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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 1 febbraio 2021

Cassazione n. 35956/2023

Testo disponibile della fonte

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Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21485/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro Ministero dell'Interno; -intimato – avverso la sentenza n. 92/2021 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 01/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] CAUSA1.

Su ricorso del Ministero dell’Interno il Tribunale di Salerno ingiungeva a [OSCURATO:PERSONA] la restituzione di somme che erano state allo stesso versate quale messo notificatore per un importo complessivo di euro 11.391,12.

Avverso la suddetta ingiunzione il Troncone proponeva opposizione, a fondamento della quale deduceva che: a) aveva intrapreso alcuni giudizi davanti al giudice di pace di Roccadaspide per vedersi riconosciuti dei compensi come messo notificatore e di aver ottenuto sentenze di accoglimento; b) dopo le pronunce, non aveva mai rinunciato alle somme contenute nei titoli giudiziali; c) in ogni caso, una rinuncia necessitava della firma della parte, nonché di quella dei due difensori, e non era dato comprendere la ragione per la quale il Ministero aveva eseguito il pagamento; d) la somma in concreto ricevuta era pari ad euro 7934,91 euro (cioè di importo inferiore a quello ingiunto).

Il Ministero si costituiva, chiedendo il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto opposto.

In particolare, faceva presente che: a) non aveva coltivato i giudizi proprio per la intervenuta valida rinuncia ad avvalersi delle sentenze; b) il Troncone aveva tuttavia portato ad esecuzione le sentenze stesse; c) la richiesta di restituzione non aveva avuto effetto.

Il giudice di primo grado: dapprima, con sentenza non definitiva n. 5108/2016, accoglieva parzialmente l’opposizione - (sulla base delle seguenti argomentazioni: il Troncone aveva ottenuto sentenze di accoglimento, ma successivamente dapprima aveva rinunciato e poi aveva richiesto il pagamento nonostante si fosse formato il giudicato in relazione alle sentenze; agli atti vi era la raccomandata contenente la rinuncia, che, avuto riguardo al suo tenore, costituiva rinuncia agli atti dei giudizi di appello e rinuncia al diritto sostanziale; non era necessaria la sottoscrizione dei difensori; anche la sola rinuncia alla domanda non richiedeva l’adozione di misure particolari;l’attestazione del ministero aveva indubbia valenza processuale ed era stata genericamente contestate; la restituzione delle somme che erano state erogate al difensore antistatario riguardava soltanto il rapporto tra la parte ed il difensore) - e, con separata ordinanza, disponeva la prosecuzione del processo al fine di quantificare le somme, che erano state versate direttamente al Troncone; poi, con sentenza definitiva n. 2651/2017, accoglieva la domanda monitoria in relazione alle somme che il Troncone aveva dichiarato di aver ricevuto, disponendo, che per la parte restante (attribuita al difensore), la richiesta di restituzione andava indirizzata nei confronti del difensore medesimo.

2. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello il Troncone, affermando che la rinuncia, per essere valida, avrebbe dovuto essere sottoscritta anche dai suoi difensori ed avrebbe dovuto essere accettata anche dalla controparte.

Aggiungeva che dal fatto che il Ministero aveva adempiuto la prestazione dopo la rinuncia si sarebbe dovuto evincere che essa era inefficace.

Ritualmente costituitosi, il Ministero chiedeva il rigetto dell’appello con conferma della sentenza impugnata.

La Corte d’appello di Salerno con sentenza n. 92/2021 – ritenuta dirimente la questione della validità della dichiarazione di rinuncia in atti – rigettava l’appello, confermando le sentenze impugnate e condannando parte appellante alla rifusione delle spese processuali relative al grado.

3. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso il Troncone. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso un unico motivo, con il quale denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 306 c.p.c., nonché degli artt. 111 e 24 Cost., in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3 e 4 c.p.c., nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto che la dichiarazione del 25 gennaio 2005 fosse quanto meno una rinuncia all’azione.

Il motivo è inammissibile.

Invero, la corte territoriale ha confermato la sentenza del giudice di primo grado, in quanto ha interpretato la dichiarazione 25 gennaio 2005, il cui contenuto ha riportato (precisando che Sotto tale testo vi è l’indicazione numerica dei fascicoli di cui alle sentenze richiamate ), quale rinuncia agli atti del giudizio (che richiede l’accettazione della controparte) e quale rinuncia all’azione (che, per la sua efficacia, non richiede particolari forme, come precisato anche da Cass. n. 1386/2020).

Ed ha aggiunto che, non risultando l’accettazione della controparte, la dichiarazione per cui è causa fosse valida ed efficace come rinuncia all’azione e, in quanto tale, aveva giustificato la richiesta di restituzione da parte del Ministero e la successiva ingiunzione di pagamento.

Orbene, il ricorrente con il motivo di ricorso, argomentando sull’inefficacia della dichiarazione quale rinuncia agli atti, non attinge detta ratio della decisione, così incorrendo nella rilevata inammissibilità.

2. L’inammissibilità del ricorso rende irrilevante il fatto che lo stesso, da un lato, non risulti essere stato notificato al Ministero dell’Interno; e, dall’altro, risulti essere stato notificato all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno (mentre avrebbe dovuto essere notificato all’Avvocatura Generale dello Stato, per giurisprudenza consolidata: per tutte, v.

Cass. Sez.

U. 608/2015).

Invero, nel giudizio di cassazione, come precisato dalle Sezioni Unite (fin dall’ord. n. 6826/2010), il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un'evidente ragione d'inammissibilità del ricorso, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluente sull'esito del giudizio.

3. All’inammissibilità del ricorso non consegue alcuna pronuncia in punto di spese, non essendosi difesa la parte intimata, ma segue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21485/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro Ministero dell'Interno; -intimato – avverso la sentenza n. 92/2021 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 01/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] CAUSA1. Su ricorso del Ministero dell’Interno il Tribunale di Salerno ingiungeva a [OSCURATO:PERSONA] la restituzione di somme che erano state allo stesso versate quale messo notificatore per un importo complessivo di euro 11.391,12. Avverso la suddetta ingiunzione il Troncone proponeva opposizione, a fondamento della quale deduceva che: a) aveva intrapreso alcuni giudizi davanti al giudice di pace di Roccadaspide per vedersi riconosciuti dei compensi come messo notificatore e di aver ottenuto sentenze di accoglimento; b) dopo le pronunce, non aveva mai rinunciato alle somme contenute nei titoli giudiziali; c) in ogni caso, una rinuncia necessitava della firma della parte, nonché di quella dei due difensori, e non era dato comprendere la ragione per la quale il Ministero aveva eseguito il pagamento; d) la somma in concreto ricevuta era pari ad euro 7934,91 euro (cioè di importo inferiore a quello ingiunto). Il Ministero si costituiva, chiedendo il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto opposto. In particolare, faceva presente che: a) non aveva coltivato i giudizi proprio per la intervenuta valida rinuncia ad avvalersi delle sentenze; b) il Troncone aveva tuttavia portato ad esecuzione le sentenze stesse; c) la richiesta di restituzione non aveva avuto effetto. Il giudice di primo grado: dapprima, con sentenza non definitiva n. 5108/2016, accoglieva parzialmente l’opposizione - (sulla base delle seguenti argomentazioni: il Troncone aveva ottenuto sentenze di accoglimento, ma successivamente dapprima aveva rinunciato e poi aveva richiesto il pagamento nonostante si fosse formato il giudicato in relazione alle sentenze; agli atti vi era la raccomandata contenente la rinuncia, che, avuto riguardo al suo tenore, costituiva rinuncia agli atti dei giudizi di appello e rinuncia al diritto sostanziale; non era necessaria la sottoscrizione dei difensori; anche la sola rinuncia alla domanda non richiedeva l’adozione di misure particolari;l’attestazione del ministero aveva indubbia valenza processuale ed era stata genericamente contestate; la restituzione delle somme che erano state erogate al difensore antistatario riguardava soltanto il rapporto tra la parte ed il difensore) - e, con separata ordinanza, disponeva la prosecuzione del processo al fine di quantificare le somme, che erano state versate direttamente al Troncone; poi, con sentenza definitiva n. 2651/2017, accoglieva la domanda monitoria in relazione alle somme che il Troncone aveva dichiarato di aver ricevuto, disponendo, che per la parte restante (attribuita al difensore), la richiesta di restituzione andava indirizzata nei confronti del difensore medesimo. 2. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello il Troncone, affermando che la rinuncia, per essere valida, avrebbe dovuto essere sottoscritta anche dai suoi difensori ed avrebbe dovuto essere accettata anche dalla controparte. Aggiungeva che dal fatto che il Ministero aveva adempiuto la prestazione dopo la rinuncia si sarebbe dovuto evincere che essa era inefficace. Ritualmente costituitosi, il Ministero chiedeva il rigetto dell’appello con conferma della sentenza impugnata. La Corte d’appello di Salerno con sentenza n. 92/2021 – ritenuta dirimente la questione della validità della dichiarazione di rinuncia in atti – rigettava l’appello, confermando le sentenze impugnate e condannando parte appellante alla rifusione delle spese processuali relative al grado. 3. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso il Troncone. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso un unico motivo, con il quale denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 306 c.p.c., nonché degli artt. 111 e 24 Cost., in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3 e 4 c.p.c., nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto che la dichiarazione del 25 gennaio 2005 fosse quanto meno una rinuncia all’azione. Il motivo è inammissibile. Invero, la corte territoriale ha confermato la sentenza del giudice di primo grado, in quanto ha interpretato la dichiarazione 25 gennaio 2005, il cui contenuto ha riportato (precisando che Sotto tale testo vi è l’indicazione numerica dei fascicoli di cui alle sentenze richiamate ), quale rinuncia agli atti del giudizio (che richiede l’accettazione della controparte) e quale rinuncia all’azione (che, per la sua efficacia, non richiede particolari forme, come precisato anche da Cass. n. 1386/2020). Ed ha aggiunto che, non risultando l’accettazione della controparte, la dichiarazione per cui è causa fosse valida ed efficace come rinuncia all’azione e, in quanto tale, aveva giustificato la richiesta di restituzione da parte del Ministero e la successiva ingiunzione di pagamento. Orbene, il ricorrente con il motivo di ricorso, argomentando sull’inefficacia della dichiarazione quale rinuncia agli atti, non attinge detta ratio della decisione, così incorrendo nella rilevata inammissibilità. 2. L’inammissibilità del ricorso rende irrilevante il fatto che lo stesso, da un lato, non risulti essere stato notificato al Ministero dell’Interno; e, dall’altro, risulti essere stato notificato all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno (mentre avrebbe dovuto essere notificato all’Avvocatura Generale dello Stato, per giurisprudenza consolidata: per tutte, v. Cass. Sez. U. 608/2015). Invero, nel giudizio di cassazione, come precisato dalle Sezioni Unite (fin dall’ord. n. 6826/2010), il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un'evidente ragione d'inammissibilità del ricorso, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluente sull'esito del giudizio. 3. All’inammissibilità del ricorso non consegue alcuna pronuncia in punto di spese, non essendosi difesa la parte intimata, ma segue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis
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