CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 18966/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
riesame di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Bari accoglieva parzialmente l'appello proposto avverso l'ordinanza reiettiva dell'istanza di revoca del sequestro preventivo finalizzato a confisca emessa dal Tribunale di Bari il 23 marzo 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato per il reato di cui all'art. 317 cod. pen., nella qualità di dirigente responsabile dell'area risorse finanziarie dell'[OSCURATO:PERSONA] di Bari e, quindi, pubblico ufficiale. Si contesta al ricorrente la commissione del reato di concussione perché, abusando della qualità e dei poteri inerenti alla pubblica funzione esercitata, induceva l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], richiedente il pagamento di quanto spettantegli per prestazioni correlate al contratto di appalto per l'archiviazione documentale, a versare la somma di euro 3.000,00 per il buon esito della pratica, con la minaccia implicita di ritardi nella definizione della stessa in caso contrario. [OSCURATO:PERSONA] della cautela, con l'ordinanza che si impugna, riduceva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca fino alla concorrenza della somma di euro 34.748,50, basandosi sul fumus commissi delicti e sulla sproporzione tra quanto posseduto dal ricorrente e quanto giustificabile. 2. Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge in relazione alla sussistenza dei presupposti legittimanti il mantenimento del sequestro ai sensi degli articoli 240-bis cod. pen. e 321 cod. proc. pen. Nel caso in esame non è ravvisabile la sproporzione tra il reddito dichiarato dell'indagato o i proventi della sua attività economica e il valore del bene da confiscare. Nei motivi di appello, alla luce della consulenza tecnica di parte, sono stati evidenziati palesi errori di calcolo nella determinazione dei redditi percepiti da Giannoccaro. 2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. per incompletezza della motivazione con riferimento alle allegazioni della difesa. Difetta il concreto accertamento della sproporzione alla luce della legittima provenienza di ulteriori redditi dell'imputato. Nello specifico, l'esistenza della sproporzione legittimante il sequestro è stata desunta in via esclusiva dalla differenza tra le Fonti e gli Impieghi di cui alle tabelle alle pagine 11 e 12 del decreto di sequestro. Il consulente di parte evidenziava come tali tabelle non presentavano nel computo delle Fonti i seguenti ulteriori dati: - euro 42.010,01 relativi ai redditi soggetti a tassazione separata negli anni 2013 e 2014; - euro 7.247,20 relativi allo scoperto sul conto corrente n. 18839 rilevato al 31/12/2017 da considerare quale forma "indiretta" di finanziamento; - euro 8.500 relativi all'incasso di un assegno riguardante la vendita di un'autovettura; - euro 48.500 relativi a due finanziamenti concessi nel 2017. Il Tribunale del riesame si è limitato a sostenere che le predette somme erano state compendiate nel prospetto di pagina sei della nota della Guardia di Finanza del 2018, ma ciò non corrisponde alla realtà. La somma pari a 42.010.01, unitamente agli euro 48.500 e 8.500, pur essendo confluiti sul conto corrente e, quindi, inclusi nel prospetto, non sono mai stati computati nel calcolo delle Fonti. Ad una attenta lettura dell'ordinanza impugnata, è evidente come il Tribunale abbia aderito passivamente alla informativa di polizia giudiziaria, ritenendo privo di pregio quanto rappresentato dal consulente di parte. Nei motivi dì appello, infatti, veniva dimostrato come, la sproporzione non sussiste neppure sulla base del prospetto posto a fondamento dell'ordinanza impugnata. Inoltre, se è vero che la tabella richiamata dal Tribunale fotografa le entrate confluite sul conto corrente 18839, è altrettanto vero che difetta del saldo iniziale (pari a euro 12.227,31), nonché del saldo finale al 31 dicembre 2017 (pari ad euro 7.674,07). La sommatoria dei due importi, unitamente al saldo riportato nella tabella in questione porta a una rideterminazione delle disponibilità finanziarie di Giannoccaro in euro 512.780,71, contro un totale di uscite calcolate in euro 512,412,33. Il Tribunale del riesame incorre, ancora una volta, nel vizio di legittimità allorquando neutralizza, con una motivazione apparente, le doglianze della difesa circa la mancata considerazione del saldo negativo del conto corrente numero 18839 al 31 dicembre 2017 pari ad euro 7.674,07. [OSCURATO:PERSONA] della cautela, aderendo alla annotazione della Guardia di Finanza, ritiene trattarsi del saldo negativo alla data del 30 aprile 2018 e quindi riferisce tale somma di denaro a un periodo successivo a quello degli accertamenti, che hanno riguardato il periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2017. L'ordinanza impugnata ha, quindi, liquidato, con affermazioni assertive e contrarie, le allegazioni difensive dalle quali era possibile evincere la sussistenza di tale saldo negativo al 31 dicembre 2017. Come sottolineato nell'atto di appello, nella annotazione della Guardia di Finanza si rilevano solo i finanziamenti erogati per gli anni 2014 e 2015. La somma pari a euro 20.000,00, cui il Tribunale fa riferimento, non attiene a somme erogate a titolo di finanziamento, bensì a due bonifici effettuati in favore della signora [OSCURATO:PERSONA] il 21 febbraio 2017 e il 27 novembre 2017. La somma pari a euro 48.500,00, ampiamente documentata, di cui Giannoccaro ha beneficiato nel 2017, è stata, al contrario, completamente omessa nel calcolo delle Fonti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. 2 Preliminarmente, mette conto di porre in rilievo come, contro i provvedimenti emessi in materia di sequestro preventivo o probatorio, il ricorso per cassazione sia ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). In particolare, nella violazione di legge deducibile ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. rientrano tanto la mancanza assoluta di motivazione, quanto la presenza di una motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez, 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli, Rv. 242916; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129). Sulla scorta delle considerazioni che precedono, non possono essere coltivati con il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in tema di misure cautelari reali non solo i vizi della motivazione ex art. 606, comma 1 tett. e), cod. proc. pen. - salvo non sostanzino una mancanza assoluta di motivazione -, ma anche tutti quei vizi che, pur formalmente dedotti in termini di violazione di legge penale o processuale, si traducano in eccezioni concernenti l'impianto argomentatívo del provvedimento. 3. Tanto vale con riguardo ai due motivi con i quali il ricorrente censura la sussistenza dei presupposti legittimanti il mantenimento del sequestro ai sensi degli articoli 240-bis cod. pen. e 321 cod. proc. pen. e la violazione di legge in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. per incompletezza della motivazione con riferimento alle allegazioni della difesa. A bene vedere, la difesa formula la questione, che implica un accertamento di fatto, secondo la quale alcune poste contabili, favorevoli al ricorrente, sarebbero state trascurate del tutto, ovvero travisate nella ricostruzione del patrimonio, effettuato nel provvedimento impugnato Il ricorrente attacca, dunque, la motivazione del provvedimento con il quale il .—x17Eh.),>770 Tribunale del riesame hanussistente la sproporzione tra il reddito dichiarato dell'indagato o i proventi della sua attività economica e il valore del bene da confiscare. Ad ogni buon conto, nessuna violazione di legge è riscontrabile nel provvedimento con riguardo alla ritenuta sproporzione, posto che l'ordinanza impugnata spiega puntualmente le ragioni per le quali le annotazioni difensive non sono idonee a intaccare integralmente il calcolo della sproporzione effettuato nel decreto impositivo del vincolo, e ciò in quanto, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, la annotazione di polizia giudiziaria dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva già considerato tutte le somme di denaro entrate nella disponibilità del ricorrente. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo