Qualificato il fatto ai sensi dell'art. 217 L. fall., annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] C. G. conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in preambolo la Corte d'appello di Milano, giudicando in sede di rinvio su annullamento di questa Corte con sentenza in data 12 novembre 2021, ha confermato la condanna, resa dal Tribunale di Milano il 16 luglio 2019, di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta documentale commesso nella qualità di amministratore unico della BT Servizi s.r.I., dichiarata fallita il 4 novembre 2009. 2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, e deduce due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e vizio della motivazione in merito all'affermata responsabilità dell'imputata, nonostante la prova - attraverso le dichiarazioni del curatore e la relazione dallo stesso redatta - che le scritture contabili fossero depositate presso una terza persona (tale [OSCURATO:PERSONA]) e che ella avesse ricoperto solo formalmente la carica di amministratore della società fallita, non interessandosi in alcun modo della sua gestione, fungendo da mero prestanome del padre, cui si era affidata in buona fede. Il giudice del rinvio - lungi dal seguire la traccia segnata dalla sentenza di annullamento, che sollecitava un'opzione tra le due ipotesi di bancarotta documentale contestate alternativamente nella imputazione, quindi una ricostruzione della specifica posizione assunta dalla ricorrente rispetto alla condotta concretamente posta in essere - per escludere il ruolo meramente formale dell'imputata, si è limitato ad osservare che la stessa si recava in azienda «almeno sei giorni al mese» e che si allontanò dal territorio dello Stato italiano in "periodo sospetto", siccome antecedente e prossimo alla dichiarazione di fallimento. Affermazioni che - secondo la difesa - travisano il contenuto delle dichiarazioni rese dall'imputata in sede di esame, allegate al ricorso ai fini della sua autosufficienza, e dalle quali emerge invece che costei si recò una prima volta [OSCURATO:PERSONA] quando era già incinta di sei mesi della figlia primogenita, che ritornò in Italia unicamente per ottenere il documento di passaporto della figlia appena nata, per fare poi ritorno a [OSCURATO:PERSONA] e rientrare definitivamente in Italia nel 2014, a fallimento della società già dichiarato. Nelle rare occasioni in cui si recava presso la sede sociale, si occupava di rispondere al telefono come una segretaria, non avendo neppure idea del tipo di attività svolta dalla società.2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, in punto di erronea qualificazione giuridica del fatto. La Corte di appello ha errato a ricondurre il fatto nell'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale cosiddetta specifica, ricorrendo una chiara ipotesi di bancarotta semplice che, difatti, ricorre ogni qualvolta l'amministratore, ancorché estraneo alla gestione dell'azienda esclusivamente riconducibile all'amministratore di fatto, abbia omesso, anche per colpa, di esercitare il controllo sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, l'accettazione della carica comportando l'assunzione di doveri di vigilanza e controllo. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di cui alla motivazione. 2. Giova premettere che questa Corte ha da tempo chiarito che, in tema di reati fallimentari, la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 prevede due fattispecie alternative, quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita, che richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611); per cui, accertata la responsabilità in ordine alla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita - che richiede il solo dolo generico - diviene superfluo accertare il dolo specifico richiesto per la condotta di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, anch'essa contestata (Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271753). Sulla scorta di tali principi di diritto, la sentenza rescindente aveva ammonito sulla necessità di chiarire quale tipo di bancarotta fraudolenta documentale ricorresse nel caso di specie e, una volta effettuata tale opzione, sulla indispensabilità di indicare lo specifico ruolo svolto dalla ricorrente, pur nella sua qualità di amministratore di formale. Ebbene, il giudice del rinvio ha ritenuto sussistente in capo all'imputata la sussistenza della bancarotta fraudolenta documentale a dolo specifico, ma ha reso una motivazione carente in relazione alla qualificazione giuridica del fatto in termini di bancarotta documentale fraudolenta, invece che semplice, avendo affermato la sussistenza della più grave fattispecie in maniera assertiva. Debole, infatti, al fine di escludere la qualifica di mero amministratore formale della società fallita, è il dato dell'occasionale presenza della Scalzo presso la sede della società (sei giorni per ciascun mese) e del suo allontanamento in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento (puntualmente avversato dalla difesa che ha documentato come la stessa si fosse trasferita all'estero per ragioni e in epoca non sintomatica ai fini della prospettazione accusatoria). Sicché a nulla vale invocare il principio di diritto secondo cui anche il soggetto investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita può rispondere di bancarotta fraudolenta documentale. Ciò in quanto la giurisprudenza di legittimità richiede, sul punto, maggiore rigore e, segnatamente, la dimostrazione, non solo astratta e presunta, ma effettiva e concreta, della consapevolezza dello stato delle scritture, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari o, per le ipotesi con dolo specifico, di procurare un ingiusto profitto a taluno, attentandosi altrimenti al principio costituzionale della personalità della responsabilità penale (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 44293 del 17/11/2005, Liberati, Rv. 232816; Sez. 5, Sentenza n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, Demajo, Rv. 257950; Sez. 5, n. 40176 del 02/07/2018, Mastroeni, non massimata; Sez. 5, n. 40487 del 28/05/2018, Bruccoleri, non massimata; Sez. 5, n. 34112 del 01/03/2019, Alessio, non massimata). Va in proposito altresì rammentato che la condotta contestata di tenuta irregolare o incompleta delle scritture contabili può rilevare come bancarotta fraudolenta, allorquando sia funzionale a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, ovvero come bancarotta semplice (Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Pisano, Rv. 274630). La bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono per il diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo, che, ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fall., può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), legge fall., l'elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore (Sez. 5, n. 55065 del 14/11/2016, Incalza, Rv. 268867).3. Ciò detto, ritiene il Collegio che - sulla scorta degli elementi fattuali rivenienti dalla stessa sentenza della Corte territoriale - la condotta della ricorrente debba essere qualificata come bancarotta semplice, in ragione del mancato esercizio dei poteri-doveri di vigilanza e controllo che le competevano quale amministratore unico, ma in assenza di elementi dai quali inferire una rappresentazione da parte sua della significativa possibilità dell'alterazione fraudolenta della contabilità. Qualificato il fatto ai sensi dell'art. 217 L. fall., deve dichiararsi l'estinzione per prescrizione del reato, commesso in data 4 novembre 2009. Per esso, infatti, il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi è venuto a scadenza il 4 maggio 2017 e la prescrizione del reato non risulta essere stata oggetto di rinuncia. P.Q.M. Qualificato il fatto ai sensi dell'art. 217 L. fall., annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è e
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